lunedì, Marzo 18, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Plagio e ispirazione: le grandi maison di moda e le fast fashion

Plagio e ispirazione: le grandi maison di moda e le fast fashion

A cura di Eleonora Scotto Di Carlo

La moda è, per sua stessa natura, evoluzione ed innovazione. Le tendenze cambiano velocemente ed ogni anno la trepidante attesa di scoprire cosa sarà in voga sulle passerelle, coinvolge l’intera industria del fashion e non, passando da coloro che di fatto ne faranno la tendenza: i consumatori finali. Accade spesso di guardare un capo, un accessorio, un gioiello ed associarlo ad uno già visto appartenente ad un brand diverso. Ma quando è possibile parlare di plagio e quando di ispirazione? Il confine tra plagio ed ispirazione, labile e di difficile individuazione, rappresenta una problematica di grande attualità che coinvolge grandi e piccoli marchi della fashion industry, in una lotta, molto spesso, senza esclusione di colpi.

Con il termine plagio, dal latino plagium, si fa riferimento all’illecita riproduzione totale o parziale, di un’opera dell’ingegno altrui. Esso consiste nella violazione del diritto d’autore disciplinato dalla Legge n. 633/1941 in cui viene conferita la tutela alle opere dell’ingegno di carattere innovativo, offrendo al soggetto che vede violato il proprio diritto, una serie di azioni ed espedienti a tutela della proprie creazioni. L’articolo 20 della sopracitata legge recita difatti che: “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, ed ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Per opere dell’ingegno protette dalla legge in esame è espressamente richiesto il requisito della creatività, così come enucleato dall’art. 2 della legge n. 633/1941.

L’elenco di cui all’art. 2 della legge sul diritto d’autore rappresenta un elenco meramente esemplificativo e non quindi tassativo, potendo rientrare nella tutela offerta dalla legge anche opere non espressamente previste , ma ugualmente riconducibili al campo della letteratura, delle arti e delle scienze. L’impianto normativo è, infatti, malleabile, sicchè suscettibile di inglobare i risultati dell’evoluzione tecnologica moderna. È di preminente rilevanza, precisare che l’idea in sé, non è tutelabile dalla L. 633/1941: essa dovrà essere estrinsecata ed espressa in una forma. L’opera deve essere idonea, come specificato dalla summenzionata legge, a “rappresentare con qualsiasi mezzo di espressione fatti, conoscenze, idee, opinioni e sentimenti”[1].

L’ispirazione, al contrario, costituisce un concetto del tutto differente. Appare evidente che ogni idea nasce e prende forma da un’altra, ma è necessario che quella nuova viva in un contenuto e un contesto di originalità e distinzione.

Dunque, quando potrà discorrersi di plagio e quando di ispirazione?

Occorre dire, per chiarezza e compattezza espositiva, che la tematica in esame non involge le problematiche concernenti la contraffazione, la quale si realizza, ai sensi dell’art. 473 c.p. quando “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”.

  1. Le grandi maison citano le Fast Fashion: alcuni esempi di lotta al plagio

Innumerevoli sono, ormai, le battaglie che vedono come protagonisti i più rinomati brand di moda italiani, talvolta coinvolgendo i brand in voga oltreoceano, come nel caso – che esamineremo ora – che vede parte attorea la maison Gucci e la parte convenuta Forever 21.

Circa la diatriba tra Gucci e Forever 21 sappiamo che i primi rivendicavano i diritti dei famosi iconici nastri a strisce blu-rosso-blu e verde-rosso-verde utilizzati, nel caso di specie, anche in alcuni capi propri della catena americana. I nastri blu-rosso-blu e verde-rosso-verde, introdotti rispettivamente nel 1951 e nel 1963, sono infatti protetti dal marchio Gucci dal 1979, quando sono stati depositati negli Stati Uniti.  Il gigante del retail americano Forever21, chiedeva la cancellazione dei diritti del brand fiorentino sugli ornamenti oggetto della controversia in esame, affermando che essi si trovano comunemente su vestiti, accessori, scarpe e borse. Tuttavia, l’impegno del Gruppo Kering, non ha subito battute d’arresto e continuando a proteggere gli iconici codici è riuscita a giungere ad un accordo con il brand Forever 21. Recente è, anche, la disputa tra Versace e Fashion Nova, colosso del Fast Fashion americano. A contendersi lo scettro dell’originalità, è l’iconico Jungle Dress, indossato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000 ed anche durante la sfilata di chiusura di Versace nel settembre 2019 ed uno definito dal celebre simbolo dell’alta moda italiana “fortemente simile”, realizzato da Fashion Nova. Nel caso di specie, il colosso italiano, dopo aver intimato ripetutamente (ben quattro volte) al brand americano, di cessare la produzione di abiti simili a quelli da loro prodotti, il 25 novembre 2019 decide di agire in giudizio presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti in California.

