venerdì, Aprile 19, 2024
Uncategorized

Opposizione di terzo: commento alla sentenza n. 699/2020 del C.G.A.R.S

Di Pierluigi Mascaro

Sommario: 1. Premessa. 2.La fattispecie sottoposta all’esame del C.G.A.R.S. . 3. L’individuazione dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo innanzi il G.A. di cui alla sentenza 3 agosto 2020, n. 699 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. 4. Conclusioni.

  1. Premessa.

L’elaborato si propone di tracciare i punti cardine al fine di individuare i soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo, istituto disciplinato nell’ambito del processo amministrativo dal D.lgs. n. 104/2010, all’art. 108, comma 11, che riprende quasi specularmente l’omologa disciplina disegnata, per il processo civile, dal primo comma dell’art. 404 c.p.c.

Nel corso del tempo la tematica in parola ha subito un’importante modifica legislativa, su cui ci si soffermerà in maniera particolare nel corso della trattazione, ed inoltre è stata altresì oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza che ha contribuito in maniera per nulla trascurabile all’individuazione dell’alveo dei “soggetti terzi” legittimati ad opporrsi una sentenza del giudice amministrativo.

Il contributo più recente ci è fornito dalla sentenza n. 699 del 03/08/2020, resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di seguito in commento.

2. La fattispecie sottoposta all’esame del C.G.A.R.S.

L’appellante aveva partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di tre posti di segretario parlamentare di prima fascia – professionalità informatica, risultando idoneo e classificandosi in graduatoria al quinto posto ovvero in una posizione non utile ai fini dell’immediata assegnazione di una delle posizioni a concorso. Tuttavia dall’analisi della graduatoria l’appellante veniva a conoscenza del fatto che un altro candidato, escluso in un primo momento dalla procedura, fosse stato successivamente riammesso in esecuzione di una sentenza resa in data 9/09/2015 dalla III sezione del TAR per la Sicilia, collocandosi al quarto posto della graduatoria sicché, in caso di scorrimento della graduatoria entro il biennio di validità della stessa, ove quest’ultimo candidato non fosse stato riammesso dal T.A.R., l’appellante sarebbe stato il secondo a subentrare nel ruolo di Segretario Parlamentare .

Avverso la sopraindicata decisione del giudice amministrativo, l’appellante aveva proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. dinanzi al TAR per la Sicilia che con sentenza del 30/06/2016 dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che, ai fini della legittimazione a proporre opposizione di terzo, fosse discriminante l’avvenuta violazione del diritto di difesa a danno del litisconsorte necessario, qualifica quest’ultima non attribuibile all’opponente.

Il giudice di prime cure riscontrava altresì l’assenza di pregiudizio nella sfera giuridica dell’allora ricorrente, poiché quest’ultimo, anche in caso di esclusione del controinteressato, non sarebbe risultato vincitore.

La pronuncia del T.A.R. Sicilia veniva così impugnata innanzi il C.G.A.R.S. in quanto adottata in spregio al dettato dell’art. 108 c.p.a., con contestuale riproposizione nel merito delle argomentazioni non scrutinate dai giudici a quibus.

3. L’individuazione dei soggetti legittimati a proporre opposizione di terzo innanzi il G.A. di cui alla sentenza 3 agosto 2020, n. 699 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Prima facie è interessante osservare come il Collegio, al punto 8 della sentenza in esame, proceda ad individuare l’esatta posizione processuale dell’appellante nel giudizio oggetto di opposizione, a ben vedere, per esclusione.

In particolare il C.G.A.R.S. evidenzia come l’appellante non possa essere considerato un controinteressato c.d. noto o conoscibile, non essendovi alcuna prova che fosse a conoscenza della graduatoria dei candidati ammessi alle prove nonché come pure il decreto che aveva inizialmente escluso l’altro candidato dal concorso, non facesse alcuna menzione di ulteriori soggetti.

