giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Omesso mantenimento dei minori: condanna del genitore

L’articolo 570 c.p. rubricato violazione degli obblighi di assistenza familiare recita quanto segue:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie (2), si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale (3), alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.” [1]

Secondo l’impostazione della norma il legislatore ha voluto imporre una tutela dei rapporti interpersonali intercorrenti all’interno di una famiglia.

Il mantenimento dei figli minori rientra tra i doveri morali, ma soprattutto è un dovere costituzionalmente tutelato. L’art. 30 della Costituzione stabilisce che è “dovere dei genitori mantenere, istituire ed educare i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio.”

La riforma normativa intervenuta in materia, la Legge n. 54 del 2006, ha regolato ex novo la separazione dei genitori e il mantenimento dei figli, volendo garantire una maggiore tutela dei figli e il minor pregiudizio possibile. Il Legislatore ha inoltre previsto il diritto alla bigenitorialità, cioè il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Da ciò deriva il dovere dei genitori di continuare ad adempiere a pieno i propri obblighi genitoriali nei confronti della prole. [2]

La suprema Corte ha condannato ex art. 570 cp un padre disoccupato che ha omesso reiteratamente di versare l’assegno di mantenimento alla figlia minore. [3]

Nel caso di specie il padre si è disinteressato per anni della bambina, sottraendosi agli obblighi inerenti alla qualità di genitore, non corrispondendo alcuna somma per il mantenimento della minore e facendole così mancare i mezzi di sussistenza. Nell’interesse dell’imputato è stata impugnata la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste, che confermava la sentenza di primo grado del Tribunale, la quale condannava il soggetto ai sensi dell’art. 570 cp comma 2, per essersi sottratto agli obblighi genitoriali. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. [4]

Bisogna osservare che lo status di disoccupato non esonera da tutti gli obblighi sociali, soprattutto non fa venir meno gli obblighi nei confronti della propria famiglia. Anche chi è disoccupato ha l’obbligo di mantenere i figli, fino a quando questi non raggiungono l’indipendenza economica. In caso di separazione o divorzio, il genitore divorziato deve versare l’assegno mensile all’ex coniuge per le spese occorrenti alla gestione ordinaria della prole, le spese straordinarie come quelle mediche o per le gite scolastiche. Deve inoltre pagare all’altro il mantenimento per il minore, anche se è disoccupato. L’obbligazione sorge solo per aver messo il figlio al mondo e, conta in proposito soltanto la capacità generica di lavoro. [5]

Nel caso esaminato la Cassazione ritiene che lo stato di disoccupazione, insieme alla giovane età dell’imputato (35 anni) e la mancata prova di cause che rendano difficoltosa la ricerca di un lavoro, valgono ad integrare il reato. All’imputato non può essere neppure concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la condotta criminosa che vede il padre disinteressato alla figlia per anni.

Inoltre non è rilevante l’accordo intercorso tra l’uomo e l’ex moglie: la misura del contributo relativo al mantenimento dei figli minori non può essere oggetto di accordi tra le parti, se si tratta di accordi non omologati o validati dal giudice. Gli accordi sulle variazioni del mantenimento dei figli minori rientrano nelle materie indisponibili e come tali, sottratte alla libera determinazione delle parti. [6]

Il reato non sussiste solo nell’ipotesi di figli minorenni, ma anche maggiorenni, se non economicamente autosufficienti. La Cassazione ha respinto il ricorso di un genitore, condannato ex art. 3 della legge 54/2006 per aver omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento verso i suoi due figli maggiorenni. [7]

Tra i vari motivi di ricorso, l’uomo poneva in discussione la configurabilità del fatto reato contestatogli, sollevando il quesito giuridico circa l’applicabilità della norma incriminatrice in caso di violazione degli obblighi disposti a beneficio di figli maggiorenni ed, altresì, ai limiti di rilevanza della situazione di difficoltà economica dell’obbligato.

La Corte di Cassazione ha precisato che il citato art. 3 sanziona la violazione di obblighi economici senza operare distinzioni tra figli minorenni o maggiorenni. Ha aggiunto altresì che l’art. 1 stessa Legge n. 54/2006 ha regolato specificamente la possibilità di imporre, in sede di separazione, il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni, introducendo l’art. 155 quinquies c.c. nel quale, tra l’altro, si prevede che detto assegno “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. [8]

Riguardo la situazione di difficoltà economica del genitore obbligato, la Cassazione si è espressa con diverse pronunce, che hanno chiarito che l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come l’impossibilità di far fronte agli adempimenti previsti dall’art. 570 cp, deve essere assoluta, deve configurarsi come una preesistente oggettiva e incolpevole possibilità di guadagno.

Dunque è opportuno concludere considerando che, la minore età dei figli destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta una condizione soggettiva dello stato di bisogno e obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.

 

[1] Violazione degli obblighi di assistenza familiare, Dispositivo dell’art. 570 Codice penale www.brocardi.it

[2] Virale R., mancato mantenimento del figlio minore condannato il padre, 16.03.18, www.leggioggi.it

[3] Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4/23 luglio 2018 n. 34952

[4] Padre disoccupato non versa mantenimento figlia, condannato perchè abile al lavoro (Cass. 34952/18), www.canestrinilex.com

[5] un disoccupato deve mantenere i figli? Articolo del 19.09.2018, tratto da www.laleggepertutti.it

[6] Izzo L., condannato il padre disoccupato che non ha mai versato il mantenimento ai figli, www.studiocataldi.it

[7] Cassazione, VI sez. penale, sentenza n. 24162 del 28 maggio 2018

[8] omesso mantenimento, è reato anche se i figli sono maggiorenni- articolo del 1.06.18 tratto da www.diritto.it

Immagine tratta da: www.autodifesaalimentare.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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