venerdì, Marzo 29, 2024
Labourdì

Ordine del superiore – Incidenza nell’ipotesi di licenziamento illegittimo

Recentemente la Corte di Cassazione penale è tornata a esprimersi in materia di licenziamento illegittimo con riferimento al caso in cui  un lavoratore sia tenuto a eseguire un ordine illegittimo del superiore gerarchico. Analizzando le diverse pronunce viene in evidenza l’impossibilità di adottare in tale ambito un orientamento applicabile “meccanicamente”, essendo invece molto importante tener debito conto del contesto in cui la questione si inserisce.  Negli ultimi mesi due sono state le sentenze in materia.

La prima pronuncia, del 28 settembre scorso,concerneva l’ordine impartito al lavoratore di procedere ad una simulazione di lavoro con annessa emissione di fatture volte a comprovare l’esistenza di diverse operazioni.

La finalità era quella di configurare nelle cartografie e nel patrimonio aziendale alcuni metri lineari di tubature installate negli anni precedenti.

La corte territorialmente competente aveva proceduto a ritenere valido il licenziamento de qua non ponendo l’attenzione sull’ordine impartito dal superiore gerarchico. Tale richiesta, infatti, ha costituito una vera e propria violazione delle procedure interne.

Il lavoratore infatti, provvedendo a adempiere al compito assegnatogli, ha, di fatto, alterato il sistema informatico configurando come attuali lavori di posizionamento di tubature passati, per i quali, tra l’altro, si era già provveduto all’intero pagamento.

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in analisi, pur considerando la portata lesiva del comportamento realizzato dal dipendente, ha però completamente ribaltato l’orientamento fin lì delineato. In particolare ha evidenziato come il lavoratore, nel dar vita a quella simulazione, si sia semplicemente limitato a osservare gli ordini impartitogli dal un soggetto tenuto a farlo. È per tale ragione che in tale pronuncia si sostiene l’assenza di dolo e colpa nella condotta.

Ne consegue che non può configurarsi una giusta causa di licenziamento e di conseguenza risulta applicabile la tutela di cui all’art. 18, L. n. 300 del 1970, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012.

La Suprema Corte, al fine di non ingenerare errori, ha  evidenziato che il grado di divergenza dell’ordine rispetto ai principi dell’ordinamento e del carattere palese, o meno, di tale illegittimità costituiscono parametri imprescindibili nella valutazione  di sussumibilità, o meno dell’esecuzione di un ordine illegittimo  imposto dal superiore gerarchico.

Questo soprattutto perché nel rapporto di lavoro l’art. 51 cod. pen ,che esclude la punibilità del comportamento illegittimo, anche se costituente reato allorquando sia stato attuato per adempiere un ordine della pubblica autorità, non può trovare applicazione.

Trasposto su di un piano concreto, l’esecuzione di un ordine illegittimo del superiore non si appalesa come condizione idonea ad escludere la configurabilità di una giusta causa di recesso.

Pochi giorni dopo, il 2 ottobre scorso, chiamata a esaminare una questione avente sempre per oggetto il licenziamento a seguito di un ordine illegittimo, la Cassazione ha ribadito l’illegittimità del licenziamento ma fondandolo su basi completamente diverse.

In tale seconda ipotesi infatti il lavoratore aveva realizzato comportamenti scorretti, in violazione delle procedure aziendali, al fine di indurre la clientela a stipulare contratti di fornitura di servizi.

Ciò che ha spinto la Corte ha riconoscere l’illegittimità del licenziamento è il contesto aziendale nel quale il dipendente è tenuto a operare caratterizzato per un elevata diffusione di pratiche scorrette volte a ledere i consumatori.

Ne consegue che per quanto certamente il lavoratore abbia scelto di tenere tale condotta è anche vero che l’incardinazione di tale modus agendi  nella prassi dell’impresa avrebbe di fatto reso molto difficile la possibilità di discostarsene.

Ciò permette di evidenziare come la giusta causa sia una tipica “norma elastica” dal momento che il giudice pur dovendo certamente rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale e dalle norme di carattere speciale consente una forte integrazione giurisprudenziale

 

1 –  Corte di Cassazione, sent. n. 23600 del 28 settembre 2018 – disponibile qui

2- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23878 del 2 ottobre 2018;

3- Legge n. 300 del 1970 – Statuto dei Lavoratori

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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