giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Pena di morte: un dibattito secolare

La pena di morte o pena capitale è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel privare della vita il condannato. La pena di morte è stata tuttavia abolita o non è applicata nella maggioranza degli stati del mondo, mentre è ancora in vigore in altri stati  ( quali per esempio la Cina, l’India, il Giappone e gli Stati Uniti). La pena di morte era presente in tutti gli ordinamenti antichi e in passato ciò che rilevava erano le scelte delle forme di esecuzione e i rituali che precedevano l’applicazione di tale pena. I supplizi capitali che venivano eseguiti in Grecia e a Roma svolgevano tre funzioni: funzione di castigare, espiare e vendicare. La prima funzione era quella di affermare l’autorità del nuovo ordinamento sovraordinato alle famiglie, che si stava affermando come città-stato;


la seconda funzione era legata al desiderio di soddisfare la  vendetta delle vittime o dei parenti delle stesse, alle quali veniva lasciato il compito di eseguire materialmente la sentenza capitale; la terza funzione era quella di eliminare una persona che a causa del suo comportamento era considerata un “mostro”, portatore di impurità, causa di contagio e figura da sopprimere.

Il dibattito sull’abolizione della pena di morte nacque nel settecento, sull’ondata di opere , quali in primo luogo, dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria; ma la riflessione sulle ragioni che giustificano l’irrogazione delle pene e sulla loro funzione ebbe inizio molti secoli prima. Ebbe inizio ad opera di pensatori greci a cominciare da Platone nei suoi diversi dialoghi. Nella sua opera Cesare Beccaria  avanza la tesi  contro la pena capitale, considerando che nella sua applicazione lo Stato, per punire un delitto, ne compierebbe uno a sua volta. Mentre il diritto di questo Stato, che altro non è che la somma dei diritti dei cittadini, non può avere tale potere, infatti nessuna persona – dice Beccaria – darebbe il permesso ad altri di ucciderla; nel deposito comune delle libertà, non vi è quella di uccidersi, poiché questo risulterebbe in una dissoluzione del contratto sociale. La pena di morte diviene quindi uno “spettacolo” per alcuni, ed un motivo di “compassione e sdegno” per altri, che vedono l’inadeguatezza della pena.

Il primo governo che ha accolto la tesi abolizionista della pena di morte fu quello di Leopoldo I granduca di Toscana: il 30 novembre 1786 nel gran ducato vennero abolite la tortura e la pena di morte. Questa riforma ebbe vita breve, infatti dopo quattro anni la pena capitale venne reintrodotta, dapprima contro i ribelli e i sollevatori e successivamente per altri reati. Il 30 aprile 1858 il governo provvisorio toscano vietò nuovamente il ricorso alla pena di morte, determinando una situazione legislativa problematica. Le legislazioni della nascente Italia unita, prevedevano tutte la pena capitale: essendo l’unità  legislativa del paese un’esigenza fondamentale ebbe inizio un nuovo lungo dibattito risolto nel 1889, quando entrò in vigore il nuovo codice penale Zanardelli , che aboliva la pena di morte.  Ma nel 1926 Mussolini reintrodusse la pena di morte contro coloro che commettevano una serie di reati conto lo stato, fra cui l’attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo. Il nuovo codice penale, il codice rocco entrato in vigore il primo luglio del 1931 previde nuove ipotesi di reati contro lo Stato, punibili con la morte anche per i reati comuni più gravi. Per un cambiamento fu necessario attendere la sconfitta del governo fascista il 25 luglio 1943, successivamente a questa data con decreto legge n 224 del 10 agosto 1944 fu abolita la pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale , mantenendola però in vigore per i rati fascisti e di collaborazione con i nazifascisti; un decreto luogotenenziale del 10 maggio 1945 emanato dopo la definitiva sconfitta dei nazifascisti, reintrodusse la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale per alcuni reati come la partecipazione a banda armata, rapina con uso di violenza e l’estorsione. Una garanzia fondamentale fu sancita dalla costituzione Italiana, infatti l’articolo 27 recita: “ non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari e di guerra”. Il 5 ottobre 1994 fu approvato un progetto di legge per l’abolizione dal codice penale militare di guerra della pena di morte. L’Italia è entrata così a far parte dei paesi abolizionisti della pena capitale.  Anche se lunga e difficile, nei paesi d’Occidente europeo la battaglia per l’abolizione della pena di morte è stata vinta, ma è ancora alto il numero dei paesi che ammette la morte come pena.

Anche negli Stati Uniti la pena capitale trova applicazione, ma risulta essere sempre più alto il numero di coloro che, pur senza pensare ad un abolizione totale, ripensano alla necessità di limitare i casi nei quali della pena di morte può essere applicata, sia per ragioni oggettive (tipo di reato commesso) sia per ragioni soggettive (stato mentale o psicologico di chi l’ha posto in essere).

È necessario porre un interrogativo : che funzione ha oggi la pena di morte negli Stati dove essa trova ancora applicazione?

