venerdì, Marzo 29, 2024
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Plagio e contraffazione nel diritto d’autore: il caso Sparasci

Il carattere creativo di un’opera e la novità della stessa costituiscono i requisiti necessari affinché questa formi oggetto di tutela da parte del diritto d’autore e, indubbiamente, tale tutela trova ragion d’essere in special modo alla luce dalla lotta che la stragrande maggioranza dei titolari di opere dell’ingegno si trova a dover affrontare contro i pericoli di plagio e contraffazione.

In merito alla contraffazione, è bene ricordare che, con tale accezione, si intende la violazione dei diritti della proprietà industriale [1] (dei marchi di fabbrica e di commercio, brevetti, disegni industriali e così via). Va specificato, tuttavia, che tale fattispecie si estrinseca essenzialmente in qualunque tipo di azione che sia  finalizzata alla realizzazione di beni che imitino le caratteristiche di altri beni al fine di trarre in inganno soggetti terzi. A questi terzi, comunque e purtroppo, non può essere  attribuito un livello molto alto di “ingenuità”, visto che, oggigiorno, sempre più sono i soggetti che coscientemente vanno ad acquistare delle imitazioni di marchi e/o beni (specie se famosi).

Con l’espressione plagio [2], dal latino plagium [3] (furto, rapimento), si intende, invece, l’appropriazione, tramite copia parziale o totale, della paternità [4] di un’opera dell’ingegno altrui.

Nei casi in cui ci si trovi di fronte, però, ad opere molto stereotipate, ovvero nelle quali risulta difficile distinguere le parti veramente originali e frutto della creatività del singolo autore da quelle connaturanti l’opera nel suo genere e, pertanto, comportanti, spesso, le c.d. “coincidenze creative”.

Emerge prepotente, quindi, la necessità di individuare un criterio o, quantomeno, un sistema da poter utilizzare quale metro di valutazione, tanto ex ante quanto ex post, per determinare se effettivamente sussista o meno un caso di plagio e, se sì, darne una graduazione.

Numerosi i casi in cui i giudici di merito italiani hanno dovuto affrontare tale problematica. Ad esempio, rileva la vicenda processuale recentemente svoltasi ad iniziativa dello scultore Sig. Giacomo Sparasci (Lecce, 23 ottobre 1956), noto per le sue opere scultoree realizzate in acciaio CORTEN (il c.d. acciaio patinato).

Il sig. Sparasci, lamentando una violazione del proprio diritto d’autore, tanto morale quanto patrimoniale, a causa di un’avvenuto plagio di una propria opera, presentava ricorso innanzi al Tribunale di Milano avverso il Comune di Casorezzo (Lombardia) e la società Coven S.r.l. , la quale aveva collocato in uno slargo del Comune lombardo di Casorezzo una scultura realizzata sulla base di disegni e bozze da egli realizzati per una diversa commissione lasciandolo totalmente all’oscuro della vicenda.

La società Coven S.r.l., a questo punto, si costituiva in giudizio asserendo non solo che alcuna paternità poteva essere riconosciuta al Sig. Sparasci in riferimento all’opera, essendo questa stata frutto della progettazione e realizzazione di uno dei propri lavoratori subordinati ma, anche, che l’opera presentava livelli di originalità e creatività [5] tali da non consentire alcun paragone con le opere realizzate dal ricorrente. in parole povere, la detta società negava veementemente la sussistenza di un qualunque tipo di plagio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7480/2017 pubblicata il 4 luglio dello stesso anno, si pronunciava a favore del Sig. Sparasci asserendo,  anzitutto, che questi può essere considerato a pieno titolo un “artista” e, in secondo luogo, che le sue opere sono connotate da un linguaggio formale che mostra “elementi compositivi ricorrenti, che fanno dell’insieme delle opere dell’artista un complesso ben individuabile e assolutamente originale nel panorama della scultura contemporanea”, accertando quindi che l’opera collocata nel comune di Casorezzo dalla società Coven S.r.l. ed oggetto di contestazione “costituisca un plagio delle opere dell’attore, presentando quella medesima individualità rappresentativa che connota il repertorio dell’artista” [6].

