lunedì, Ottobre 14, 2024
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«Oggi le donne le ho assunte ma sono “anta”»: Condannata la stilista Elisabetta Franchi

A cura di Simona Becchetti

  1. Origini della vicenda giudiziaria

Il 5 giugno 2024 si è conclusa la vicenda giudiziaria promossa con ricorso innanzi al Tribunale di Busto Arsizio dall’Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni (di seguito, per brevità, anche ANLoD) contro Elisabetta Franchi, amministratrice della casa di moda Betty Blue S.p.A.

Parte ricorrente ha agito in difesa dei diritti delle donne contro l’imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi per il carattere «discriminatorio» delle dichiarazioni rese durante l’evento “donne e moda” tenutosi a Milano il 4 maggio 2022[1].

In tale occasione, infatti, la Franchi ha dichiarato che «Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta. Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema; quindi, anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini»[2], ma v’è di più.

La Franchi ha, altresì, precisato di “puntare” per ricoprire le posizioni “importanti” della società Betty Blue su uomini o, altrimenti su donne «“anta”»; e questo, perché «Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti e se volevano separarsi hanno già fatto anche quello». In altre parole, la stilista ha affermato che le donne vengono prese a capo della soprarichiamata posizione «quando hanno già fatto tutti i giri di boa» [3].

Tali affermazioni non sono passate inosservate, tant’è che sono state oggetto di critica sui social. Alle medesime critiche la Franchi ha, dunque, fatto seguito con un post sul suo profilo instagram, affermando di essere stata fraintesa[4].

Con ricorso presentato dall’associazione ANLoD si è messo in luce come le dichiarazioni contestate alla stilista[5] siano contrassegnate da una discriminazione “del tutto evidente”, capace di minare i “minimali principi di dignità sociale”, palesando un atteggiamento oggettivo di penalizzazione multipla nell’ambito della “fase di selezione”[6].

Difatti, «la condizione della donna, relegata a ruoli aziendali subalterni fino agli “anta” integra un pregiudizio anagrafico che penalizza irragionevolmente la lavoratrice e risulta inaccettabile in una società moderna che valorizza il lavoro femminile»[7].

 

  1. La condanna della stilista Elisabetta Franchi

Il summenzionato ricorso è stato accolto dal tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca La Russa, la quale ha dichiarato «discriminatorio» il carattere delle sopracitate affermazioni rese da Elisabetta Franchi e, per l’effetto, ha inflitto una condanna che impone alla medesima di cambiare politica aziendale oltre a condannare la società Betty Blue S.p.A.: i) «a corrispondere all’associazione ricorrente, a titolo di risarcimento, una somma stabilita in via equitativa in 5.000,00 euro, oltre interessi legali, da oggi all’effettivo pagamento»; ii) «alla pubblicazione, a proprie spese, entro 30 giorni, del dispositivo della sentenza su un quotidiano nazionale a sua scelta[indicando le rispettive testate]» [8].

Il Giudice, stante l’accertata natura «discriminatoria» delle dichiarazioni dell’imprenditrice, ha altresì condannato la società Betty Blue S.p.A. a organizzare – entro sei mesi – un piano di formazione aziendale sulle politiche discriminatorie che preveda corsi annuali, con l’intervento di esperti ai quali sono chiamati obbligatoriamente a partecipare tutti i dipendenti[9].

Gli stessi corsi riabilitativi dovranno, tuttavia, essere frequentati anche dalla stessa Elisabetta Franchi per arrivare a un consapevole abbandono «dei pregiudizi di età, genere, carichi e impegni familiari nelle fasi di selezione del personale per le posizioni di vertice».

Una decisione – presa nell’ambito della procedura speciale prevista per la repressione delle discriminazioni regolata dall’articolo 28 della legge 150/2011 – che mostra in maniera concreta gli spazi ampi che oggi copre la tutela antidiscriminatoria[10].

In primo luogo, infatti, il Tribunale, accogliendo il ragionamento adottato nel ricorso introduttivo[11], ha riconosciuto una condotta discriminatoria non tanto per specifiche azioni materiali ma per delle dichiarazioni. In secondo luogo, invece, ha applicato una combinazione di condanne secondo lo spirito della normativa antidiscriminatoria[12].

Infine, va segnalata la natura particolare del soggetto legittimato ad agire che, come prevede la normativa sulle discriminazioni, la ricorrente è un ente esponenziale di interessi diffusi, nel caso di specie, l’associazione nazionale per la lotta alle discriminazioni[13].

 

  1. La precedente querelle con la CGIL

La visione ottocentesca di Elisabetta Franchi[14] è stata oggetto anche di una precedente vicenda giudiziaria[15] che l’ha vista coinvolta.

