giovedì, Aprile 18, 2024
Litigo Ergo Sum

Quando è possibile effettuare l’arresto da privato cittadino?

L’arresto è una misura precautelare di cui sono titolari gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Il codice tuttavia autorizza all’articolo 383 anche i privati all’esercizio di tale potere, nei casi previsti dall’articolo 380 c.p.p. e sempre che si tratti di delitti perseguibili d’ufficio. Vediamo allora come si atteggia tale peculiare forma di restrizione della libertà personale, anche alla luce di alcune importanti pronunce giurisprudenziali.

Innanzitutto, la ratio dell’attribuzione del potere di arresto ai privati da parte del legislatore è da ricercare in quel sentimento di “coscienza sociale” che marca a più riprese il nostro codice. Si vuole, in altre parole, favorire la repressione di fatti illeciti attraverso la volontaria collaborazione dei cittadini con le istituzioni. Da questo punto di vista, l’istituto costituisce una forma di autotutela riservata al privato, in considerazione della necessità pratica di offrire una immediata e tempestiva reazione di fronte al perpetrarsi di uno dei gravi delitti per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

Al fine di delimitare i casi in cui il privato cittadino può sostituirsi agli organi di polizia, converrà partire dalla disamina dell’art. 380 c.p.p., che disciplina le seguenti ipotesi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza:

  • conoscenza di un reato contro lo Stato: attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi;
  • quando ci si avvede di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
  • quando si riceve denaro sospetto o si fanno acquisti di dubbia provenienza;
  • quando il rappresentante sportivo ha notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;
  • quando si smarrisce o si patisce il furto di un’arma, parte di essa o di un esplosivo;
  • quando si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga esplosivo.

Inoltre, perché sia possibile dar luogo all’arresto, occorre contestualmente considerare la situazione di flagranza di reato e la prevista procedibilità d’ufficio per quel delitto. Se a ciò aggiungiamo che chi procede debba altresì accertarsi che l’atto delittuoso non sia riconducibile ad una causa di giustificazione o di non punibilità, emerge chiaramente come tale valutazione possa talvolta essere molto impegnativa ed estremamente problematica, dal momento che il privato cittadino difficilmente possiede una cultura giuridica che gli consenta di analizzare le cause di giustificazione o di non punibilità.

La persona che ha eseguito l’arresto deve, senza ritardo, consegnare l’arrestato ed il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale di consegna rilasciandone copia. La Corte di Cassazione ha chiarito che determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non venga trattenuta dal privato intervenuto nell’operazione oltre il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di polizia, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un “sequestro di persona” dell’arrestato (Corte Cass. n. 1603 del 14/06/1993).

Infine, potremmo spendere qualche parola sulla compatibilità costituzionale dell’istituto in questione. In passato, infatti, esso è stato sospettato di essere in contrasto con l’articolo 13, comma 2, della Costituzione, il quale – come è noto – autorizza la sola «autorità di pubblica sicurezza» ad adottare misure restrittive della libertà personale (espressamente definita come inviolabile). Tuttavia, la Corte Costituzionale è intervenuta precisando che il privato, quando agisce in presenza dei presupposti previsti dalla norma che gli consente l’arresto in flagranza, acquisisce, «sia pure in via straordinaria e temporanea», la veste di organo di polizia, venendo a godere, nell’esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita a tali soggetti  (Corte Cost. n. 89 del 10/06/1970). Per siffatte ragioni, il potere d’arresto dei privati risulta perfettamente in linea con quanto sancito nella carta fondamentale del ’48.

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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