mercoledì, Febbraio 19, 2025
Tax Driver

Pensioni in Portogallo: fine di un’era o un’alternativa è possibile?

di Alberto Bosco* e Riccardo Mezzi**

Per la rubrica “Tax Driver

  1. Tassazione delle pensioni in Italia (cenni)

In Italia le pensioni di ogni genere (e gli assegni ad essa equiparati) sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e assoggettati a tassazione tramite IRPEF con un sistema di aliquote progressivo per scaglioni di reddito (ai sensi degli artt. 49, co. 2, e 11 del D.P.R. n. 917 del 1986 o “TUIR”). Ciò significa che, tolta la no tax area per redditi di pensione inferiore ad euro 7.500 come individuata dall’art. 11, co. 2 del TUIR, il restante ammontare è assoggettato ad un’aliquota progressiva che parte dal 23% fino a salire al 43% per redditi oltre a 50.000 euro.

  1. Tassazione in Portogallo delle persone fisiche con pensioni aventi fonte UE (evoluzione della normativa)

Al contrario, fino al 2020, un pensionato comunitario poteva decidere di ottenere la qualifica di “residente non abituale” in territorio portoghese, beneficiando  di un’esenzione totale, poi sostituita da un regime di imposizione con aliquota del 10% a partire dal 2021. Questa completa esenzione/tassazione con aliquota del 10% dei redditi da pensione non aventi fonte in Portogallo è garantita per un periodo massimo di 10 anni.

Per qualificarsi come residente non abituale è necessario:

  1. Essere fiscalmente residenti in Portogallo (alternativamente, trascorrendo un periodo superiore a 183 giorni/anno solare oppure, in caso di periodo più breve, disporre di una dimora idonea a dimostrare che la stessa sia occupata quale residenza abituale).
  2. Non essere stati assoggettati a tassazione in qualità di residenti in Portogallo negli ultimi 5 anni.
  3. Effettuare la richiesta alle autorità portoghesi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del trasferimento.

Tale regime agevolativo ha spinto molti pensionati italiani, circa 3.500 persone dal 2009 ad oggi, a spostare la propria residenza fiscale in Portogallo, avvalendosi del regime illustrato[1].

  1. Convenzioni internazionali

Questo regime agevolativo è stato recentemente oggetto di una sentenza anche da parte della Corte di Cassazione italiana in tema di rimborso delle ritenute alla fonte IRPEF operate dall’INPS sul reddito da pensione percepito. In particolare, gli Ermellini, con sentenza n. 18920/2023, hanno chiarito che, in tema di redditi da pensione erogati da privati esteri, l’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo debba essere interpretato nell’ottica di garantire che la pensione percepita dal residente all’estero debba essere tassata solo nello Stato di residenza del soggetto beneficiario del pagamento (Portogallo) e non anche nello Stato della fonte (Italia)[2].

Senza pretese di completezza, si segnala che tale sentenza è conforme alla nozione  di persona fisica residente individuata a livello internazionale che è da intendersi nel senso di un potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza (c.d. subject to tax). Tale concetto rimane valido anche quando lo Stato di residenza del contribuente, qual è appunto il Portogallo, titolare del diritto a tassare decida di non esercitarlo o lo eserciti in misura ridotta.

Individuato il regime dei c.d. residenti non abituali e la sua sostenibilità a livello convenzionale e anche giurisprudenziale, lo stesso dovrebbe, stante le dichiarazioni del premier portoghese Costa, essere abolito a partire dal 1° gennaio 2024. Il primo ministro ha ribadito che non avrebbe più senso accordare un simile vantaggio fiscale, percepito come un’ingiustizia nei confronti dei pensionati portoghesi. Inoltre, il citato regime ha avuto impatti anche sul mercato immobiliare, sia in termini di prezzi di vendita delle case, che di affitto medio. È comunque prevista la possibilità di prolungare l’agevolazione per coloro che già oggi ne beneficiano fino alla naturale scadenza decennale.

  1. Portogallo meno attrattivo: gli altri paradisi fiscali della terza età

In conclusione, anche in caso di abolizione del regime dei residenti non abituali in Portogallo, nel Vecchio Continente è ancora possibile identificare alcuni paradisi fiscali della terza età. A titolo esemplificativo, si pensi alla Grecia, che tassa le pensioni estere con un’aliquota del 7% per 15 anni, o la Tunisia che prevede un abbattimento dell’80% dell’imponibile lordo di pensioni e rendite vitalizie percepite dall’estero tassando al 7% la parte  restante (pari al 20%, per una imposizione effettiva dell’1,4%)[3].

Non verrà quindi meno il fenomeno migratorio che da anni interessa i pensionati italiani alla ricerca di condizioni fiscali più vantaggiose, con buona pace del Fisco italiano.

*Avvocato in Milano, presso KPMG Studio Associato.
** Avvocato in Milano, presso Studio Tributario Tognolo.

[1] Sul punto si veda A. Galimberti, Il Sole 24 ore, “Portogallo, stop alle mini tasse per i pensionati expat dal 2024”.

[2] Sul punto si veda G. E. Degani, Il Sole 24 ore, “Pensionati italiani residenti in Portogallo, ok al rimborso delle ritenute Inps”, ottobre 2023.

[3] Sul punto si veda Il Sole 24 ore, “Gli altri paradisi fiscali per la terza età”, ottobre 2023.

Riccardo Mezzi

Sono un Avvocato iscritto all’Ordine di Milano e mi occupo di diritto tributario e gestisco la relativa area per Ius in Itinere.

 

Sono nato a Bergamo, dopo la maturità classica mi sono laureato con lode in Giurisprudenza, scrivendo una tesi in diritto tributario internazionale. Successivamente, ho conseguito un Master in Diritto Tributario (Il Sole 24 Ore) e l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Durante l'ultimo anno di università ho vissuto all'estero e svolto un tirocinio presso l'IBFD - International Bureau of Fiscal Documentation di Amsterdam (NL), dove revisionavo articoli scientifici e svolgevo ricerche su questioni relative alla fiscalità internazionale.

Dopo la laurea, sono entrato a far parte dello studio legale e tributario di una big 4 presso la quale ho maturato esperienza con riferimento alle attività di compliance/consulenza fiscale ordinaria per le imprese, con un focus sui sistemi di controllo interno per la gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework, o TCF, quale sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ex D. Lgs. 128/2015 e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

Attualmente sono associato dello Studio Tributario Tognolo presso il quale mi occupo delle medesime materie. Svolgo, inoltre, attività di consulenza fiscale e legale ordinaria.

Partecipo in qualità di docente e relatore a seminari e convegni su tematiche di fiscalità e controllo interno, e scrivo articoli su quotidiani e riviste specializzate italiane ed estere.

 

Email di contatto: r.riccardomezzi@gmail.com

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