Preme, a tal riguardo, ricordare che la Filcams-CGIL di Bologna con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Bologna il 22 novembre 2021, ha convenuto in giudizio la Betty Blue S.p.A. lamentando l’indisponibilità dell’impresa, nonostante le numerose richieste inviate, ad aprire un tavolo di confronto con il sindacato sugli “straordinari” chiesti ai lavoratori della medesima per far fronte ad alcuni picchi produttivi; non solo, il ricorso ha riguardato anche le contestazioni disciplinari inviate alle lavoratrici (tutte donne) che hanno aderito alla protesta promossa dal sindacato[16].

Il Tribunale del lavoro di Bologna, nella persona del Giudice Chiara Zompi, con sentenza del 13 maggio 2022 – seppur ha riconosciuto la legittimità dell’azienda, di cui Elisabetta Franchi è amministratrice, di chiedere del lavoro straordinario entro il limite delle ore consentite dal contratto nazionale – ha censurato il comportamento tenuto dalla stilista e le ha imposto un confronto con il sindacato, al fine di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori presenti in azienda[17].

 

  1. Conclusioni

Dalla disamina di entrambe le vicende giudiziarie è possibile riscontrare come i diritti delle donne lavoratrici siano da sempre oggetto di battaglie giudiziarie.

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in particolare, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la discriminazione di genere sul posto di lavoro.

Questa sentenza, quale che siano gli sviluppi futuri di questo contenzioso (posto che la Betty Blue S.p.A di Elisabetta Franchi intende fare ricorso), deve essere letta come un monito per tutte le aziende affinché si dotino di strumenti necessari per poter evitare (o comunque, per poter intervenire tempestivamente) incidenti come quello oggetto del presente articolo in materia di discriminazioni.

 

[1]Evento al quale hanno assistito, oltre al pubblico presente, anche gli utenti collegati ai canali Facebook e YouTube (sono state circa 498 mila le visualizzazioni). Dati forniti dalla rivista https://www.lanotteonline.it/2024/06/06/elisabetta-franchi-multa-per-discriminazione-aziendale/.

[2] https://mam-e.it/elisabetta-franchi-condannata-assumo-donne-solo-over-40/.

[3] https://mam-e.it/elisabetta-franchi-condannata-assumo-donne-solo-over-40/.

[4] Più precisamente, la Franchi ha scritto che “L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui: il 75% giovani donne impiegate e il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% donne. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web. La mia azienda oggi è una realtà completamente al femminile.L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price Donne e Moda da cui è emerso che nella realtà odierna le donne non ricoprono cariche importanti – scrive – Perché?  Purtroppo al contrario di altri paesi è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto dovere. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, come quelli che ho dovuto fare io”. Approfondimenti su https://mam-e.it/elisabetta-franchi-condannata-assumo-donne-solo-over-40/.

[5] dichiarazioni “immediatamente stigmatizzate dal ministro del lavoro, dalla ministra per la famiglia e le pari opportunità e da tutte le forze sociali”. Per approfondimenti, https://www.lanotteonline.it/2024/06/06/elisabetta-franchi-multa-per-discriminazione-aziendale/.

[6] https://www.lanotteonline.it/2024/06/06/elisabetta-franchi-multa-per-discriminazione-aziendale/.

[7] https://www.lettera43.it/elisabetta-franchi-assumo-donne-over-40-polemiche/.

[8] Dispositivo della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, https://www.ilbustese.it/2024/06/06/amp/argomenti/busto-1/articolo/donne-sopra-i-40-anni-per-posizioni-importanti-il-tribunale-di-busto-condanna-limprenditrice.html.

[9] https://www.pressreader.com/italy/la-verita-790G/20240606/282093461883119.

[10] Mancano ancora le motivazioni, ma dalla decisione si può scorgere il radicamento del Giudice.

[11] Con cui tali dichiarazioni sono state qualificate come una forma discriminazione “indiretta”, che avrebbe avuto l’effetto di «dissuadere le lavoratrici dall’accedere o presentare candidature per le posizioni di vertice» della società.

[12]https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/e-discriminazione-indiretta-affermare-assumere-donne-solo-over-40-AGic1RQ?refresh_ce=1.

[13]https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/e-discriminazione-indiretta-affermare-assumere-donne-solo-over-40-AGic1RQ?refresh_ce=1

[14] La quale vorrebbe imporre una disponibilità “h24” alle lavoratrici.

[15] Inerente ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici della Betty Blue S.p.A.

[16] https://www.studiolegaleassociato.it/betty-blue-spa-dellimprenditrice-elisabetta-franchi-condannata-per-condotta-antisindacale/.

[17] Vedi sentenza su https://www.studiolegaleassociato.it/betty-blue-spa-dellimprenditrice-elisabetta-franchi-condannata-per-condotta-antisindacale/.

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