venerdì, Gennaio 24, 2025
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Plusvalenze fittizie e manipolazione del mercato: il caso Juventus F.C.

A cura del Dott. Francesco Maraschin

Sommario: 1)Introduzione; 2) La registrazione a bilancio di plusvalenze fittizie; 3) La cd. “manovra stipendi”.

 

1) Introduzione:

In data 1 dicembre 2022, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato le proprie richieste di rinvio a giudizio nei confronti del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione (tutti dimissionari) e di altri dirigenti di Juventus F.C. (d’ora in avanti Juventus), nonché della stessa società quale persona giuridica, nell’ambito dell’indagine Prisma conclusasi lo scorso 24 ottobre.

I PM contestano agli indagati molteplici condotte fraudolente realizzate nella redazione dei bilanci delle annualità 2019-2020-2021 configuranti plurime fattispecie di reato, tra cui false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ostacolo alle autorità di vigilanza.

La contestazione si muove in particolare su due profili: in primo luogo, la presunta imputazione a bilancio di “plusvalenze fittizie” per un totale di 155 milioni di euro, generate attraverso valutazioni artefatte dei giocatori di proprietà ceduti nell’ambito di determinati scambi con altre società e, in secondo luogo, le manovre di differimento degli stipendi effettuate nel 2020 e nel 2021 durante il periodo di restrizioni dettate dalla pandemia.

Si tratta escamotage adottati nel tentativo di occultare le ingenti perdite che hanno caratterizzato le ultime gestioni societarie, aggravate ancor di più dagli effetti economici della pandemia[1].

2) la registrazione a bilancio di plusvalenze fittizie

Non solo Juventus, negli ultimi anni, diverse società calcistiche, sempre più frequentemente, cedono a cifre esorbitanti i diritti alle prestazioni sportive dei loro giocatori in modo da realizzare un’immediata plusvalenza da registrare a bilancio; queste cessioni riguardano, soprattutto, gli atleti più giovani appartenenti ai loro vivai sfruttando il loro ridotto valore capitalizzato a bilancio che consente una maggiore plusvalenza in caso di cessione[2].

Tale fenomeno è conosciuto anche con l’espressione “doping amministrativo” e, dopo il boom dei primi anni Duemila, è ora nuovamente in rapida dilatazione: lo hanno dimostrato i record di plusvalenze registrate recentemente dalle società di Serie A che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione delle Procure italiane[3].

Orbene, innanzitutto si fa presente che anche per le società calcistiche professionistiche è previsto l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c.: tali bilanci devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ovvero, per le società quotate (come Juventus S.p.A.), dei principi contabili internazionali I.A.S./I.F.R.S.[4].

Inoltre, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), attraverso le proprie Norme Organizzative Interne (NOIF) e le proprie raccomandazioni contabili, dispone un ingente sistema di controllo sulla gestione societaria in grado di vigilare la redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali individuando eventuali condotte ingannatorie.

Segnatamente, la FIGC delega il controllo “sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione” alla Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche (COVISOC)[5].

Al controllo effettuato internamente dalla COVISOC, si aggiungono i limiti imposti dal Financial Fair Play Regulation alle società calcistiche professionistiche che ambiscono a partecipare alle competizioni europee organizzate dalla U.E.F.A. (“Union of European football associations”), tra i quali in particolare il break-even result, ossia l’equilibrio tra i ricavi rilevanti e le spese rilevanti in un periodo di monitoraggio di tre anni[6].

Nei bilanci delle società calcistiche professionistiche assume particolare rilevanza la voce dedicata ai «diritti alle prestazioni sportive di un calciatore professionista». Come noto, una società può acquistare tale diritto in forza di un contratto di cessione del rapporto contrattuale in essere tra un’altra società e il calciatore in questione avente ad oggetto il medesimo diritto, oppure in forza di un contratto concluso direttamente con un calciatore proveniente dal vivaio della stessa società o comunque non legato ad altra società.

Il diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un atleta è considerato un bene immateriale “in quanto attribuisce alla società di calcio il diritto ad utilizzare in via esclusiva le prestazioni di un atleta, lungo l’intera durata del contratto”[7]: essendo dunque un bene patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente, il costo di acquisto, a cui vanno aggiunti gli oneri accessori ─ come ad esempio la commissione riconosciuta all’agente sportivo coinvolto nell’operazione di cessione ─ deve essere iscritto nello stato patrimoniale alla voce “immobilizzazioni immateriali” in forza di quanto previsto dall’art. 2423-ter c.c.[8]. Ai sensi dell’art. 2426, n. 2, c.c. il costo di acquisto di tali diritti deve essere ammortizzato “in relazione alla residua possibilità di utilizzazione”[9].