Tanto statuito, il Giudice condannava la società Coven S.r.l., in solido con il Comune di Casorezzo:

  • al risarcimento del danno morale subito dallo scultore Sig. Sparasci, quantificandolo in “un importo pari alla metà del valore che l’artista aveva attribuito all’opera plagiata, realizzata per altro Comune” (insussistente, invece, è stato ritenuto il danno patrimoniale, datosi che la realizzazione della stessa non aveva comportato il versamento di alcun corrispettivo a favore dei realizzatori). Nello specifico, a fronte della richiesta di € 50.000 avanzata dal Sig. Sparasci, il Tribunale ne ha riconosciuti legittimi € 18.000, più € 10.000 di spese legali;
  • a rimuovere e distruggere la scultura;
  • a restituire a Giacomo Sparasci i propri disegni e bozzetti ancora detenuti dalla società;
  • alla pubblicazione del dispositivo sul giornale “Settegiorni Legnano Alto milanese”.

Di estrema rilevanza, in tale pronuncia, è la distinzione esposta dal Tribunale di Milano tra le fattispecie del plagio, del plagio-contraffazione e della contraffazione. In particolare:

  • si ha contraffazione qualora la violazione consista nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore (sia quando l’opera originale venga utilizzata abusivamente senza alcuna modifica, sia quando la stessa venga modificata dal contraffattore) ma rispettando il diritto di paternità dell’opera;
  • si ha plagio quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi. In tali ipotesi, sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore che del diritto di utilizzazione economica;
  • si ha invece plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore [7].

Come si suol dire, i giochi non erano finiti. Infatti, la società Coven S.r.l. ed il Sig. Flavio Colombo (legale rappresentante di Coven S.r.l.)da una parte ed il Comune di Casorezzo dall’altra hanno impugnato la suddetta sentenza, rispettivamente, con gli appelli R.G. n. 4231/2017 ed  R.G. n. 4232/2017, continuando a sostenere l’insussistenza di un qualunque tipo di plagio. Nel corso primo dei due giudizi appena citati, la Corte di Appello di Milano sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado al fine di permettere alle parti di raggiungere una qualche bonaria definizione della controversia.

Tale sospensione, cosa rara oggigiorno, diede buoni esiti in quanto in data 21 dicembre 2017 la Coven S.r.l. e il sig. Flavio Colombo, da una parte, e il sig. Giacomo Sparasci, dall’altra, definivano in via transattiva la controversia mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo [8], concordando di estenderne gli effetti anche al Comune di Casorezzo. Con tale accordo, quindi, si è avuto:

  1. una definizione bonaria della controversia tra Coven S.r.l. ed il Sig. Sparasci;
  2. effetto liberatorio nei confronti del Comune di Casorezzo (il quale ha approvato in bozza detto accordo dal Comune di mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 09/03/2018 [9]);
  3. definizione di entrambi i giudizi di appello succitati da parte della Corte di Appello di Milano con dichiarazione di cessata materia del contendere, come da richiesta specifica delle parti in causa.

Ciò considerato, può ben dirsi che in questo caso il diritto d’autore abbia “conquistato la vittoria” sul plagio, operandosi, parlando seriamente, affinché l’autore ottenesse la tutela che meritava e che, soprattutto, gli spettava.

[1] art. 1 codice della proprietà industriale: “l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. Disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-della-proprieta-industriale/capo-i/art1.html.

[2] da non confondere con la “contraffazione”, ovvero lo sfruttamento economico dell’opera altrui, senza previo consenso dell’autore della stessa.

[3] Il primo caso documentato in cui il termine “plagio” è stato usato con il significato di “plagio letterario” si ritrova nell’epigramma 52 del poeta romano Marziale (I secolo), che lamentava il fatto che un rivale avesse letto in pubblico i suoi versi spacciandoli per propri.

[4] “appropriazione della paternità dell’opera” corrisponde all’azione di chi si dichiara autore dell’opera dell’ingegno senza avere alcunché a che fare con la sua creazione.

[5] creatività, ovvero l’idoneità dell’opera a esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori.

[6] cit. articolo “Sono sufficienti gli elementi essenziali dell’opera originale perché possa sussistere il plagio”, Avv. Alessandro La Rosa, disponibile qui: https://sistemaproprietaintellettuale.it/45-angolo-del-professionista/9520-e-plagio-o-contraffazione-una-scultura-che-presenta-i-tratti-essenziali-delle-opere-di-un-artista.html;

[7] vedi supra

[8] accordo transattivo stipulato tra Coven S.r.l. e il Sig. Giacomo Sparaci in data 21/12/2017, disponibile qui: http://www.comune.casorezzo.mi.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1WpRNETqYz0-A;

[9] vedi supra

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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