giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Parcheggiare in seconda fila costituisce una violenza privata?

 

Sarà capitato di non riuscire a trovare parcheggio negli appositi spazi destinati alla sosta degli autoveicoli, decidendo di conseguenza di sostare temporaneamente in seconda fila, vietando ad un’altra auto di poter circolare liberamente,  ponendola in situazione di “blocco” totale.

Tale modus agendi oltre che palesamente errato,  è sanzionato dal Codice della strada che all’articolo 158 disciplina il divieto di fermata e sosta dei veicoli ed in particolare al comma 2 lettera b e c del medesimo articolo vieta di sostare:

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli

Per dissuadere gli automobilisti nel parcheggiare in seconda fila, si è data la possibilità agli agenti di polizia, di poter rimuovere l’autoveicolo che intralcia o blocca la circolazione di un’altra macchina, così come previsto dall’articolo 159 dal Codice della strada.

Posto ciò, meritano menzione alcune sentenze della Corte di Cassazione che oltre a condannare il soggetto che aveva deciso di fermare l’auto in posti non autorizzati, con violazione dell’articolo 158 del Codice della strada, si aggiunge che tale pratica è da considerarsi una violenza privata come previsto dall’articolo 610 del codice penale.  In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione che con sentenza n. 24614 del 2005 aveva asserito che parcheggiare l’auto in doppia fila, oltre a violare le regole stradali, realizza una violenza privata, precisando che si ha violenza:

ogni volta che la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia” [1]

Sulla medesima scia, la Corte di Cassazione con sentenza n. 48346 del 2015 rigettava le richieste del ricorrente che aveva sostato l’auto in seconda fila, il quale affermava la non concretizzazione del reato di violenza privata, trattandosi invece di una semplice infrazione stradale.  La risposta della Corte, di contrario avviso, ha chiarito tutti i dubbi, individuando le ipotesi in cui si realizza il reato di cui all’articolo 610 del codice penale ed in particolare che la violenza privata:

“si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”. [2]

L’interpretazione della sentenza è chiara, può aversi violenza anche semplicemente sostando in seconda fila.

Contrariamente è possibile poter sostare in doppia fila quando il veicolo è in moto in quanto ciò è da considerarsi come una “breve fermata” e non invece una sosta prolungata. È ulteriormente concesso parcheggiare in luoghi non consentiti, potendo richiedere l’annullamento dell’eventuale multa subita, quando sussistano determinate situazioni di urgenza o di necessità. E’ stesso la legge che precisa quando può invocarsi lo stato di necessità, in particolare:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo».  Così come disciplinato dall’articolo 54 del codice penale.

Ci si può appellare a suddetto stato e di conseguenza parcheggiare in seconda fila, quando ad esempio si deve:

acquistare in farmacia  una medicina salvavita di cui c’è urgente bisogno nell’immediatezza, soccorrere un familiare che ha chiesto urgente aiuto ai parenti con una telefonata, vi è la necessità di recarsi al pronto soccorso per un problema grave proprio o di uno dei passeggeri trasportati nell’auto.

La Cassazione, a riguardo, ha precisato che, in tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra l’esimente dello stato di necessità, occorre che sussista un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l‘erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione;[3]

Per cui è necessario prestare attenzione quando si decide di parcheggiare in luoghi non concessi onde evitare spiacevoli ripercussioni.

 

[1] www.ricercagiuridica.com (Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 24614/2005)

[2] (Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 48346/2015)

[3] www.laleggepertutti.it

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

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