I diritti alle prestazioni sportive degli atleti rappresentano l’asset patrimoniale più rilevante nella strategia imprenditoriale di una società sportiva: il beneficio prodotto da un atleta infatti non è unicamente legato alla sua performance sportiva, bensì può derivare direttamente dalla cessione del diritto alle sue prestazioni sportive ad un’altra società (c.d. player trading[10]) in modo da realizzare un guadagno in conto capitale. Difatti, la cessione del contratto, se effettuata ad un prezzo superiore rispetto al valore residuo riportato nello stato patrimoniale, genera una plusvalenza (pari alla differenza tra il costo d’acquisto e il ricavo della vendita, al netto degli ammortamenti).

La registrazione di una plusvalenza a bilancio determina, dunque, l’aumento dei ricavi riportati nel conto economico, neutralizzando così le perdite d’esercizio e scongiurando la presentazione di eventuali domande di liquidazione giudiziale e l’intervento della giustizia ordinaria[11].

Il primo filone principale dell’indagine Prisma condotta dalla Procura di Torino riguarda proprio alcuni particolari artifizi adottati da Juventus per aumentare sensibilmente il valore delle plusvalenze registrabili a bilancio[12].

Si tratta della tecnica “delle plusvalenze gonfiate o fittizie” che consiste nella cessione simulata del diritto alle prestazioni di un determinato atleta ad un prezzo superiore a quello effettivamente percepito dalla società cedente che invece rispecchia il valore di mercato di quest’ultimo parametrato alle sue capacità tecniche, all’età e alle condizioni di salute.

Il meccanismo si basa concretamente su una sopravvalutazione del valore del giocatore ceduto, effettuata in sede di contrattazione, in modo tale da consentire alla società cedente, alla conclusione del contratto, di contabilizzare un ricavo gonfiato.

Ancora più efficace, e forse anche più frequentemente attuata, è la cosiddetta tecnica “delle plusvalenze incrociate” che si sostanzia in reciproche cessioni a prezzi identici e superiori ai valori reali dei giocatori tra due società in modo che entrambe possano registrare a bilancio, a seguito della cessione, una plusvalenza, innalzando così la componente attiva del conto economico, senza che tali operazioni comportino un effettivo spostamento di liquidità[13].

Questa pratica è anche agevolata dalla recente introduzione, nella prassi della compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di un atleta, dell’istituto, di origine spagnola, del “diritto di recompra”: la società titolare del diritto alle prestazioni sportive di un giovane e promettente giocatore cede a titolo definitivo tale diritto ad un’altra società, realizzando una plusvalenza, ma riservandosi un diritto di opzione sul riacquisto ad un corrispettivo pattuito per iscritto, con il consenso anche del giocatore interessato[14]. Inoltre, la stessa società acquirente potrà poi realizzare una plusvalenza qualora la società cedente decidesse di esercitare il diritto d’opzione e pagare il corrispettivo, generalmente superiore a quello della originaria compravendita[15].

Orbene, in generale, può risultare apparentemente difficile svelare l’irregolarità di queste condotte, in particolare nelle ipotesi di “cessioni incrociate”: invero, la società acquirente riporta regolarmente a bilancio il costo (sopravvalutato) d’acquisto e allo stesso tempo contabilizza un ricavo dalla cessione di un proprio giocatore alla società controparte, senza tuttavia che ad esso corrisponda un effettivo movimento di liquidità poiché per la stessa cifra la società acquirente cede i diritti alle prestazioni di un proprio giocatore a quella cedente.

In nota integrativa viene poi indicato il prezzo di vendita del diritto alle prestazioni sportive del giocatore ceduto, senza che un enunciato valutativo giustifichi tale valore[16].

Questo meccanismo consente dunque alle società di realizzare una plusvalenza fittizia, puramente contabile, ottenuta senza incassare alcuna liquidità, al solo scopo di aumentare i valori dell’attivo del conto economico, ripianando le perdite d’esercizio e creando eventualmente anche i presupposti per ottenere un finanziamento mediante il quale acquistare i diritti alle prestazioni sportive di un nuovo atleta.

Risulta pertanto evidente la natura ingannatoria di tali pratiche che ledono la trasparenza informativa societaria, ponendo conseguentemente in pericolo l’integrità del patrimonio sociale e la libera iniziativa economica dei soci, dei creditori e di tutti gli altri destinatari dell’informazione contabile circa la situazione economica della società.

