giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Il permesso a costruire in sanatoria: le problematiche circa le cause estintive del reato

L’art 36 D.P.R. n. 380/2001, rubricato “accertamento di conformità”, disciplina le condizioni affinché possa avvenire il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

Predette condizioni sono disciplinate dal comma 1 dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, nel caso in cui “l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Trattasi della c.d. “doppia conformità” alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del manufatto abusivo, sia al momento della presentazione dell’istanza di cui all’art 36 D.P.R. n. 380/2001.

E ancora, il comma 2 dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, prevede un’altra condizione necessaria per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria, ossia il “pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16”.

Ad ogni buon fine, l’art 45, comma 3, D.P.R n. 380/2001 afferma che “Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”.

Proprio qui preme una valutazione attenta della normativa testé citata, dovendoci chiedere cosa accadrebbe nel caso in cui un permesso a costruire in sanatoria sia inefficace, ancorché valido, perché subordinato al verificarsi di un evento futuro ed incerto. E cosa accadrebbe se la condizione non dovesse verificarsi.

A questo punto bisognerebbe chiedersi se sia il permesso a costruire in sanatoria a costituire di per sé causa estintiva del reato oppure l’oblazione che ne costituisce elemento essenziale affinché il permesso venga rilasciato.

Le ragioni di tale perplessità sono costituite, principalmente, dall’espressione utilizzata dal legislatore “a titolo di oblazione”, lasciando intendere un richiamo agli artt. 162 e 162-bis c.p., laddove, per i reati contravvenzionali, il pagamento dell’oblazione costituisce causa estintiva del reato.

Trattandosi, quello dell’abusivismo edilizio, di un illecito a carattere penale, non è da escludere che il legislatore abbia voluto sottintendere, in maniera poi nemmeno tanto velata, che è l’istituto dell’oblazione, istituto di diritto penale, a costituire causa estintiva del reato.

Il quesito posto assume una veste di ragionevolezza proprio in virtù della questione innanzi citata, ossia circa l’efficacia del permesso a costruire in sanatoria subordinato ad una condizione sospensiva.

Infatti, se si considerasse il permesso a costruire in sanatoria di per sé come causa estintiva del reato, allora il venir meno dell’efficacia dell’atto stesso comporterebbe la mancata estinzione della condotta penalmente rilevante.

Nel caso in cui, invece, sia l’oblazione ad estinguere il reato, la condizione sospensiva apposta all’atto di sanatoria non graverebbe sull’estinzione dell’illecito penale, bensì, al limite, sugli effetti delle sanzioni amministrative ad esso connesse.

Nel caso di specie, tra l’altro, stando alla formulazione letterale del legislatore per cui il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti”, il permesso, seppur inefficace, è stato a tutti gli effetti rilasciato.

Da qui la possibile interpretazione per la quale è l’oblazione, quale condizione necessaria per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria, ad estinguere il reato.

Sul punto, invero, è intervenuta la Corte di Cassazione, dichiarando che l’estinzione del reato “non si fonda sul pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma sull’effettivo rilascio della concessione sanante”

Più precisamente, la Suprema Corte ha affermato che “La causa di estinzione del reato per violazioni edilizie, prevista dall’art. 45 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, si estende a tutti i responsabili dell’abuso, e non soltanto ai soggetti che abbiano richiesto ed ottenuto il provvedimento sanante, atteso che il meccanismo di estinzione non si fonda, nonostante la impropria formulazione letterale adottata dall’art. 36, 2° comma, citato D.P.R. n. 380, su un effetto estintivo connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sull’effettivo rilascio del permesso di costruire successivamente alla verifica della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia in quello della richiesta(Cass., sez. III: 5 marzo 2009, n. 9922, Gelosi; 12 aprile 2005, Colturri).

Pur nel doveroso rispetto che si deve alla Suprema Corte, bisogna considerare che l’abusivismo è suscettibile di un “doppio binario sanzionatorio”, tanto sul piano penale, quanto su quello amministrativo.

Oltretutto, le garanzie a fondamento delle due tutele sono differenti, essendo dotato di un regime di prescrizione relativamente breve il reato (4 anni ovvero 5 anni in caso di massima interruttiva) e essendo imprescrittibile l’azione amministrativa.

Se si considera quest’ultima chiave di lettura, ossia dove le tutele repressive hanno parecchi punti di autonomia, sebbene incentrati su una singola e comune condotta, allora la formulazione letterale adottata dal legislatore potrebbe apparire tutt’altro che “impropria”.

La scelta del legislatore di inserire, al comma 2 dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, l’incidentale “a titolo di oblazione”, qualifica, da un punto di vista strettamente giuridico, la natura del contributo da versare per ottenere il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

L’oblazione, come ampiamente detto, è un istituto di diritto penale che interviene al fine di estinguere il reato per gli illeciti contravvenzionali.

Le uniche problematiche potrebbero essere legate alla procedura in tema di oblazione, infatti l’art. 162 c.p. non pone alcun limite al potere del reo di estinguere il reato attraverso il pagamento dell’oblazione, pur limitandosi la norma in parola alle sole contravvenzioni sanzionate a pena di ammenda.

L’art. 162-bis c.p., dal canto suo, pur estendendosi alle ipotesi di arresto, oltre che di ammenda, subordina l’accettazione dell’oblazione, quale causa estintiva del reato, al veto del giudice.

Non è da ignorare il fatto, tuttavia, che l’art 162-bis sancisce soglie per il pagamento dell’oblazione differenti da quelle previste dall’art. 36, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, prevedendo “una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento”.

A tal proposito tanto da un punto di vista cronologico (l’art. 162-bis venne introdotto con L. n. 689/1981 mentre il D.P.R. n. 380 nel 2001), tanto per la specialità che contraddistingue il T.U. edilizia dal codice penale, quanto, ancora, per la chiarezza letterale della norma, la valutazione della misura dell’oblazione segue lo schema previsto dal D.P.R. n. 380/2001.

Ritornando alle ipotesi previste dall’art. 36, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, accettando la capacità estintiva del reato della sola oblazione, e rimettendo in sede penale l’accettazione della stessa alla discrezionalità del giudice, si potrebbe arrivare ad affermare che il rilascio del permesso a costruire in sanatoria estingue agli effetti amministrativi il reato di abusivismo, lasciando al pagamento dell’oblazione il potere di estinguere il reato.

 

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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