giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente: la Cassazione torna sull’art. 189, comma 6 e 7, D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285

1. L’estensione della tutela penale: brevi cenni sull’omicidio stradale.

La casistica[1] degli incedenti stradali che avvengono pressoché quotidianamente, nonché l’aumento delle lesioni fino ad arrivare alla morte quale conseguenza ha spinto, già da molti anni, il legislatore ha porre sotto il manto della sanzione penale alcuni interessi ritenuti meritevoli di tutela.
In particolare mediante la L. 23 marzo 2016, n. 41, è tato introdotto il reato di omicidio stradale, una fattispecie delittuosa autonoma rispetto al reato di omicidio colposo che punisce la condotta di chi, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona per colpa la morte altrui.
Si tratta di un reato comune, di danno a natura colposa, posto a tutela della vita umana.
Viene configurato come un reato comune in quanto può essere posto in essere da chiunque; è altresì un reato di danno perché la sua integrazione postula la lesione del bene giuridico costituito per l’appunto dalla vita umana, integrata dall’uccisione di un essere umano.
La nuova fattispecie di cui all’art. 590-bis c.p. deve ritenersi procedibile d’ufficio, superando dunque il regime di procedibilità a querela cui l’art. 590, c. 6, c.p. deroga per le sole lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro[2].
In merito all’ elemento psicologico previsto dal legislatore, esso è costituito dalla colpa specifica, che ricorre quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L’evento è costituito dalla morte della persona, la quale tuttavia può essere cagionata mediante diverse modalità – pur sempre riferibili alla violazione di norme sulla circolazione stradale – senza che sia necessario positivizzare tutte le possibili condotte causalmente lesive[3].
La vera innovazione può rintracciarsi nell’introduzione dell’inciso «per colpa», sintomo evidente di una scelta ben precisa e volta a fugare ogni perplessità riguardante il quid soggettivo del reo.
Si è rilevato che tanto l’art. 589-bis c.p. quanto l’art. 590-bis c.p., attraverso il riferimento alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, prendono in considerazione le sole ipotesi di colpa specifica, tralasciando per contro quelle di colpa generica.
La questione si porrebbe non tanto nel caso in cui siano ravvisabili profili di colpa generica congiuntamente a profili di colpa specifica, quanto nell’ipotesi in cui il guidatore, pur conformandosi alla disciplina dettata dal codice della strada, abbia tenuto una condotta imprudente, negligente o imperita, posto che la situazione concreta richiedeva cautele diverse o ulteriori rispetto a quelle imposte dalla norma. Nell’area della circolazione stradale infatti, da un punto di vista della casistica, è maggiormente riscontrabile la colpa generica rispetto a quella specifica.
Proprio per tale ragione, qualora le cautele scritte si rivelino insufficienti, magari perché contenute in regole elastiche, si ammette che le stesse possono essere affiancate, o addirittura sostituite, da regole non scritte, il rispetto delle quali sarebbe valso a evitare il verificarsi dell’evento.
Per quanto attiene l’elemento oggettivo, l’art. 589-bis, c. 1, c.p. prevede una ipotesi base di omicidio stradale la quale punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni, l’evento letale derivante dalla condotta di chi violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale poste dal Codice della strada e dalle relative disposizioni complementari.
La seconda ipotesi, prevista dall’art. 589-bis,c. 2, c.p. punisce con la reclusione da 8 a 12 anni, la morte stradale cagionata dal conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell’art.186, c. 2 lett. c), CdS o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 187 CdS. Si tratta delle ipotesi di omicidio stradale aggravato, per l’appunto, dallo stato di ebbrezza grave dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al riguardo non v’è dubbio che a favorire il rigore repressivo abbia contribuito, non solo la particolare pericolosità che si è soliti attribuire alle condotte di guida poste in essere dal soggetto in stato di alterazione psico-fisica, ma anche la percezione del guidatore in stato di ebbrezza quale tipo di contravventore peculiare, come tale non riconducibile al carattere tendenzialmente anonimo del delinquente colposo ed al normale processo di identificazione tra cittadino medio e contravventore della strada Infine una terza ipotesi, prevista dall’art. 589-bis, c. 4, c.p. punisce con la reclusione da 5 a 10 anni, chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186, c. 2 lett., b) CdS, cagioni per colpa la morte di una persona: si tratta dell’ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza c.d. intermedia alla guida di veicoli diversi da quelli indicati dal c. 3[4].
Il vero fulcro di novità della norma oggetto di trattazione può essere individuato nell’espressa previsione di tre tipologie di condotte ritenute espressione di un disvalore assimilabile a quello del guidatore in stato di ebbrezza intermedia e pertanto punite con livelli edittali di pari rigore. Il primo concerne le ipotesi di velocità elevata, che in un centro urbano deve essere pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, mentre su strade extraurbane deve essere superiore di almeno 50 km/h alla massima consentita[5].
Il secondo ed il terzo gruppo ricomprendono invece condotte di guida simili, ma di fatto punite con un diverso trattamento sanzionatorio: l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la circolazione in senso di marcia contrario, l’inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

