Opere di urbanizzazione: quali procedure adottare alla luce del nuovo “Codice Appalti”
Si precisa sin da subito che in questa disamina viene escluso l’art. 20 D.lgs. n. 50/2016 in tema di “extra oneri”, di cui si parlerà nel prossimo articolo.
Ciò premesso, in tema di opere di urbanizzazione, rispetto alla procedura da adottare, l’art. 1, comma 2, lett. e) in relazione all’art. 36, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 prefigurano una duplice possibilità:
1) Da un lato, l’art. 1, comma 2, lett. e) indica i “lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”.
Proprio il comma 2 dell’art 16 D.P.R. 380/2001 stabilisce che “a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”.
L‘ art. 36, comma 3 D.lgs. 50/2016, relativamente alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso alla procedura ordinaria ex art. 60 o 61 D.lgs. n. 50/2016, con pubblicazione di avviso o bando di gara.
2) Diversamente, l’art. 36, comma 4 del D.lgs. 50/2016 prevede che “nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Proprio il comma 2-bis dell’art. 16 D.P.R. 380/2001 prevede che “nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”[da intendersi oggi il D.lgs. n. 50/2016 essendo stato abrogato il D.lgs. n. 163/2006].
Sul punto, è opportuno fare una duplice considerazione.
- a) In primo luogo, il comma 7 dell’art. 16 D.P.R. 380/2001 elenca quali sono gli interventi individuati come oneri di urbanizzazione primaria, ossia: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
- b) In secondo luogo, l’anzidetto D.P.R. 380/2001 fa tutt’ora riferimento al D.lgs. 163/2006 (vecchio Codice degli Appalti), ma solo per un mancato raccordo normativo.
Più precisamente, al comma 2-bis si fa riferimento all’art. 28 del D.lgs. 163/2006, il quale è stato tuttavia ripreso dalla nuova disciplina (rectius D.lgs. 50/2016) all’art. 35, rubricato “soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”.
La norma in esame, infatti, prevede le seguenti soglie:
- euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
- euro 135.000 per gli appalti pubblici di fornitura, di servizi (…)
- euro 209.000 per gli appalti pubblici di fornitura, di servizi (…)
Dal confronto dell’art. 28 del vecchio Codice Appalti (D.lgs. n. 163/2006) con l’art. 35 del nuovo Codice Appalti (D.lgs. n. 50/2016), appare subito chiaro che, sebbene invertiti nell’ordine, le soglie restano le medesime.
Da qui, nonostante il D.P.R. 380/2001 faccia riferimento alla vecchia disciplina degli appalti dal momento che il nuovo articolo 35 riprende l’art. 28 della vecchia normativa in tema di appalti, sembra opportuno, al fine di comprendere la volontà del legislatore, doversi applicare la nuova normativa prevista all’interno del D.lgs. 50/2016.
Ad ogni modo, l’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 elimina ogni dubbio circa la procedura da utilizzare in materia urbanistica.
Difatti, mentre l’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 si limita a parlare di “opere di urbanizzazione”, il comma 4 dell’art. 36 dello stesso codice degli appalti si sofferma sull’espressione “opere di urbanizzazione primaria”.
Da qui, appunto, l’art. 3 lett. e.2) D.P.R. 380/2001 suole distinguere gli interventi di urbanizzazione in “primaria” e “secondaria”.
Ebbene, appare ben presto chiara la volontà del legislatore di distinguere le opere di urbanizzazione in due sotto-categorie.
Proprio rispetto alle opere di urbanizzazione cd. “primaria”, l’applicazione del combinato disposto comma 2-bis e comma 7 dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 consente alla P.A. di effettuare lo scomputo degli oneri di urbanizzazione con l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.
Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell’economia.
Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners.
Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all’amministrativo.
Già collaboratore dell’area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell’area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica.
Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori.
Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società.
e-mail: angelo.zullo92@gmail.com