giovedì, Aprile 18, 2024
Labourdì

Politica attiva del lavoro: dal quadro nazionale al caso della Regione Veneto

Con l’inizio del mese di marzo entrerà in vigore quello che forse è stato il provvedimento più controverso dell’attuale governo, il Reddito di Cittadinanza.

L’obiettivo di questo articolo è fare una ricognizione delle principali misure di politica attiva presenti nel nostro sistema giuridico a seguito del d.l. 4/2019[1] con un focus in quello che è l’ordinamento della Regione Veneto, e il coordinamento delle misure di politica attiva regionali, rectius l’assegno per il Lavoro, con il quadro della normativa nazionale.

Procederemo nell’analisi per livelli, partendo dal quadro nazionale ed andando ad analizzare due misure, il reddito di cittadinanza e l’assegno di ricollocazione; passeremo poi alla normativa regionale riguardante l’assegno per il lavoro, guardando anche come, agli effetti pratici, sia stato uno strumento di politica attiva dai risultati sorprendenti. Valuteremo poi la relazione tra queste misure di rilancio dell’occupazione, per vedere come queste non siano da considerare alternative bensì siano da vedere come in sinergia l’una con l’altra.

Tutto ciò nasce nell’ottica di sensibilizzare le regioni all’uso di tali strumenti, poichè sebbene sia sicuramente necessario l’intervento statale, soprattutto per dare un indirizzo, una quadra al sistema, poi però per un chiaro criterio di prossimità, la regione ha un ruolo decisivo nel comprendere quali siano gli interventi che possano rilanciare il lavoro a seconda delle peculiarità del territorio.

Il Reddito di cittadinanza d.l. 4 del 20/01/2019

Iniziamo con il sottolineare come questa misura, si autodetermini già dalle prime battute del testo normativo, come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”[2]; tale periodo porta con se almeno due aspetti interessanti: innanzitutto, sebbene la norma definisca il RdC come strumento di politica attiva, dobbiamo se non altro evidenziarne la sua natura ibrida, poichè manifesta infatti alcuni dei fondamentali aspetti di un ammortizzatore sociale (il che già potrebbe arrovellare le menti degli interpreti, poichè sia l’una che l’altra impostazione potrebbero escludere il fruitore del reddito dalla possibilità di richiedere altri tipi di interventi)questo perché si rivolge a soggetti involontariamente in stato di disoccupazione nonché a rischio povertà e funziona quindi come un classico cuscinetto qual è l’ammortizzatore sociale.

Secondo aspetto singolare, chiaramente di natura politica, ma con un carico interpretativo di non poco conto si ha nell’affermazione che il reddito di cittadinanza sia “misura fondamentale[..] a garanzia del diritto al lavoro; di per sé quest’affermazione non ha alcuna rilevanza giuridica, in quanto come sappiamo, nel nostro ordinamento non esiste alcun diritto ad avere un posto di lavoro, considerare quindi il lavoro come diritto, porta con se un carico di garanzie di diritto pubblico che nel diritto del lavoro, permeato dal diritto privato (salvo le ovvie esclusioni quali gli aspetti di sicurezza sul lavoro)ad oggi non vi sono. Stimolerà certamente la mente degli interpreti pensare a come porre in relazione l’iniziativa economica privata, costituzionalmente garantita dall’art 41 con il diritto al lavoro.

Andiamo ora a vedere analiticamente gli elementi fondamentali di tale strumento:

Beneficiari ex art. 2 d.l. 4/2019

Il nucleo familiare, dal momento della richiesta e per tutta la durata del beneficio deve essere in possesso cumulativamente di tutti i requisiti:

  1. a) requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1a) in possesso della cittadinanza italiana,

1b) cittadinanza di Paesi facenti parte dell’Unione europea,

1c) familiare di soggetto 1a o 1b che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

1d) cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

  1. b) requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

  1. c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Importante evidenziare quanto previsto all’art 2 punto 5 del decreto ove si evidenzia che ai fini del RdC, il nucleo familiare e’ definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

  1. a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  2. b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e’ di età inferiore a 26 anni, e’ nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli.

Beneficio economico ex art. 3 d.l. 4/2019

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

  1. a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;
  2. b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

La stessa norma che prevede l’istituzione del reddito di cittadinanza va anche a limitare la platea di beneficiari di un altro importante strumento di politica attiva, l’assegno di ricollocazione, vediamone i tratti principali e le novità introdotte dal decreto.

L’assegno di ricollocazione art. 23 d.lgs. 150/2015 e succ. mod.

L’Assegno di ricollocazione è da considerarsi ammortizzatore sociale, introdotto con il Jobs Act ed in particolare dal d.lgs. 150/2015 e consiste nel riconoscere un assegno che il beneficiario può spendere presso enti di formazione per la propria riqualificazione professionale.

