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Penisola sorrentina: la strada per il Comune Unico

comune unico
Penisola sorrentina

Nel 1927 la Penisola sorrentina fu riunita in un unico comune, denominato la “Grande Sorrento”. Tale suddivisione restò immutata fino al 1946, quando lasciò definitivamente il posto ai comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta. All’epoca la notizia della ‘ritrovata autonomia’ suscitò grande entusiasmo, soprattutto perché giunta all’esito di un periodo storico dominato dal fascismo. Tuttavia, ad oggi, può ancora dirsi che un territorio florido come quello della Penisola sorrentina, frammentato in realtà limitrofe affette dalle stesse problematiche, goda effettivamente del peso che gli spetti?

Una delle strade percorribili in tal senso è la fusione dei Comuni. Il Comune Unico della Penisola sorrentina godrebbe di una popolazione di circa 46.803 abitanti (o di 82.055 in caso di inclusione di Massalubrense e Vico Equense) per una superficie complessiva di 23,7 km2 (o di 72,92), dato numerico neppure troppo spropositato, se si considera che ad es. il Comune Unico di Nuova Pescara (già approvato, che verrà istituito il 1° gennaio 2019)[1] avrà una popolazione di 193.697 abitanti.

Le fonti cardine per la fusione sono la Costituzione[2] ed alcune leggi regionali[3], oltre alla copiosa normativa sugli incentivi offerti dal Legislatore nazionale.
Con l’approdo al Comune Unico la Penisola sorrentina godrebbe del contributo straordinario pari al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 (fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario)[4], oltre alla possibilità di usufruire di alcuni vantaggi accessori quale la possibilità di prevedere, all’interno del nuovo statuto, l’istituzione di Municipi nei territori della Comunità di origine[5]. E ciò alla luce del fatto che nelle fusioni uno dei nodi cruciali da sciogliere è proprio quello di garantire un’adeguata forma di decentramento a popolazioni fortemente affette da tendenze campaniliste. In proposito rileva la possibilità, per i Comuni che istituiscano Municipi, di mantenere – non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune – tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti alla fusione[6].

Il già evidenziato campanilismo, tuttavia, emerge soprattutto in ambito religioso: gli abitanti della Penisola, infatti, sono per lunga tradizione molto legati al culto dei propri patroni (S. Antonino a Sorrento, S. Agnello a Sant’Agnello, S. Michele a Piano di Sorrento e S. Maria del Lauro a Meta). Una soluzione in tal senso potrebbe essere quella – già sperimentata dai comuni fusi di Valsamoggia e Verderio – di scegliere un unico Santo Patrono agli effetti civili (ai fini della sospensione della prestazione lavorativa), lasciando le parrocchie libere di celebrare le proprie festività religiose.[7]

Altri benefici previsti dal Legislatore nazionale in cui rientrerebbero immediatamente i comuni sorrentini sono:

  • l’assoggettamento al Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo all’istituzione del Comune Unico, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile[8];
  • la possibilità di utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente[9];
  • la possibilità, per il Legislatore regionale, di fissare una diversa decorrenza, rispetto a quella stabilita dalla normativa statale, degli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali – o di modularne i contenuti – per i Comuni derivanti da fusione[10];
  • l’esenzione, per un mandato elettorale, dell’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali[11];
  • l’esenzione da oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune[12];
  • tre anni di tempo per adeguarsi alla normativa sull’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e per la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore[13];
  • non applicazione, nei primi 5 anni, di limitazioni sulle assunzioni e sui contratti di lavoro a tempo indeterminato, purché il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia inferiore al 30% e fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente[14].

Nell’anno 2016 il tema del Comune Unico a Sorrento è stato nuovamente affrontato dalle amministrazioni del territorio, grazie anche ad una inedita sinergia delle forze politiche locali.
Tuttavia, nel febbraio dello stesso anno, l’iter ha subito una prematura battuta d’arresto, dovuta all’ennesimo rimando da parte dell’amministrazione comunale sorrentina[15]. In una seduta del Consiglio comunale, infatti, il tema del Comune Unico è stato lasciato fuori dall’ordine del giorno, richiamando ancora una volta la necessità di uno studio di fattibilità[16] che, nonostante sia sostenuto da contributi regionali, non rappresenta un atto necessario ai fini dell’espletamento della procedura di fusione. Anzi, il referendum consultivo potrebbe essere indetto finanche in assenza di una deliberazione da parte dei Consigli comunali, dal momento che l’art. 133 Cost. pone come unici requisiti l’adozione di una legge regionale e l’ascolto delle popolazioni interessate.

Pertanto, l’ostacolo ad una fusione in Penisola sembrerebbe essere ancora una volta l’eccessiva “politicizzazione” di un meccanismo che, invece, si caratterizza per i suoi connotati squisitamente democratici. Come già evidenziato nel caso di Nuova Pescara[17], infatti, l’istituto della fusione dei comuni non è una questione “di Palazzo” e non deve essere ingessato da dinamiche estranee alla sua ratio. Ciò si evince dal fatto che, se lo strumento previsto dall’art. 133 Cost. per attuare la fusione è la legge regionale, l’iniziativa legislativa, oltre che dalla Giunta e dai consiglieri regionali, può provenire dagli stessi cittadini, mediante una proposta di legge sottoscritta da almeno 10.000 elettori[18]. Pertanto, se in astratto gli abitanti della Penisola sorrentina intendessero attivarsi da soli per percorrere la via della fusione, sarebbero pienamente legittimati a farlo con gli strumenti previsti dalla legge.

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[1] Cfr. precedente articolo su Ius in itinere

[2] Art. 133, comma 2, Cost.

[3] Legge Regione Campania nn. 54/1974 e 25/1975

[4] Art. 1, comma 447, legge n. 232/2016

[5] Art. 16, comma 3, D.lgs. n. 267/2000

[6] Art. 1, comma 132, legge n. 56/2014

[7] A. AMIRANDA, Comune Unico e Santo Patrono, in “Ius in itinere” (2017)

[8] Art. 31, comma 23, legge n. 183/2011

[9] Art. 1, comma 119, legge n. 56/2014

[10] Art. 1, comma 120, legge n. 56/2014

[11] Art. 1, comma 121, legge n. 56/2014

[12] Art. 1, comma 128, legge n. 56/2014

[13] Art. 1, comma 133, legge n. 56/2014

[14] Art. 1, comma 450, legge n. 190/2014

[15]Tratto da www.stabiachannel.it

[16]Tratto da www.politicainpenisola.it

[17] A. AMIRANDA, Comune Unico: il caso Pescara, in “Ius in itinere” (2018)

[18] Legge Regione Campania n. 6 del 28 maggio 2009, come modificata dalle leggi regionali 31 gennaio 2014, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 28

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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