giovedì, Marzo 28, 2024
Tax Driver

Plusvalenze – Tassazione ai fini IRES

“Le plusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni ai soci o dalla loro destinazione a finalità estranee alla gestione sono tassabili nell’esercizio in cui si manifestano. Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso e quello da risarcimenti, invece, “concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate”.[1]

Ogni impresa, nel momento in cui partecipa alla realizzazione di plusvalenze e sopravvenienze patrimoniali, può, ai sensi dell’articolo 86 del Tuir  decidere di tassare la plusvalenza interamente nell’esercizio di realizzazione della stessa, oppure optare, se ne ricorrono i requisiti previsti dalla legge, per la rateazione delle stesse plusvalenze in un tempo che il legislatore circoscrive in massimo 5 anni.

Le plusvalenze patrimoniali si riferiscono a beni diversi da quelli che hanno generato i ricavi infatti, ai sensi della definizione dettata dall’articolo 85 del DPR n. 917/86, circa la definizione dei ricavi si evince che  tutti quei beni e servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa sono generatori di  ricavi.

Le fattispecie idonee a generare una plusvalenza sono espressamente indicate nell’art. 86 del TUIR e sono:

• la cessione a titolo oneroso • il risarcimento (anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni) •  beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa[2].Le plusvalenze patrimoniali quindi, sono costituite dalla differenza positiva tra il corrispettivo di vendita ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti. Trattandosi di reddito di impresa quindi , queste plusvalenze generano materiale  imponibile in capo alla società o impresa che possedeva  il bene ceduto. Circa la legge adattabile , vediamo la normativa che si rende  applicabile per la tassazione delle plusvalenze patrimoniali ai fini Ires.  Iniziamo sottolineando che le plusvalenze, ai sensi dell’articolo 86 del DPR n. 917/86, concorrono alla formazione del reddito d’esercizio se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, oltre che nel caso in cui siano realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita  o il danneggiamento dei beni stessi. Se i beni sono stati posseduti per almeno tre anni – il contribuente può scegliere tra l’imputazione integrale della plusvalenza al periodo d’imposta del realizzo oppure l’imputazione rateizzata, ovvero la ripartizione della plusvalenza per entità o quote costanti nell’esercizio dello stesso realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Circa l’eventualità che si realizzi una possibilità di esenzione , essa si compone a condizione che le partecipazioni abbiano i seguenti requisiti: o che siano state possedute ininterrottamente dal primo giorno del 12° mese precedente quello in cui è avvenuta la cessione ovvero che siano state classificate nel primo bilancio chiuso dopo l’acquisizione tra le immobilizzazioni finanziarie; o che siano state emesse da società residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello della tassazione non è sensibilmente inferiore a quello italiano;   infine che siano relative a società che esercitano un’impresa commerciale, come definita dall’art. 55 del TUIR. Quindi per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate verrà applicata la tassazione prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di plusvalenze non qualificate e cioè al 26%. Si ricorda che fino al 31 dicembre 2017 mentre  le partecipazioni non qualificate scontavano l’imposta del 26%, quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all’aliquota d’imposta : 58,14% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);49,72% per i dividendi formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (in generale dal 2008 al 2016);40% per i dividendi formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007)[3].

L’art. 68, c. 3 del Tuir indica invece  i criteri per la determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con tassazione quindi diversa da quelle non qualificate; ciò comporta che eventuali minusvalenze possono essere compensate esclusivamente con plusvalenze di eguale  natura. Tale comma è stato abrogato poi dall’art.1 c. 999 della Legge 205/2017 –  la c.d. Legge di Bilancio  del 2018 – che ha stabilito una  tassazione fissa del 26%, a partire dal 1° gennaio 2018  valida sia per le plusvalenze da cessione di partecipazione qualificata che per quelle afferenti la partecipazione non qualificata, concedendo così la possibilità di compensare eventuali minusvalenze con le plusvalenze stesse, siano esse qualificate o non qualificate. La recentissima  riforma dell`imposta sul reddito delle società (IRES), in applicazione a quanto previsto dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. n.80/2003, art. 4 ), introduce nel nostro sistema tributario una svolta che si materializza nell’ avviamento di  un regime di esenzione dalla tassazione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie detenute in regime di impresa ( regime “participation exemption”).

La norma che introduce il regime della “participation exemption” ha effetto a partire dal periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004. Per l`applicazione del regime di esenzione è necessario che siano soddisfatti contemporaneamente tutti  i seguenti requisiti: l’ininterrotto possesso fin dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell`avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso; la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diversi da quelli a regime fiscale privilegiato ;l’esercizio da parte della società partecipata di un`impresa commerciale secondo la definizione di cui all`art. 55 del TUIR.[4]

[1] Articolo di Andriy per la rivista:

[2]  Barbieri, Bilancio d’esercizio e reddito d’impresa, Il sole 24 ore.

[3]

[4] Articolo consultabile dal sito:

Lascia un commento