Per di più, questo sistema crea un “circolo vizioso” dal momento che il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore acquistato dalla società cessionaria, come si è visto, andrà iscritto a bilancio tra le immobilizzazioni al costo (elevato) di acquisto e come tale sarà soggetto al processo di ammortamento, che, seppur a quote costanti lungo la durata del contratto, rappresenta ugualmente un costo per la società (art. 2425, lett. B. c.c.), la quale sarà dunque costretta a realizzare nuove plusvalenze fittizie per ripianare le eventuali perdite di fine esercizio[17].

Alla luce delle premesse svolte, la Procura della Repubblica di Torino, in primo luogo, tenuto conto delle plusvalenze registrate negli ultimi anni frutto di alcune valutazioni oggettivamente poco realistiche, effettuate in occasione di alcune operazioni di mercato da Juventus[18], ha contestato agli amministratori il delitto di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 ss., c.c.

Segnatamente, per le società quotate, l’art. 2622 c.c. punisce con la reclusione da 3 a 8 anni “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari […], i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

Inoltre, per lo stesso reato, è imputata anche la stessa società, come persona giuridica, ex art. 25-ter, d.lgs. n. 231 del 2001.

Il principale ostacolo della tesi sostenuta dalla Procura di Torino nel considerare “non corrispondente al vero” quanto comunicato per mezzo dei bilanci potrebbe essere rappresentato dalla carenza di una norma giuridica, o di un principio contabile o di un qualsiasi algoritmo in grado di indicare il reale valore di un giocatore ormai prossimo alla cessione. Del resto, oltre chiaramente alle esigenze finanziare dei club coinvolti nell’operazione di cessione, il prezzo di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di un calciatore (ma anche di un qualsiasi altro sportivo professionista) è influenzato da diversi fattori, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici del giocatore, le sue performance sportive passate, la situazione contrattuale in essere, le esigenze tecniche della società acquirente e, non per ultima, la volontà del giocatore stesso ad essere trasferito.

È pur vero che dal 2015, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali non è più richiesta la prova del danno subito dai soci o dai creditori, come invece era richiesto dal previgente art. 2622 c.c.[19].

In secondo luogo, la Procura di Torino, considerato che l’esposizione infedele di determinati dati a bilancio ha ostacolato inevitabilmente l’esercizio delle funzioni della Commissione di Vigilanza sulle Società di calcio professionistiche (COVISOC) e delle altre autorità predisposte al controllo dell’equilibrio finanziario delle società sportive, ha contestato agli amministratori di Juventus anche il reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” (art. 2638 c.c.), rientrante altresì tra i reati societari presupposto della responsabilità da reato degli enti ex art. 25-ter del d.lgs. n. 231 del 2001.

Già in passato è stata riconosciuta la responsabilità ex art. 2638 c.c. degli amministratori di una società calcistica e della società stessa quale persona giuridica per l’infedele predisposizione dei bilanci societari (attraverso, nel caso di specie, anche l’indicazione di alcuni falsi contratti di sponsorizzazione) realizzata al fine di occultare gli squilibri economici esistenti e, ostacolando i controlli della COVISOC., ottenere l’iscrizione al campionato di competenza (che rappresenta dunque in questi casi il vantaggio dell’ente quale elemento costitutivo oggettivo dell’addebito nei confronti dello stesso ex d.lgs. n. 231 del 2001)[20].

Infine, la rilevanza penale del “doping amministrativo” è integrata, non solo da reati societari, ma anche da gravi reati tributari, quali la dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, l’emissione di fatture false e l’omesso versamento dell’I.V.A. (artt. 2, 8 e 10-ter del d.lgs. 74 del 2000 relativo ai reati tributari), che dal 2019 costituiscono anche legittimo presupposto della responsabilità da reato degli enti (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001)[21].

3) La cd. “manovra stipendi”.

Con il secondo filone principale dell’indagine Prisma, i Procuratori di Torino accusano gli amministratori di Juventus del reato di manipolazione del mercato.

La contestazione muove dal comunicato ufficiale del maggio 2020, con cui Juventus annunciava di aver raggiunto “un’intesa con i calciatori e l’allenatore della prima squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della stagione sportiva” (2019-2020, sospesa per la diffusione della pandemia) che prevedeva la “riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020”.

La società affermava quindi che gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa erano “positivi per circa 90 milioni”. Conseguentemente a tale comunicazione, il titolo in Borsa di Juventus S.p.A. salì del 5,07%[22].

