giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

Patti parasociali: disciplina generale e strumenti per garantirne l’adempimento.

patti

I patti parasociali sono dei contratti che, seppur espressamente regolati quanto ad alcuni aspetti, restano comunque atipici (Cass. 5 marzo 2008, n. 5963), così la cassazione ha ribadito l’intrinseca atipicità e dunque, criticità, della sottoposizione nel genus dei contratti in generale dei patti parasociali. Invero con la riforma del diritto societario si è dato definitivo accesso ai patti parasociali nell’ordinamento italiano, prevedendone la disciplina agli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c..

Di fondamentale comprensione è il 2341-bis con cui si è previsto che un patto parasociale serva a “stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società”, in parole più semplici l’ordinamento prevede che i patti parasociali servano a dare un assetto costante alla società, attraverso la cristallizzazione degli orientamenti di voto dei parasoci, eventualmente evidenziando quale sia l’influenza dominante sulla società. Potremmo semplificare dicendo che tali patti influenzano la vita della società, pur non essendone parte: non sono previsti nello statuto (in tal caso sarebbero patti sociali), sono dei veri e propri contratti e, in quanto tali, debbono essere rispettati. In virtù della loro stipulazione i (para)soci limitano la propria libertà di votazione, ovvero di disporre della propria partecipazione azionaria, per assicurare una certa continuità di stabilizzazione del “governo di società”.
Esistono più tipi di patti parasociali:

  • sindacati di voto: i soci si accordano per votare in maniera uniforme nell’assemblea, hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
  • sindacati di blocco: i soci limitano la possibilità trasferire (vendere) le azioni in loro possesso per un determinato periodo di tempo;
  • sindacati di acquisto: si concorda l’acquisto di un determinato numero di azioni per assicurare una certa influenza della società.

L’articolo 2342-ter prevede che, qualora la società in questione faccia ricorso al capitale di rischio, i parasoci che abbiano stipulato il contratto debbano comunicare alla società del patto e dichiarandolo nella prima assemblea utile, pena l’annullabilità della delibera stessa.

Ora vi è da analizzare  quali siano gli strumenti idonei a garantire l’adempimento dei patti.
Lo strumento più utilizzato (in generale nei contratti) sono le clausole penali: strumento tramite cui ottenere (o tentare di ottenere) l’adempimento dei patti stessi, una clausola penale (sempre se accettata) costituisce il miglior deterrente per possibili violazioni. Ovviamente una clausola penale può essere efficace nel caso di sindacati di voto, bensì nel caso di sindacati di blocco vi è una considerazione più complessa che induce a credere che la clausola penale non sia lo strumento più idoneo a garantire il patto stesso.

Dunque, nel caso di violazione di un patto di blocco, la contravvenzione pone il trasgressore al riparo dell’unica condizione realmente temuta e cioè l’intrasferibilità del pacchetto azionario, inoltre, l’applicazione della penale sarà poco efficace anche nei confronti dei soci non contravventori, che avranno sì, il diritto a ricevere un indennizzo, ma non possono contare nella possibilità di reintegro nello status quo ante.
Vi sarebbe anche da analizzare la commisurazione della clausola, ma per completezza e per non dilungarci troppo nella trattazione, rimandiamo in seguito la questione.

Altro strumento di coazione possibile per garantire il rispetto dei patti è rappresentato dalle opzioni call e/o put a prezzo punitivo. Si tratta della possibilità mediante la quale il socio non inadempiente possa acquisire (o dismettere) le azioni del socio inadempiente. La particolarità sta nel fatto che in tal caso l’acquisizione della quota del socio inadempiente sarà ad un prezzo concordato, di molto inferiore al suo reale valore (nel caso di acquisizione) ed elevato nel caso di vendita, come “penale” per il comportamento in contrasto con il patto.
Altro strumento tramite il quale garantire il garantire il patto è il deposito ed il mandato irrevocabile. Tramite questo strumento i soci cercano di garantire (soprattutto nel caso di sindacato di blocco) carattere di certezza ed autonomia. In sintesi le parti tramite mandato, che ha ad oggetto la partecipazione all’assemblea o le attività necessarie al trasferimento e/o conservazione delle azioni, ad un terzo che dovrà compiere le attività necessarie e disciplinate dal patto.

Altro strumento di sovente utilizzato è l’intestazione fiduciaria. In tal caso i “pattisti” intestano ad una società terza, per l’appunto una società fiduciaria, che agirà in ottemperanza alle istruzioni fornitele dagli stessi soci (istruzioni di voto, clausole di blocco, etc). Con l’intestazione fiduciaria sarà la stessa società che agisce in nome e per conto del pattista, o meglio, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal patto parasociale stipulato dallo stesso, non potendo in alcun modo, tranne per vizi dell’intestazione stessa, non adempiere all’obbligazione.

Altri strumenti sono di natura giudiziale, a cui si può ricorrere nel caso di inadempienza di patto parasociale.
Bisogna in primis distinguere tra sindacati di blocco e sindacati di voto. Per quanto riguarda i sindacati di blocco autorevole dottrina ritiene che gli strumenti più efficaci siano quelli di natura cautelare (art. 700 c.p.c. o sequestro giudiziale). Mentre per i sindacati di voto la giurisprudenza è unanime nel prevedere come incoercibile la libertà di voto e, quindi, si reputa che il socio mantenga la propria volontà deliberativa anche in caso di patto, potendo decidere di cambiare idea in ogni momento (sulla questione nb Trib. Milano 20 Gennaio 2009). Dunque, l’unica alternativa alla condanna in forma specifica (come anticipato non possibile per il sindacato di voto) è il risarcimento del danno per la violazione degli impegni di voto.

Riccardo Guarino

Riccardo è associate di PwC TLS, dipartimento di corporate & compliance. Fondatore, direttore ed a capo della sezione di diritto commerciale e societario della law review “Ius In Itinere” (rivista divulgativa), direttore della rivista semestrale di diritto (rivista con carattere scientifico), direttore e membro del comitato scientifico del Master in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato della LUMSA e presidente della sezione giovani di AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione). Nel suo cv vanta importanti esperienze in Italia e all'estero. Ha collaborato precedentemente con primari studi legali (Tonucci & Partners e LCA Studio Legale), ha rappresentato la Federico II all’Human Right Moot Court Competition ed è stato delegato a New York in una simulazione internazionale sul funzionamento delle Nazioni Unite. Nella sua quinquennale esperienza ha potuto ampliare le sue competenze con uno specifico focus sul diritto commerciale e societario e tutto ciò che ne concerne, seguendo importanti aziende nazionali e internazionali in ogni aspetto della vita dell’impresa e nella consulenza day by day. Inoltre, Riccardo ha seguito numerosi progetti di corporate governance, con particolare focus nel campo del D.Lgs. 231/2001 (predisposizione ex novo e aggiornamento di modelli 231, supporto ad organismi di vigilanza, predisposizione di procedure e processi) e della compliance aziendale (predisposizione deleghe di funzioni, predisposizione matrici 2086 c.c., contrattualistica commerciale). È, altresì, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale e societario con le più importanti case editrici italiane (Zanichelli, Cleup).

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