Fino al 28/01/2019 l’assegno è spettato a:

  • Disoccupati NASpi la cui durata di disoccupazione supera i quattro mesi, aspetto previsto dall’art. 23 c 1 d.lgs. 150/2015,
  • I beneficiari del reddito di inclusione per i quali i progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’art 20 del d.lgs. 150/2015, misura che rimarrà attiva sino al momento in cui entrerà in vigore il reddito di cittadinanza[3],
  • I lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione di cui all’art 24 bis del d.lgs. 148/2015,
  • Lavoratori in cassa integrazione

Dal 29 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 per effetto del d.l. n. 4/2019 ed in particolare dell’articolo 9 c. 7 le domande per l’assegno di ricollocazione sul sito ANPAL sono sospese per i percettori NASpi in quanto l’assistenza è ora destinata esclusivamente ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Il che va a creare una sacca di soggetti in NASpi che non avendo diritto al reddito di cittadinanza perché non ne hanno i requisiti, si trovano a non avere neanche più l’aiuto dato dall’assegno di ricollocazione. Ed è in questo quadro che va a inserirsi la necessità dell’intervento regionale.

Il caso della Regione Veneto – L’Assegno per il lavoro D.g.r. 1095/2017

L’assegno per il lavoro (anche denominato AXL) riprendendo il testo della deliberazione della giunta regionale è “un titolo di spesa che da al cittadino il diritto di ricevere servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro”; tali servizi sono erogati da soggetti accreditati ai servizi per il lavoro .

Improntato a criteri di centralità della persona e libertà di scelta, flessibilità nell’accesso e nella fruizione dei servizi, orientamento al risultato e valutazione delle performance dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro l’assegno per il lavoro mira a:

1 sostenere l’attivazione della persona

2 garantire continuità di accesso alle prestazioni erogate dalla rete regionale dei servizi per il lavoro

3 promuovere interventi tempestivi, flessibili e orientati al risultato occupazionale

4 personalizzare i servizi e le modalità di accompagnamento al lavoro

L’assegno può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 30 anni a qualsiasi titolo disoccupati, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.

Destinatari:

  • Disoccupati da più di sei mesi di età superiore a 30 anni
  • Disoccupati senza ulteriori vincoli di età superiore a 50 anni
  • Adulti soli o mono reddito con familiari a carico
  • Lavoratori iscritti a liste di collocamento mirato 68/99
  • Lavoratori con svantaggio l 381/91
  • Disoccupati senza un titolo di scuola media superiore (ISCED 3)

L’assegno per il lavoro è una misura che possiamo quindi definire equivalente all’assegno di ricollocazione (sul piano regionale), che risulta essenziale in questo momento, nel quale con l’entrata in vigore del reddito di cittadinanza alcuni soggetti, a rischio esclusione sociale restano esclusi dalla misura dell’assegno di ricollocazione.

Prima di vedere però i numeri dell’assegno per il Lavoro bisogna evidenziare un aspetto; l’assegno per il lavoro, essendo strumento di politica attiva, non può essere richiesto da cittadini già coinvolti in percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione finanziati dalla Regione Veneto o da altro soggetto pubblico, questa previsione porta con se l’incompatibilità tra la fruizione del reddito di cittadinanza e dell’assegno per il lavoro, ciò se non interverrà un provvedimento normativo.

Diamo ora uno sguardo ai numeri e partiamo con il sottolineare che la Regione Veneto ha un tasso di disoccupazione che al 2017 si attestava al 7% (come valore globale, con un picco se si considera la sola disoccupazione giovanile non toccata però dall’AxL), in questo quadro però gli assegni per il lavoro rilasciati sono stati 13863, di cui 4877 a percettori di ammortizzatori sociali.

Disaggregando i dati si può notare che vi è una sostanziale parità tra uomini e donne (49% uomini 6750, 51% donne 7113) e che i soggetti beneficiari sono in prevalenza italiani (80% italiani 11136, 20% stranieri 2727) ed in leggera maggioranza nella fascia 40-49 anni con il 38%, poi over 50 con il 37% ed infine nella fascia 30-39 con il 25%[4].

Vediamo nuovamente quindi, come l’intervento regionale sia essenziale per la riqualificazione professionale e l’inserimento del maggior numero di soggetti disoccupati, rimanendo in ogni caso necessari gli interventi statali.

[1] Istitutivo del Reddito di cittadinanza (o Rdc)

[2] Art 1 d.l. 4/2019

[3] Come previsto dalla Legge di bilancio 2019 legge 30 dicembre 2018 n.145.

[4] Dati clic lavoro.it riferiti all’anno 2018

–  Deliberazione n.1095 del 13 luglio 2017 della Regione Veneto

–  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150  recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183″

–  Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4  recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Gioia Boscariol

Gioia Boscariol nasce a Oderzo (TV) nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità tecnico commerciale all'I.T.C.G "Jacopo Sansovino" intraprende la strada che sognava sin da bambina, lo studio del diritto. E' studentessa al quarto anno all'Università degli Studi di Udine. Nel corso degli anni passati all'Ateneo Friulano scopre l'interesse e la propensione per il Diritto del Lavoro, ed in particolare per quel settore, a cavallo tra il diritto italiano ed il diritto europeo, rappresentato dal Diritto Antidiscriminatorio. Durante il suo corso di studi si occupa anche di sviluppare le soft skills, sia nell'associazionismo studentesco prima come Vice Presidente Seminari e Conferenze e poi come Presidente dell'Associazione ELSA Udine, sia nella rappresentanza studentesca, da quest'anno è infatti Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, in consiglio di corso e dipartimento e membro del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Udine. Puoi contattarmi all'indirizzo e-mail: gioia.boscariol@iusinitinere.it

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