In realtà, secondo le dichiarazioni dei giocatori coinvolti raccolte dalla Procura, l’accordo raggiunto con i calciatori e “non reso pubblico” prevedeva la “rinuncia a una sola mensilità, con recupero certo e incondizionato di tre mensilità nelle stagioni successive, a prescindere dalla ripresa dell’attività calcistica e dal trasferimento del calciatore a società terze, con conseguenti effetti economici e finanziari positivi, al più, per soli 22 milioni”[23].

Orbene, ai sensi dell’art. 185 del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), ─ delitto di manipolazione del mercato ─ è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e multa da ventimila euro a cinque milioni di euro “chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”.

Secondo l’accusa, la diffusione della notizia della rinuncia agli stipendi da parte dei calciatori di Juventus sarebbe dotata della cd. “price sensibility”, ossia configurerebbe una condotta “concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”, come dimostrerebbe anche l’immediato incremento del valore del titolo azionario.

Dal punto di vista processuale, la difesa della società bianconera ha primariamente chiesto la trasmissione degli atti di indagine alla Procura di Milano, ritenendo la stessa competente per territorio. Nella ricostruzione difensiva, difatti, si tratterrebbe al più di manipolazione del mercato cd. “operativa”, consistente nel compimento di operazioni fittizie che simulano un andamento di mercato che non trova risconto nella realtà e che si sarebbero consumate all’interno della sede della Borsa a Piazza Affari a Milano.

La Procura  di Torino ha rigettato tale istanza sostenendo che, trattandosi di manipolazione cd. “informativa” consistente nella diffusione di notizie false, il reato si sarebbe consumato nel momento di effettiva diffusione e nel luogo in cui le comunicazioni sono state inviate in modo irreversibile, uscendo dalla disponibilità dell’emittente e divenendo conoscibili alla platea dei possibili investitori oltre che degli operatori del mercato finanziario, ossia nella sede legale di Juventus, a Torino[24].

Sul punto la decisione finale spetta al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione investito della questione ai sensi dell’art. 54-quater c.p.p.; nel frattempo Juventus, nell’attesa di decidere anche la più opportuna strategia difensiva anche in punto di merito, ha registrato le dimissioni di tutti i componenti del CdA.

[1] Secondo il Sole 24 ore le perdite complessive della società bianconera ammonterebbero a 612,9 milioni negli ultimi cinque anni. Si veda C. Festa, “Juventus, i cinque anni neri per i bilanci: persi 600 milioni”, 30 novembre 2017, disponibile qui https://www.ilsole24ore.com/art/juventus-cinque-anni-neri-i-bilanci-persi-600-milioni-AE8z9ALC.

[2] In argomento si veda per un’analisi più approfondita si veda F. Maraschin, “Bilanci societari e plusvalenze fittizie: analisi del fenomeno e dei suoi riflessi penalmente rilevanti”, in GiustiziaSportiva.it, 3, 2021, pp. 71 ss.

[3] Nella stagione 2018-2019, era stato raggiunto dalle società di serie A un totale di 753 milioni di euro di plusvalenze ricavate dalle attività di player trading (con un aumento di circa l’80% rispetto al triennio precedente).

[4] Si tratta di un insieme di regole tecniche redatte e periodicamente aggiornate dall’International accounting standard board (IASB), dichiarate applicabili dalla Commissione europea all’interno dell’Unione, ma generalmente prive di proprio valore normativo. La loro utilità si può apprezzare sul piano interpretativo delle norme interne, sul piano dell’integrazione della disciplina e sul piano applicativo, ad esempio per l’individuazione della corretta collocazione di un certo elemento tra le diverse voci.

[5] Art. 80 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C. Proprio la COVISOC già dalla fine del 2021 si era attivata e aveva segnalato alla Procura federale della FIGC una serie di operazioni sospette compiute da diverse società di serie A e B, tra cui la Juventus, negli anni 2019-2021, sul punto si veda Calcio e Finanza, “Plusvalenze, ecco i 18 club coinvolti negli affari sotto indagine Covisoc”, 1 dicembre 2021, disponibile qui https://www.calcioefinanza.it/2021/12/01/plusvalenze-club-coinvolti-covisoc.

[6] Proprio a seguito delle accuse mosse dalla Procura di Torino e dalla COVISOC alla Juventus, l’UEFA ha aperto a sua volta un’indagine su presunte violazioni da parte della società torinese del Financial Fair Play Regulation.

[7] M. Mancin, “Il bilancio delle società professionistiche”, CEDAM, Padova, 2009, p. 148.

[8] Raccomandazione contabile della FIGC n. 1, “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”, in www.figc.it, p. 2.

[9] Come disposto dalla raccomandazione contabile della F.I.G.C., n. 1: “Il criterio di ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto, come sopra definito, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l’intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società”.

