Patteggiamento e un caso di attualità : Italia vs Apple
Il patteggiamento è un procedimento speciale regolato nel libro VI del codice di procedura penale. I riti speciali hanno lo scopo di garantire un iter processuale più celere attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambe; dunque un’esigenza di economia processuale, di snellimento sta alla base delle disposizioni che regolano tale materia.
Quali sono le caratteristiche del patteggiamento? Tale rito definito anche “applicazione della pena su richiesta delle parti” è il risultato di un’ evoluzione legislativa, la cui prima tappa risale alla normativa che, sul finire del 1981, attribuiva all’imputato la facoltà di provocare la chiusura anticipata del processo, evitando il dibattimento e chiedendo l’applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. L’esperienza successiva di tale fattispecie ha portato il legislatore ad ampliare l’ambito di operatività dell’istituto e di inserirlo nel codice del 1988. Con la legge n 134 del 2003 la possibilità di patteggiare la pena è stata estesa in misura davvero ampia. Il patteggiamento è regolato dall’art. 444 e seguenti del codice di procedura penale è esperibile per una serie di reati : delitti e contravvenzioni punibili con una pena pecuniaria, oppure con sanzioni sostitutive previste dalla l. 689 del 1981 o con pena detentiva non superiore ai cinque anni. Il patteggiamento risulta invece escluso nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, terrorismo, delitti contro la personalità individuale, contro la libertà sessuale e con riguardo ad imputati che dovendo rispondere di reati punibili con sanzione detentiva superiore a due anni, sono stati definiti delinquenti abituali, professionali, o per tendenza oppure risultano plurirecidivi.
Fulcro del rito speciale è l’accordo tra le parti principali del processo (imputato e pubblico ministero) : accordo che ha per oggetto il quantum di pena da applicare. Basta il disaccordo di una delle due parti a rendere impraticabile la soluzione patteggiata. Ma l’accordo risulta essere condizione necessaria, ma non sufficiente, poiché la legge impone al giudice di verificare i presupposti di applicabilità dell’intesa raggiunta. Il giudice deve effettuare una verifica di ammissibilità della richiesta, valutando se il reato rientri tra quelli suscettibili di essere definiti con questa procedura speciale, anche con riferimento alle esclusioni oggettive e soggettive dell’art 444 com1- bis; in secondo luogo deve appurare se la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta e verificare la congruità della pena. Per concedere il patteggiamento non deve ricorrere una delle soluzioni indicate nell’art 129 cpp, in questo caso il giudice è tenuto a pronunciare la corrispondente sentenza di proscioglimento. La richiesta può essere formulata durante le indagini preliminari, in udienza preliminare (prima delle formulazioni delle conclusioni), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di procedimento monocratico a citazione diretta o di giudizio direttissimo, con la dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna e infine può essere subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La richiesta può altresì avvenire entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.Va rilevato che l’imputato che si è visto rigettare la richiesta di patteggiamento (mancando l’assenso del pubblico ministero o perché il giudice non ha accolto la sua richiesta) può ripresentarla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura. Non solo: il giudice può pronunciare ugualmente sentenza, che applica la pena richiesta, anche alla chiusura del dibattimento o nel giudizio d’impugnazione, se ritiene congrua la pena chiesta dall’imputato e ingiustificato il dissenso del giudice (delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare) o il rigetto del PM, sempre che l’imputato l’abbia ripresentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.Il giudice non può sostituire alla pena concordata tra le parti una pena diversa, ma può non accettare l’accordo nei termini in cui è proposto dalle parti. Se il giudice non condivide il progetto, rigetta la richiesta di patteggiamento e provoca la prosecuzione del procedimento secondo il normale iter che conduce al dibattimento. Dibattuta è la questione sulla natura della sentenza di patteggiamento; essa contiene un semplice accertamento negativo della non punibilità, accertando la non sussistenza delle cause di proscioglimento menzionate dell’art 129 cpp. Il problema è affrontato e risolto con apparente linearità dalla legge, la quale equipara la suddetta sentenza “ a una pronuncia di condanna” (art 445 comma 1-bis seconda parte).
