giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

Plain packaging tra IP e investimenti

La comunità internazionale è impegnata ormai da anni nel prevenire e arginare il fenomeno del tabagismo, le cui drammatiche conseguenze portano alla morte circa 4.2 milioni di fumatori all’anno.

La risposta regolamentare si è tradotta nel Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), che pone come obiettivo l’introduzione di misure restrittive per proteggere la salute pubblica.

Una delle tecniche utilizzate per disincentivare il consumo di tabacco è il plain packaging, il quale consiste nella proibizione dell’uso di marchi e altri simboli sui pacchetti di sigarette e l’imposizione di ulteriori vincoli in materia di confezionamento, come l’utilizzo di un determinato carattere o colore.

Gli interessi in gioco sono però chiaramente contrapposti: da una parte la tutela della salute pubblica, dall’altra l’ingerenza nell’attività imprenditoriale ed i conseguenti danni ad essa causati.

Gli investitori hanno in particolare sostenuto che le suddette limitazioni sono illegittime e anzi risarcibili secondo il diritto della proprietà intellettuale e degli investimenti.

Uno dei punti sollevati riguarda l’art. 20 del TRIPS (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights): quest’ultimo sancisce che gli Stati non devono ostacolare tramite particolari obblighi l’uso del marchio, a meno che non ci sia un giusto motivo che legittimi tale intervento. In realtà la previsione va analizzata insieme all’art. 8 dello stesso accordo, che permette agli Stati di adottare misure a protezione di certi settori, come la salute pubblica. La Dichiarazione di Doha ha incoraggiato anzi la regolamentazione nazionale, specificando che il TRIPS non deve costituire impedimento alla protezione di simili ambiti di tutela. Si può quindi cogliere l’interesse alla salvaguardia di un bene superiore, quale quello della salute, davanti a cui l’iniziativa privata potrebbe essere messa in secondo piano.

Ancora, una prospettiva alternativa a difesa dell’industria del tabacco potrebbe essere quella offerta dal diritto degli investimenti.

Qualora infatti i diritti di proprietà intellettuale fossero considerati come un investimento, l’espropriazione di quest’ultimo (che consisterebbe nella privazione del valore economico causato dal plain packaging) dovrebbe essere riequilibrato con una compensazione da parte del soggetto espropriante: lo Stato. In realtà il percorso non è del tutto agevole, considerato che la definizione stessa di investimento non include univocamente i diritti IP. Inoltre, il concetto di espropriazione si articola in modo complesso, e sarebbe preliminarmente opportuno identificare se si tratta di una mera privazione sostanziale o dei diritti in quanto tali. È bene inoltre ricordare che il diritto degli investimenti si fonda in gran parte sui Trattati Bilaterali di Investimento, che non regolano in modo uguale le stesse tematiche.

Il difficile bilanciamento degli interessi rilevanti rendono il plain packaging un istituto particolarmente attuale e oggetto di controversie in ambito nazionale ed internazionale: gli strumenti tradizionali disponibili sono reinterpretati in modo elastico, rendendo possibile la tutela di nuove esigenze.

Fonte immagine: http://static.panorama.it/wp-content/uploads/2015/10/sigarette-620×372.jpg?4c7746

Credits immagine: IStock

 

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