La società di lusso Versace, accusa Fashion Nova di aver copiato i segni distintivi, simboli ed altri elementi protetti da copyright appartenenti alle proprie creazioni di moda. Tra i motivi dell’azione legale figura anche il presupposto in virtù del quale la riproduzione quasi pedissequa delle stampe e dei motivi, aumenterebbe la probabilità di confusione tra i consumatori, indotti a credere che i prodotti della parte convenuta possano essere autorizzati o associati a Versace. Nell’oggetto del contendere, accanto allo “Jungle Dress”, figurano altri modelli e stampe iconiche della maison italiana tutelati dalla disciplina del copyright, quali la “Pop Hearts” e la “Barocco 57”. L’abbigliamento del brand americano viene definito come uno sforzo deliberato, finalizzato allo sfruttamento della popolarità e della fama dei modelli di Versace. Fashion Nova replica alle accuse con 32 difese contenute in 25 pagine, affermando che le stampe oggetto della controversia, sono di “pubblico dominio ed ampiamente utilizzate nel settore della moda”, concludendo che non dovrebbero essere suscettibili della protezione da copyright. Il caso è ancora aperto.

O ancora, il caso che vede in primo piano la collezione colorata con fantasia mediterranea degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana che, subito dopo l’uscita della loro capsule, hanno dovuto fare i conti con altri brand che riproducevano, seppur non pedissequamente, tale fantasia. La stampa meno ricca, il tessuto decisamente differente da quello utilizzato dagli stilisti siciliani, non hanno impedito di notare la forte somiglianza tra il brand di lusso e le catene low cost. Tuttavia, Dolce e Gabbana decideva di non intraprendere la strada legale.

Plagio o ispirazione? Un breve excursus giurisprudenziale

Il dibattito si è riacceso recentemente ed ha coinvolto la più piccola in casa Ferragni, Valentina, la quale ha da poco lanciato la sua nuova linea di gioielli trasformando la sua passione in una vera e propria professione. Le sue creazioni, 100% Made in Italy, hanno da subito attratto l’attenzione e la curiosità dei consumatori, ma hanno portato con sè anche alcune polemiche. Il noto brand di gioielli EERA, ha infatti mostrato, poco dopo il lancio degli orecchini della Ferragni, un certo disappunto per l’evidente e lampante somiglianza con quelli da loro realizzati. Circa la somiglianza tra prodotti di moda, si è più volte espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha saputo circoscrivere i casi in cui è possibile parlare di plagio. Sul punto, nel 2015, la Corte, ha stabilito i parametri in presenza dei quali l’opera di ingegno possa integrare o meno la fattispecie di plagio statuendo che “non sussiste il plagio allorchè gli elementi di somiglianza esistenti tra due opere abbiano un carattere secondario e non essenziale”[2]. Nel 2018[3], in occasione della controversia instaurata dalla fondazione Emilio e Annabianca Vedova contro un pittore che aveva riprodotto i quadri dell’artista e la galleria che li promuoveva, la Cassazione è intervenuta ricapitolando i principi guida nel giudizio di plagio, il quale avviene a seguito di una valutazione complessiva e sintetica “dovendosi cioè valutare il risultato globale o l’effetto unitario”. In primo luogo, il plagio statuisce la Suprema Corte, si verifica quando vi è l’appropriazione totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui, ricalcando in modo parassitario ciò che è ideato e da altri espressi in una specifica ed identificabile forma. Alla stregua del principio in virtù del quale le idee per se stesse non sono sottoposte alla tutela offerta dalla disciplina della legge sul diritto d’autore, appare evidente che per poter ravvisare una fattispecie di plagio le opere devono essere realizzate in modo identico, deve essere cioè riscontrata un’identità di espressione “intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale”.