È opportuno analizzare la differenza tra patteggiamento allargato ” definito con la qualifica di “maius” concernente i reati più gravi e il patteggiamento ristretto “minus”. Taluni vantaggi sono comuni ai due tipi di rito speciale: innanzitutto lo sconto di pena, dato che la sanzione che risulterebbe in concreto applicabile all’esito del dibattimento, va diminuita fino ad un terzo. Altro vantaggio è l’assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata, in quanto essa non è idonea a produrre effetti vincolanti nei giudizi civili e amministrativi, nei quali sia parte l’imputato che ha chiesto di patteggiare. Vantaggi ulteriori sono collegati al patteggiamento minus: l’affrancamento dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali, l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza ad eccezione della confisca, la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale. Rientra tra i vantaggi anche la possibilità, offerta all’imputato che patteggia di conseguire l’estinzione del reato; inoltre ai sensi dell’art 445 com 2: “il reto è estinto ,ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni , quando la sentenza concerne una una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque d’ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”
- Rilevante tra i casi di attualità, in merito al patteggiamento è l’accordo concluso dall’ Apple (azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali con sede a Cupertino,nello stato della California) con l’erario italiano. La procura di Milano ha presentato all’ufficio del gip una richiesta di archiviazione e una di patteggiamento per i tre menager di Apple coinvolti nelle indagini per una presunta evasione fiscale; l’accusa ha contestato un mancato versamento iers, per una cifra superiore agli 800 milioni di euro da parte della multinazionale. Il pm Adriano Scudieri nel marzo del 2015 aveva chiuso le indagini a carico di Enzo Biagini, legale rappresentante e AD di Apple Italia, del direttore finanziario Mauro Cardaio e del manager della società irlandese Apple Sales International, Michael Thomas Ò Sullivan, tutti accusati di omessa dichiarazione dei redditi. A fine dicembre scorso, è arrivato l’accordo fiscale da 318 milioni di euro tra l’Agenzia delle Entrate e la multinazionale americana, che versando quella cifra ha sanato gli accertamenti tributari per gli anni tra il 2008 e il 2013. Per settimane i difensori degli indagati e gli inquirenti si sono confrontati su un eventuale patteggiamento delle pene. Scaduto il termine del 1 aprile scorso, che la Procura aveva dato per raggiungere un accordo, le difese hanno presentato una corposa memoria per chiedere l’archiviazione delle accuse. Successivamente inquirenti e difese sono tornati a confrontarsi e a valutare l’ipotesi di arrivare davanti al gip con una o più istanze di patteggiamento; così nel più stretto riserbo, pm e legali hanno raggiunto l’accordo per un’istanza di patteggiamento (non si sa per quale delle tre posizioni), mentre per due indagati è stata chiesta l’archiviazione. Istanze che dovranno essere valutate dal gip. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, coordinata anche dal procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, i profitti realizzati in Italia dalla società di Cupertino, sarebbero stati contabilizzati dalla filiale della società con sede in Irlanda, Paese dove la pressione fiscale è più favorevole.
In conclusione è opportuno chiedersi: Perché optare per il patteggiamento?
Nessun imputato dotato di senno farebbe una scelta così rischiosa e persino autolesionistica, se non fosse spinto dalla prospettiva di un possibile tornaconto;di qui il carattere premiale del patteggiamento. Risulta la situazione processuale oggetto della rinuncia da un lato e la commisurazione della pena dall’altro. Al fine di incentivare la rinuncia alle opportunità difensive,delle quali l’imputato potrebbe giovarsi nel dibattimento, la legge offre sconti di pena e altri cospicui vantaggi.
Mariaelena D’Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.”
Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione.
Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.