[10] Tecnicamente il “Player Trading” è una voce caratteristica dei bilanci delle società calcistiche che rappresenta il risultato della gestione della rosa dei giocatori, dato dalla differenza tra i relativi ricavi e costi. I ricavi comprendono, segnatamente, le plusvalenze di cessione e il conguaglio per i prestiti; nei costi si computano le minusvalenze di cessione, i costi dei prestiti e l’ammortamento dei calciatori stessi.

[11] P. Grillo P., R. Grillo, “Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società”, Giuffrè, Milano, 2019, p. 267.

[12] Nell’esercizio 2018/19 le plusvalenze hanno generato 126 milioni, pari al 20,4% dei ricavi del club, l’anno seguente il picco con 166 milioni (29,1% dei ricavi), così riporta il Fatto Quotidiano, 5 dicembre 2022, qui disponibile https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/12/05/inchiesta-juventus-plusvalenze-manovre-stipendi-intercettazioni-agnelli-cosa-sappiamo/6895480/

[13] F. Crimi, S. Crimi, “Gestione delle società sportive e profili penalistici: reati societari, fallimentari e tributari”, in A. Guardamagna (a cura di), Diritto dello Sport – Profili Penali, UTET, Milano, 2009, p. 332.

[14] Per un più ampio approfondimento in materia si veda D. Corvi, “La recompra nel calcio tutelata in forma contrattuale”, in Contratti, 1, 2020, pp. 105 ss.

[15] S. Trettel, S. Verna, “Il nuovo diritto di recompra nel calcio italiano: aspetti fiscali e contabili”, in Fisco, 25, 2019, p. 2465.

[16] Si veda ad esempio la Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2020 di Juventus F.C. S.p.A., in www.juventus.com, Bilancio di esercizio, Note illustrative, p. 70.

[17] P. Busardò, “Il bilancio delle società di calcio professionistiche: trattamento contabile del «parco giocatori”, in Rivista dei dottori commercialisti, 6, 2004, p. 1313.

[18] Al di là del noto caso “Pjanic” ceduto per circa 60 milioni di euro dalla Juventus al Barcellona, insieme al giovane Pereira Da Silva (8 milioni) in cambio di Arthur (70 milioni) e Alejandro Marques (8 milioni), nel mirino della Procura di Torino ci sono, ad esempio, lo scambio tra Juventus e Marsiglia dei due giovani Tongya e Akè per 8 milioni ciascuno, quello con il Manchester City  tra Felix Correia e Pablo Moreno, valutati entrambi 10 milioni di euro e quello con il Lugano tra Kevin Monzialo e Christopher Lungoyi per 2,5 milioni ciascuno.

[19] Nella formulazione in vigore dal 2002 al 2015, la fattispecie di false comunicazioni sociali era scissa in una contravvenzione all’art. 2621 c.c., e due delitti all’art. 2622 c.c. I due delitti, a differenza dell’ipotesi contravvenzionale, presentavano entrambi come elemento strutturale l’evento di danno patrimoniale cagionato ai soci o ai creditori, oggi escluso.

[20] Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2013, n. 28164. In questa e in altre occasioni la Corte ha riconosciuto la natura di autorità di pubblica vigilanza della COVISOC. dal momento che i controlli sulla regolarità dei bilanci da essa realizzati “assumono finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati”.

[21] P. Grillo, R. Grillo, “Diritto penale dello sport: violenza nelle competizioni, doping, frode sportiva, reati commessi dalle società”, Giuffrè, Milano, 2019, p. 234.

[22] Così riferisce Calcio e Finanza, 4 dicembre 2022, in “Juve, accuse di aggiotaggio per le “manovre stipendi” qui disponibile https://www.calcioefinanza.it/2022/12/04/juventus-accuse-aggiotaggio-manovre-stipendi.

[23] Così riferisce il Corriere dello Sport, in “Indagine plusvalenze: Juve, quelle fittizie sono di 155 milioni”, 25 ottobre 2022, qui disponibile

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/juve/2022/10/25-98960049/indagine_plusvalenze_juve_quelle_fittizie_sono_di_155_milioni.

[24] L’individuazione del locus commissi delicti nella manipolazione di mercato ha già visto in passato sorgere un conflitto di competenza tra la Procura di Torino e la Procura di Milano. Per un approfondimento si veda A. Di Santo, “Manipolazione del mercato: la critica individuazione del locus commissi delicti”, 26 novembre 2022, qui disponibile https://www.altalex.com/documents/news/2022/11/26/manipolazione-mercato-critica-individuazione-locus-commissi-delicti

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