In secondo luogo, l’appellante non è nemmeno inquadrabile quale controinteressato c.d. successivo o sopravvenuto2, poiché la conclusione della procedura concorsuale, con l’approvazione della relativa graduatoria, è posteriore rispetto alla statuizione giudiziale oggetto di opposizione.

Da ultimo, il C.G.A.R.S. sottolinea che all’appellante non può essere attribuita nemmeno la qualifica di controinteressato c.d. occulto, definendosi come tale ogni controinteressato sostanziale, ma non facilmente individuabile dalla lettura dell’atto impugnato3.

Ciò posto il Collegio afferma che il giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare inammissibile l’opposizione di che trattasi dal momento che l’alveo dei soggetti legittimati a proporre la medesima non è limitato alle sopraelencate tre categorie di controinteressati – in nessuna delle quali è stato possibile ricomprendere l’appellante – che, invero deve essere esteso, a tutti i terzi4 titolari di una situazione giuridica autonoma5 ed incompatibile6, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione7.

Difatti l’attuale formulazione dell’art. 108, comma 1, c.p.a., come modificato dal d.lgs. n. 195/2011, prevede che la legittimazione a proporre opposizione di terzo si basi su due elementi essenziali, vale a dire la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio arrecato dalla medesima ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo di cui l’opponente sia titolare8.

Nel caso di specie l’appellante aspirava alla nomina in caso di scorrimento della graduatoria, aspettativa lesa dall’inserimento nella stessa – in una posizione superiore – di un altro candidato originariamente escluso sicché doveva essere considerato quale legittimato ad opporre la decisione del g.a. che aveva annullato il provvedimento di esclusione del candidato in questione.

4. Conclusioni.

il C.G.A.R.S. conclude la propria disamina sull’istituto soffermandosi sulla distinzione tra l’opposizione del litisconsorte pretermesso in primo grado, avente carattere eminentemente rescindente, e quella del terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile la cui natura appare al contempo rescindente e rescissoria in quanto finalizzata all’accertamento di una pretesa confliggente con quella accertata in giudizio.

Infatti, mentre nel caso del litisconsorte necessario pretermesso, all’eventuale accoglimento dell’opposizione di terzo consegue l’annullamento della sentenza opposta con successivo rinvio al giudice di prime cure, a causa della violazione del contraddittorio, ove si verta di un terzo che abbia subito un pregiudizio dalla sentenza opposta, ma che non sia qualificabile come controinteressato, non essendo stato leso il principio del contraddittorio, sarà il giudice di appello, come nel caso di specie, a decidere direttamente sull’opposizione.

1 Si noti che l’istituto in esame fu inizialmente introdotto nel processo amministrativo da Corte cost., sent. n. 177 del 17 maggio 1995.

2 Se così fosse stato, egli sarebbe stato vocato in giudizio, con la finalità di estendere il petitum di annullamento, ex art. 28, comma 3, c.p.a., nell’ottica della realizzazione della ragionevole durata del processo, disciplinata dal secondo comma, art. 2, c.p.a.

3 Cfr., sul punto, TAR Abruzzo, sede di Pescara, sent. n. 204 del 30 aprile 2014.

4 Si fa qui riferimento a soggetti terzi in senso proprio, ovvero ai quali non sia opponibile la sentenza, come osserva A. Travi, Lezioni di Giustizia Amministrativa, edizione 2019.

5 Si tratta di una posizione giuridica non dipendente da quella delle parti in causa, secondo la tesi di A. Travi, op. cit.

6 L’incompatibilità viene in tal caso in considerazione come la non attitudine della posizione giuridica in capo al terzo ad essere soddisfatta unitamente a quella della parte vittoriosa, secondo quanto asserito da A. Travi, op. cit.

7 Cfr., a riguardo, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 655 del 20 maggio 1996; Cons. Stato, ad. plen., sent. n. 2 del 11 gennaio 2007.

8 In questi termini Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2895 del 16 maggio 2018.

Lascia un commento