2. Elementi di parte speciale: l’art. 189, comma 6 e 7, D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Le disposizioni volte a salvaguardare l’incolumità e il bene vita non sono state collocate da legislatore solamente all’interno del codice penale, bensì anche all’interno del codice della strada.
L’art. 189 CdS considera tre possibili comportamenti che si possono realizzare in caso di sinistro stradale: il non fermarsi dopo un incidente senza feriti (comma 5), il non fermarsi dopo un incidente con feriti (comma 6) e la condotta del soggetto che non presta i soccorsi dopo un incidente con feriti (comma 7)[6].
La prima ipotesi prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 296 a 1.184 euro; qualora il danno procurato all’altro veicolo sia grave, può operare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Nel caso in cui il conducente non si fermi dopo un incidente con persone ferite, si configura il reato di fuga punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, a cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni[7].
La violazione della norma penale rileva anche nei confronti di chi, ritenendo che l’altro conducente coinvolto nel sinistro stradale non sia ferito, si allontana col consenso di quest’ultimo; l’obbligo di fermarsi è necessario, così come configurato dal legislatore, non solo per prestare assistenza ad un soggetto con necessità di soccorso, ma anche per consentire alle Forze dell’ordine di identificare tutti i soggetti coinvolti e ricostruire la dinamica dei fatti.
Il reato di fuga ai sensi dell’art. 189, c. 6, CdS, opera se il conducente si allontana o si ferma sul posto per un lasso di tempo insufficiente a consentire la propria identificazione e quella del mezzo condotto, senza che rilevi la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.
Il reato di fuga, in caso di investimento di persona, ha infatti natura di reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente.
Per la configurabilità della fattispecie è sufficiente il mero dolo eventuale con la consapevolezza che si sia verificato un incidente riconducibile al proprio comportamento, e che l’agente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi di danno, non potendo limitarsi a dedurli.
Il dolo eventuale è sufficiente anche per configurare il reato di cui all’art. 189, c. 7, CdS ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti[8].
La giurisprudenza di legittimità[9] ha poi ritenuto che il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, c. 7, CdS presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l’obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona.
Contemporaneamente la Suprema Corte rileva che la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato che è invece integrato dal semplice fatto che, in caso d’incidente stradale con danni alle persone, non si ottemperi all’obbligo di prestare assistenza mentre costituisce ius receptum che tale condotta va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo.

