mercoledì, Marzo 27, 2024
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Opere di urbanizzazione: la disciplina degli “extra oneri”

Nell’intervento precedente (Opere di urbanizzazione: quali procedure adottare alla luce del nuovo “Codice Appalti), nel trattare le procedure da adottare in tema di opere ed oneri di urbanizzazione, ed in particolare di quelli primari e secondari sotto soglia e sopra soglia, venne anticipata la trattazione, in questa sede, degli “extra oneri” di cui all’art. 20 D.lgs. n. 50/2016.

A tal fine, predetto articolo, al fine di porre termine all’incertezza normativa, disciplina il tema delle opere di urbanizzazione “extra oneri” (cioè quelle da realizzarsi da parte del privato in aggiunta a quanto previsto per lo scomputo degli oneri, cioè il cosiddetto “standard quantitativo”), ricollegando l’applicabilità delle norme sull’evidenza pubblica solo ai casi in cui il requisito dell’onerosità si evidenzi in via diretta e immediata.

Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 50/2016, dunque, il nuovo codice “non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’art. 80.

L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi”.

In sintesi, l’art. 20 D.lgs. n. 50/2016 configura la realizzazione delle opere extra standard come un atto di “liberalità” del privato costruttore nei confronti dell’Amministrazione che gli rilascia il titolo edilizio, lasciando intendere che la realizzazione di dette opere si ponga quasi come una condizione necessaria per la validità del titolo stesso.

Per meglio comprendere la disciplina prevista dall’art. 20 D.lgs n. 50/2016, con la Delibera n. 763/2016, l’ANAC ha affermato che “l’istituto contemplato nell’art. 20 del Codice non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa. Il carattere oneroso della convenzione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la convenzione ha natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria dell’appalto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice

La deliberazione ANAC n. 763/2016 del 13/07/2016, dunque, conferisce un’interpretazione parecchio restrittiva del concetto di “gratuità” previsto dall’art. 20 D.lgs. n. 50/2016.

Sull’argomento, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione richiama il commento all’art. 20 contenuto nel parere del Consiglio di Stato sullo schema del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

L’art. 20 sottrae all’ambito di applicazione del codice l’ipotesi di opera pubblica o di lotto o parte di essa realizzata a cura e spese di un privato. Andrebbe quanto meno fatta salva l’applicazione delle disposizione del codice sui requisiti morali (art. 80, che implica anche l’osservanza della normativa antimafia) e di qualificazione richiesti per realizzare un’opera pubblica. La circostanza che l’opera sia realizzata a cura e spese del privato non toglie, infatti, che si tratta di opera pubblica e che sussista il cogente interesse della pubblica amministrazione alla sua corretta realizzazione da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali.

Non senza considerare che fattispecie di tal fatta (assunzione di opere pubbliche a cura e spese dei privati), non necessariamente sono connotate da liberalità o gratuità, essendovi ipotesi in cui l’accollo dell’opera pubblica costituisce la controprestazione del privato a fronte dello scomputo di oneri economici di urbanizzazione e costruzione di opere private. La norma, in ogni caso, si appalesa eccessivamente generica e non chiarisce la finalità e le modalità attuative dalla stessa”.

Già il Consiglio di Stato, dunque, aveva osservato che l’applicazione dell’art. 20 doveva giocoforza essere limitata ai soli casi in cui “non sussista per il privato alcuna controprestazione da parte dell’Amministrazione”, per la realizzazione dell’opera di cui all’art. 20 D.lgs n. 50/2016 che, per questo motivo, era da considerarsi realizzata con assoluta “gratuità”, essendo ammessa la sola “utilità pubblica”, e come “atto di liberalità”.

Nel caso esaminato dall’ ANAC, viene considerata come onerosa anche la realizzazione dell’opera in cambio del vantaggio non quantificabile di ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali.

In sintesi, viene data un’interpretazione al principio normativo assai restrittiva, disponendo che la natura onerosa della prestazione deve intendersi come sussistente in ogni caso in cui, a fronte della prestazione stessa, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo, di qualsivoglia natura, da parte dell’Amministrazione.

Volendo schematizzare, anche in relazione alla prima parte del presente lavoro:

  1. a) le opere di urbanizzazione primaria “sotto soglia” e “funzionali” al complessivo intervento di trasformazione urbanistica continueranno ad essere realizzate dal privato titolare dell’intervento edilizio;
  2. b) le opere di urbanizzazione primaria “sotto soglia” e “non funzionali” al complessivo intervento di trasformazione urbanistica saranno affidate attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste per i lavori “sotto soglia”;
  3. c) le opere di urbanizzazione secondaria “sotto soglia” saranno affidate attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste per i lavori “sotto soglia”;
  4. d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria “sopra soglia” saranno affidate attraverso le procedure ad evidenza pubblica “aperta” o “ristretta”;
  5. e) le opere di urbanizzazione “extra oneri” e prive di corrispettivo se previste in convenzione (inserite in strumenti urbanistici o di programmazione urbanistica), saranno realizzate dal privato titolare dell’intervento edilizio con proprie risorse e, come previsto dall’art. 20 D.lgs. n. 50/2016 sono sottratte all’applicazione del medesimo Codice Appalti.

 

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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