giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

La particolare tenuità del fatto per reati in materia di rifiuti

L’illecito diviene abituale (con conseguente esclusione della punibilità per particolare “tenuità” del fatto) quando l’autore, anche successivamente al reato per il quale si procede, commette altri due reati oltre a quello in questione.

Questa una delle possibili letture della sentenza del 28 febbraio 2018 n. 9069 della Corte di Cassazione. Tale pronuncia richiama quanto precedentemente affermato in materia nella sentenza n.13681/2016 sull’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., aggiungendo un nuovo elemento utile per la definizione dei confini della causa di esclusione della punibilità in questione

Difatti, aderendo all’interpretazione secondo cui non ci si trova in presenza di un reato abituale in presenza del connotato della continuazione (ritenuta non ostativa alla concessione del beneficio) la Suprema Corte ha rinviato alla Corte di Appello competente per una ulteriore pronuncia.

La sentenza in questione verte sulla fattispecie di reato continuato di cui al Decreto Legge 6 novembre 2008, n. 172, articolo 6, comma 1, lettera a)[1], convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210. La condanna interessata seguiva alla condotta di abbandono su area demaniale marittima, in due occasioni, di rifiuti speciali derivanti da attività di demolizione edilizia per un volume totale di circa tre metri cubi.

Ricorrendo alla Suprema Corte, il condannato lamentava la mancata concessione e valutazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis, rilevata in appello.

Come tale, essendo detta disposizione entrata in vigore con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, risultava meritevole di considerazione. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello non si era in alcun modo posta il problema dell’esame di quella questione, neppure menzionata quale motivo d’appello nella stringata motivazione.

L’analisi dei Giudici di Piazza Cavour, invece, ha rilevato come nella specie: “non appare ostativo il requisito di legge della non abitualità della condotta, tenendo conto del fatto che – pur essendo stata contestata la continuazione in relazione ai due episodi di abbandono di rifiuti, peraltro neppure valorizzata dal giudice di merito, che ha applicato la pena per un unico fatto, senza operare l’aumento di cui all’articolo 81 c.p. – i fatti, si legge nella sentenza di primo grado, sono stati commessi lo stesso giorno, a breve distanza l’uno dall’altro. Anzi la condotta è stata espressamente ritenuta occasionale dallo stesso giudice di primo grado, che proprio per questo ha concesso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la circostanza che si trattava dei materiali di risulta di un piccolo lavoro di manutenzione straordinaria”.

Per tale motivo, come da recedente giurisprudenza[2], la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione: “giacche’ quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio”. Continuando in tal senso, la Suprema Corte ritiene che il reo avrebbe commesso al più due illeciti: “sicché’ vale il principio secondo cui, ai fini del presupposto ostativo in parola, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame”.

Inoltre, a favore della particolare tenuità concorreva la circostanza che l’abbandono non sia stato ritenuto tale da arrecare molestia ai fruitori dell’area demaniale marittima (essendo l’imputato stato per tale ragione assolto già in primo grado dalla contravvenzione di cui all’articolo 674 c.p. che gli era stata ulteriormente contestata),

La presenza di tali elementi richiede dunque una compiuta valutazione da parte della Corte d’appello competente ai fini del giudizio richiesto e non effettuato – sulla sussistenza della speciale causa di non punibilità.

 

 

[1] Il testo del D.L. recante «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché’ misure urgenti di tutela ambientale» prevede che nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225: “a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro (…)”

[2] Cfr in tal senso Cass. n. 19932 del 29/03/2017 e n. 13681 del 25/02/2016.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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