3. Fuga dopo investimento e omissione di soccorso: due fattispecie autonome.

La questione circa l’eventuale concorso tra le due fattispecie previste dall’art. 189, cc. 6 e 7, CdS ha da sempre interessato la giurisprudenza, complici anche i molteplici procedimenti penali incardinati presso i singoli tribunali di merito.
Difatti, proprio su tale questione, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione[10] la quale ha stabilito che le due disposizioni di cui all’art. 189, cc. 6 e 7, possano concorrere, in quanto sono connotate da una diversa ratio giuridica.
La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze la quale aveva confermato la decisione del Tribunale di Firenze con cui l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 590 c.p. e art. 189, cc 6 e 7, CdS, per avere, alla guida di un autoveicolo, cagionato un incidente stradale senza arrestarsi per fornire le proprie generalità e dandosi alla fuga, omettendo così di prestare assistenza alla persona offesa che aveva riportato lesioni guaribili in sette giorni.
Per quanto attiene ai motivi del ricorso il primo concerneva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità, mentre il secondo riguarda violazione dell’art. 189, cc. 6 e 7 CdS e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Nel ritenere, in via preliminare, il ricorso infondato la Suprema Corte afferma che la motivazione sottesa alla sentenza della Corte d’Appello sia del tutto coerente e permetta di identificare, quale autore del reato, l’imputato sia sulla base del riscontro delle celle telefoniche sia con riferimento all’individuazione del numero di targa del veicolo guidato dal predetto.
Facendo buona applicazione dei principi in materia e richiamando i precedenti orientamenti la Corte stabilisce che: “Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio”.
Nello statuire sul secondo motivo di gravame i giudici di legittimità affrontano la questione del concorso tra le disposizioni di cui all’art. 189, cc. 6 e 7, CdS.
Le due fattispecie infatti hanno, così come già evidenziato da alcune pronunce di legittimità, una diversa oggettività giuridica, in quanto la previsione di cui al sesto comma è finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre quella di cui al comma sette ha lo scopo di garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza.
Per quanto attiene l’elemento soggettivo, come già evidenziato, viene ritenuto sufficiente il mero dolo eventuale con la rappresentazione, da parte del soggetto agente, che dall’incidente sia derivato una danno alle persone.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che: “mentre nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato”.
Correttamente quindi, secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo richiesto in capo all’imputato sul fatto che lo stesso sarebbe ritornato nel luogo dell’incidente, pur non essendosi in precedenza fermato, e quindi di fatto prova di avere la consapevolezza di essere stato coinvolto in un sinistro stradale.
Rileva infine la Corte che la presenza di soggetti terzi, che potrebbero quindi prestare la dovuta assistenza, non esime il soggetto agente dal fermarsi in quanto: “In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada. (Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, Cilardi, Rv. 25374501). La semplice presenza di altra persona, in questo caso i passanti, non autorizza, dunque, in alcun modo l’elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti”.
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento della spese processuali nonché di una somma a favore della Cassa delle Ammende.

4. Brevi riflessioni conclusive.

La questione inerente la sicurezza della circolazione stradale e i suoi molteplici risvolti in campo penale a cui il legislatore, spinto anche dall’opinione pubblica e dai media ha prestato particolare interesse e attenzione da un punto di vista normativo, ha ripetutamente interessato le corti di merito sollecitando conseguentemente diverse pronunce di legittimità.
È ormai assodato che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 189, c. 7, CdS, è sufficiente il mero dolo eventuale ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi.
Parimenti viene evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 189, cc. 6 e 7, hanno carattere autonomo andando a tutelare diversi beni e essendo caratterizzate da una differente ratio giuridica.
La prima previsione infatti punisce il reato di fuga e mira a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione del fatto, mentre la seconda ha la finalità di garantire che le persone ferite vengano soccorse.
In questa ultima e recente sentenza, la Corte di Cassazione precisa che, con riguardo all’elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso, rileva anche il dolo eventuale, mentre rispetto al reato di fuga è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessaria la sussistenza di un danno alla vittima.

[1] Si vedano i dati Istat disponibili al seguente link
[2] A. Massaro, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale frammentario ad un diritto penale frammentato, in DPC, 20.05.16, pp. 7-8, link
[3] E. Squillaci, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, in DPC 18.04.16, pp. 24-25, link
[4] A. Chibelli, Omicidio “stradale”e guida in stato di ebbrezza: concorso di reati o convergenza di norme? Il possibile revirement (per ora solo rimandato) della Corte di Cassazione, in DPC, n. 6, 2017, pp. 227-229.
[5] F. Martin, Il reato complesso e il concorso di reati. Profili applicativi nel delitto di omicidio stradale, in Giurisprudenza Penale, 2020, 11, link
[6] M. D’Esposito, Reato di fuga: allontanamento dal luogo dell’incidente stradale, in Ius in Itinere, 08.08.19,  link
[7] Incidente stradale: reato di fuga e omissione di soccorso ex art. 189 CdS, in De Iure Criminalibus, 28.01.19, link
[8] P. Ghiselli, Fuga e omissione di soccorso: conducente va assolto se manca prova del dolo, in Altalex, 11.11.16, link
[9] Cass. pen., sez. IV, 06.04.18, n. 21049.
[10] Cass.pen., sez. IV, 20.04.21, n. 14648.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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