Si possono considerare funzioni di deterrenza, riabilitazione, retribuzione, ma si possono nascondere, tuttora, altre ragioni, anche se non dette esplicitamente?  Questo quesito viene posto nel saggio di Eva Cantarella “ lo Stato che uccide. Come e perché, ieri e oggi”. In questo saggio si analizza la funzione della pena di morte, in particolare dei supplizi capitali applicati a Roma e in Grecia confrontando aspetti del passato con il presente. La pena di morte può essere vista ancora oggi come una sorta di purificazione della società, una società contaminata dalla presenza del “mostro”, inteso come personificazione del male? Rileva ancora come in passato, un bisogno di soddisfare desideri privati di vendetta?

Secondo il punto di vista di Cantarella la risposta è positiva. La pena di morte è ancora sentita come un modo di dare soddisfazione alle vittime e alle loro famiglie. Allora rileva che la realtà contemporanea non è poi cosi distante da quella dei greci e dei romani. Perché in alcuni stati è consentito ai parenti delle vittime di assistere all’esecuzione ? Un caso che ha creato grande turbamento nell’opinione pubblica americana è quello del terrorista Timothy McVeigh, che nel 1995 ad Oklahoma City aveva messo una bomba in un edificio provocando la morte di 168 persone. Fu condannato a morte e per consentire la partecipazione all’esecuzione ai parenti delle vittime e ai sopravvissuti fu istallato uno schermo gigante, davanti al quale presero posto 232 tra sopravvissuti e parenti. Un enorme pubblico seguì attraverso i media il cammino verso la morte di McVeigh che è stata la prima persona soggetto ad un’esecuzione federale. Anche se largamente condivisa, quell’esecuzione scosse profondamente le convinzioni di molti fautori della pena di morte, c’erano alcuni che manifestarono un sentimento di sollievo in quanto fu garantita la giustizia, ma generò anche turbamenti e perplessità per chi ebbe modo di assistervi. Il caso McVeigh se da un lato innescò un processo di ripensamento dall’altro confermò la percezione dell’esecuzione come vendetta, che con il passare degli anni è andata sempre di più diffondendosi. Molto spesso i sostenitori della pena di morte parlano di sollievo, soddisfazione che l’esecuzione dà alle vittime e ai loro familiari. Negli ultimi decenni la pena di morte è stata riconcettualizzata  in modo da lasciare sempre più spazio a sentimenti vendicativi, che spesso animano i parenti delle vittime.

Oggi ci troviamo difronte a due opposti orientamenti. Da una parte i sostenitori della pena di morte che partono dal presupposto che compito fondamentale dello Stato sia difendere ad ogni costo i singoli individui e la comunità, che chi rispetta la legge ha diritto ad una tutela maggiore rispetto a chi la disattende, che chi commette reati deve pagare, che esistono colpe per cui nessuna pena, tranne la morte, costituisca la giusta punizione.
Sarebbe quindi un’esigenza di giustizia a sostenere le loro ragioni.  L’eliminazione definitiva di un delinquente eviterebbe poi il ripetersi di altri reati da parte dello stesso che, pur condannato, potrebbe ritornare in libertà per condoni o altri meccanismi previsti dalla legge; certamente sul piano economico essa rappresenta un sistema di punizione molto meno gravoso di una lunga detenzione e dell’ergastolo, e quindi vantaggioso per la comunità. Il fatto che la pena di morte sia irreparabile e non si possa risarcire chi sia stato condannato ingiustamente non sarebbe una ragione sufficiente per sopprimerla: basterebbe applicarla solo nei casi in cui ci sia la matematica certezza della colpevolezza dell’imputato; tanto più che esiste un’ulteriore garanzia: il potere di ogni capo di stato di concedere la grazia in caso di dubbio, commutandola in ergastolo o altra pena detentiva.

Dall’altra parte ci sono coloro che si oppongono alla pena di morte e lo fanno soprattutto per motivi morali. Al di là dell’atrocità insita in questo strumento (atrocità che non si esaurisce nel momento dell’esecuzione, ma consiste in anni di angoscia nell’attesa che essa venga eseguita), essi ritengono che nessun uomo né individualmente né come rappresentante della comunità abbia il diritto di togliere la vita ad un altro uomo, indipendentemente dalla gravità delle colpe da quest’ultimo commesse. Secondo gli oppositori della pena di morte, questa contravviene al principio secondo cui la pena non deve tendere alla vendetta o alla semplice punizione del colpevole, ma alla sua rieducazione e al suo recupero sul piano umano e sociale. La tesi sostenuta dagli oppositori riguarda anche il problema degli errori giudiziari, cioè la possibilità tutt’altro che remota di uccidere un innocente che giustifica da sola l’abolizione della pena capitale. Infine la pena di morte si dimostra uno strumento di discriminazione sociale, in quanto vengono giustiziati criminali che appartengono soprattutto alle classi sociali più deboli ed ai gruppi più marginali: membri delle minoranze razziali, individui con un basso livello di scolarizzazione, soggetti con una vita familiare allo sbando, persone con reddito molto basso, a volte oppositori politici.

È opportuno chiedersi, che ruolo ha oggi la dignità umana? Il diritto alla vita?

È necessario che ogni singolo dia risposta a questi interrogativi e che i diversi orientamenti in merito alla pena di morte possono essere utilizzati come spunti di riflessioni per ricercare delle soluzioni migliori per il futuro.

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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