Il caso Agata Boetti c. Elisabetta Franchi

Per poter parlare di plagio, come si è visto nel precedente paragrafo, è necessario che non sussista alcuno “scarto semantico” o possibile rinvio ad un’altra opera dell’ingegno. Nonostante il chiarimento della Suprema Corte di Cassazione, è proprio lo scarto semantico l’oggetto della querelle tra la stilista Elisabetta Franchi e Alighiero Boetti. La figlia dell’artista, Agata Boetti, aveva infatti lamentato un disappunto circa la collezione della stilista bolognese la quale, a suo dire, avrebbe utilizzato arbitrariamente gli arazzi del padre nella sua nuova linea di abiti. La collezione della bolognese veniva presentata sulle pagine Facebook della maison in tal modo: “Elisabetta Franchi si ispira all’arte di Alighiero Boetti creando un perfetto equilibrio tra il mondo della moda e dell’arte[4]”. Occorre precisare che arte e moda sono, da sempre, tra loro interconnesse.

L’arte ed il suo fascino costituiscono fonte di ispirazione per innumerevoli stilisti. Basti pensare agli abiti di Yves Saint Laurent ispirati all’abstraction di Mondrian, o ancora gli abiti dello stilista Marios ispirati all’artista Jonathan Vivacqua. Tuttavia, non sempre tale connubio costituisce il risultato di un accordo tra artista e stilista. Nel caso di specie, infatti, quella di Elisabetta viene definita da Agata Boetti “ un’iniziativa mai autorizzata”. Un’azione legale però non sarebbe ipotizzabile in virtù dello scarto semantico presente tra le due opere, che trasmettono “un proprio e diverso significato artistico”. Le frasi simboliche multicolore che compongono le opere dell’artista e che devono essere considerate come dei veri e propri racconti da leggere, sono, tuttavia, sostituite dalle lettere che formano il nome della stilista bolognese il cui scopo è quello di rappresentare una donna sognatrice. Nella controversia in esame, quindi, in ossequio alle recenti pronunce giurisprudenziali, non potrebbe ravvisarsi il plagio, sussistendo un mero richiamo all’artista Boetti e al suo stile.

Il Gabibbo e il Big Red

La questione del plagio non appartiene soltanto al mondo del fashion. Recente è la pronuncia del 2018[5] in occasione della controversia giudiziaria tra il Gabibbo, personaggio ideato da Antonio Ricci e Big Red, mascotte della Western Kentucky. La vicenda ha origine nel lontano 2002 e si snoda lungo due differenti filoni processuali, uno a volto a circoscrivere l’esatto perimetro del diritto d’autore in relazione alle opere di fantasia, l’altro volto ad accertare o meno la sussistenza del plagio. In relazione al secondo aspetto, il 5 novembre 2002 Ralph Carey, creatore del pupazzo Big Red, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, Mediaset s.p.a., chiedendo l’accertamento del plagio della mascotte da lui ideata, realizzatosi con la creazione del “Gabibbo”. Nel 2012[6], il Tribunale, accogliendo la domanda dell’americano, dopo aver accertato che il Gabibbo integrasse un’ipotesi di plagio evolutivo del pupazzo di Ralph Carey, condannava i convenuti al risarcimento dei danni. La parte soccombente, dopo aver proposto appello, con sentenza depositata il 6 febbraio 2014[7] vedeva riformata totalmente la decisione del giudice de quo. Nel caso di esame, secondo la Corte d’Appello, in tale fattispecie non erano ravvisabili il plagio semplice e il plagio evolutivo in quanto nel Gabibbo si rinveniva “un gradiente di originalità creativa tale da farne comunque un’opera differente”.

Numerosi gli elementi, che impedirono di accogliere la domanda del ricorrente:

1) la statura del Gabibbo, decisamente inferiore a quella della mascotte,

2) la maggiore larghezza del “punto vita” del Gabibbo,

3) il Gabibbo è privo di calzature, differentemente da Big Red che indossa scarpe da ginnastica,

4) la “pelle” del Gabibbo è liscia ed omogenea e su di essa vengono apposti diversi accessori, quali papillon, polsini, grembiule-camicia. Big Red invece non indossa quanto detto,

5) per quanto concerne l’aspetto psicologico, nel personaggio di Antonio Ricci fondamentale è la voce con l’accento genovese. Nella mascotte americana è tutto incentrato sulla gestualità, avendo, essa, lo scopo di “incitare il tifo e trattenere allegramente il pubblico”.

