giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Part-time agevolato:” La nuova modalità di uscita dall’attività lavorativa si è rivelata un grande fallimento.”

 

Nota: in passato abbiamo già trattato del part-time agevolato, evidenziandone la normativa ed auspicandone la diffusione. Il presente articolo rappresenta la sua naturale evoluzione, dato che occorre evidenziare come, dati alla mano, tale strumento non abbia raggiunto i risultati sperati.

 

L’articolo 1 comma 284 della legge meglio conosciuta come legge di stabilità, ha previsto per i lavoratori che matureranno nel 2018 il diritto alla pensione la facoltà di modificare attraverso un accordo con il datore di lavoro il proprio orario lavorativo. Si parla a tal proposito di Part-time agevolato per far riferimento alla trasformazione del piano lavorativo da un orario pieno ad uno parziale fino al momento dell’età pensionabile. La libertà di ricorrere allo strumento in esame è legata alla necessità che l’attività lavorativa del richiedente rientri nell’arco temporale intercorrente tra la data di possesso del beneficio e quella in cui viene maturato il dato anagrafico necessario per il diritto alla pensione.

Tale modello di part-time è entrato in vigore attraverso il decreto emesso il 2 giugno 2016, il quale ha provveduto a delineare le modalità e i tempi in cui si articola questa forma sperimentale di uscita graduale dall’attività lavorativa.

Ai lavoratori dipendenti che intendono formulare un accordo in tal senso con il proprio datore, è applicata una riduzione dell’orario lavorativo che oscilla dal 40 al 60 % alla quale non corrisponde l’inflizione di pregiudizi economici. I dipendenti vedono, infatti, addebitarsi in busta paga oltre chiaramente alla retribuzione per l’attività svolta, anche una somma aggiuntiva riferita ai contributi previdenziali per l’orario di lavoro non svolto. L’obiettivo è proprio quello di incentivare il ricorso a questa formula di uscita anticipata evitando penalizzazioni per il dipendente di qualsiasi formula. Per tale ragione si è stabilito che, ai fini del computo dell’importo della pensione, verranno pertanto valutate anche i contributi corrispondenti alle prestazioni non effettuate.

Il legislatore ha però inteso legare l’utilizzo di tale beneficio a specifici requisiti, i quali si collocano come presupposti necessari per il diritto d’accesso al part-time agevolato. In primis è necessario che il lavoratore sia un lavoratore dipendente, abbia cioè stipulato un contratto a tempo indeterminato e ad orario pieno.

In secondo luogo è opportuno accertare che il dipendente disponga di un’assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive della stessa. Infine si richiede al dipendente di essere in possesso del requisito contributivo minimo, pari a 20 anni, per la pensione di vecchiaia e che entro il 31 dicembre del 2018 dispongano anche del requisito anagrafico.

Accertata la coesistenza dei requisiti previsti il lavoratore che intende procedere in tal senso può rivolgersi all’INPS  per ottenere la certificazione che accerti l’esistenza del requisito contributivo e anagrafico su evidenziato. A seguito del rilascio dipendente e datore di lavoro provvederanno alla stipula del contratto a cui farà seguito entro cinque giorni il nulla osta della Direzione Territoriale del Lavoro e l’autorizzazione dell’INPS.

Come sù preannunciato, alcune valutazioni recentemente effettuate hanno però evidenziato che dal Giugno 2016, data di entrata in vigore del part-time agevolato, fino ad oggi il ricorso a tale modalità alternativa di uscita dal lavoro è stato davvero minimo. A tal proposito si è espresso il presidente dell’INPS che ha addebitato l’insuccesso di tale rimedio alle notevoli deroghe alla Riforma Fornero che hanno assicurato ai lavoratori il raggiungimento della pensione con un età spesso inferiore ai 60 anni. Tutti i dipendenti infatti, negli anni passati sono sempre riusciti a raggiungere la soglia della pensione con il solo requisito contributivo, prescindendo dal dato anagrafico, soprattutto perchè è stata abrogata la penalizzazione economica prevista per coloro che volessero anticipare la pensione prima dei 62 anni.  Non risulta difficile, dunque, comprendere come di fronte a tali possibilità il part-time agevolato appaia uno strumento svantaggioso. Occorre inoltre rilevare che l’elemento in esame non costituisce un valido ausilio nemmeno per i datori di lavoro dal momento che si connota per i costi amministrativi superiori alle somme erogate.

Tutti i risconti fino ad ora manifestatesi parlano chiaro, ragion per cui anche il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, non ha potuto tacere circa l’assoluto fallimento di tale espediente. In particolare il Ministro ha affermato che, una volta riscontrata l’incapacità dello strumento in esame di raggiungere i risultati sperati, è necessario intervenire per realizzare soluzioni più efficaci e meno dispendiose.

Allo stato attuale tale intervento è l’unica cosa che tutti, sindacati dei lavoratori e quelli dei datori, possono auspicare per dare finalmente un valido incentivo al processo di “svecchiamento” del lavoro italiano.

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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