L’americano Ralph Carey, decide quindi di adire la Suprema Corte di Cassazione. I motivi di ricorso: l’errore della Corte d’Appello milanese consistente nell’esclusione del plagio semplice e della contraffazione, l’esclusione del plagio evolutivo ed il mancato esame di un’intervista “confessoria” di Antonio Ricci. La Corte di Cassazione, con ordinanza il 6 giugno 2018, rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, un nuovo esame del merito della controversia affermando il seguente principio di diritto con il quale precisa la fattispecie del plagio evolutivo : “ In tema di diritto d’autore, la fattispecie del plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal plagio semplice o mero plagio e dalla contraffazione dell’opera tutelata ma anche dal cd.plagio evolutivo,che costituisce un’ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicchè la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento eseguito su quest’ultima, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione della L.n.633 del 1941, artt. 4 e 18”.  Il plagio semplice o mero plagio, definito anche l’alter ego dell’originalità, costituisce l’appropriazione totale o parziale (art.19, secondo comma legge 633/1941) mediante la pedissequa imitazione o riproduzione di un’opera dell’ingegno altrui che presenti i requisiti della creatività, che si voglia far passare come propria. La contraffazione è invece, la sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto, non di apporto creativo, bensì del mascheramento della contraffazione stessa, al fine di farla apparire inesistente.[8] In entrambi i casi, si assiste, alla violazione dei diritti patrimoniali connessi al diritto di sfruttamento esclusivo dell’opera disciplinati dagli articoli 12 e seguenti, ed anche il diritto alla tutela della paternità della stessa.  Attesa l’insussistenza delle fattispecie ora esaminate, con l’ordinanza 14635, la S.C. demanda al vaglio del giudice di merito la questione concernente l’eventuale sussistenza del plagio evolutivo.

Il caso Ferragni c. Moon Boot

Ulteriori precisazioni in materia di plagio e di diritto d’autore, sono state offerte dal Tribunale di Milano[9] nella recentissima pronuncia a seguito della controversia instauratasi tra l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e l’azienda creatrice dei Moon Boot. “L’elevata estrosità per l’utilizzo di glitter in gran parte della superficie, nonché per l’apposizione del tradizionale marchio rappresentante l’occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura, è ritenuto del tutto inessenziale dal collegio, per conferire autonomia, originalità creativa e dignità di “opera autonoma”. Questa la pronuncia del Tribunale di Milano che ha disposto, accanto al risarcimento, il ritiro immediato del prodotto dal mercato[10].

Conclusione

In virtù dei numerosi contrasti giurisprudenziali divenuti oggetto di dibattito social/mediatico, il legislatore non sembra offrire una disciplina dettagliata, tale da tutelare le molteplici fattispecie concrete. Come sopra specificato, il confine incerto tra plagio e ispirazione lascia delle lacune normative, affidando all’interprete l’arduo compito di doverle colmare.

[1] P.AUTIERI-G.FLORIDA-V.MANGINI-G.OLIVIERI.M.RICOLFI-R.ROMANO-P.SPADA,Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, edizione 2016.

[2] Cass. Civ. Sez.VI, sentenza n.4216, 2 marzo 2015

[3] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n.2039,26 gennaio 2018

[4] Si legga, a titolo meramente esemplificativo, CAVAGNA, Ricami e richiami. Gli abiti di Elisabetta Franchi e gli arazzi di Alighiero Boetti, disponibile al seguente link https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2019/07/moda-abiti-elisabetta-franchi-arazzi-alighiero-boetti/

[5] Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 14635, 6 giugno 2018

[6] Trib. Milano, sentenza n. 4145, 10 aprile 2012

[7] Corte App. Milano, sentenza n. 525, 9 gennaio 2014

[8] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 20925, 27 ottobre 2005

[9] Trib. Milano, sentenza n. 493, 25 gennaio 2021

[10] Sul  tema, Serena Trotta, Trib, Milano, Sez. Sp. Impresa A, sent.n. 493/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021: Moon Boots C.Ferragni disponibile al link : https://www.iusinitinere.it/trib-milano-sez-sp-impresa-a-sent-n-493-2021-pubblicata-il-25-gennaio-2021-moon-boots-c-ferragni-35689

Lascia un commento