giovedì, Novembre 14, 2024
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Prevale il diritto di proprietà del singolo o l’interesse pubblico? La espropriazione per pubblica utilità

A cura di Pasquale La Selva

Immaginate di subire l’espropriazione di un fondo o un bene immobile che avete acquistato con i vostri risparmi. Quali le soluzioni per non ricevere un pregiudizio?

La pubblica amministrazione gode di numerosi poteri per garantire l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Tali poteri amministrativi indicano la situazione giuridica soggettiva che la pubblica amministrazione esercita in qualità di autorità, e sono contraddistinti da alcuni elementi: anzitutto, il potere amministrativo non è riservato a tutti i soggetti, ma esclusivamente a quelli individuati dalla legge o dall’ordinamento, a differenza dei poteri giuridici, riconosciuti a tutti i consociati.

In secondo luogo i poteri amministrativi producono effetti giuridici anche senza il consenso dei destinatari o terzi che potrebbero subire gli effetti indiretti del potere esercitato; si evince dunque la possibilità per la pubblica amministrazione di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici senza il consenso degli interessati.

In terzo luogo, il potere amministrativo viene esercitato attraverso l’adozione di atti tipici, definito provvedimento amministrativo e disciplinato da apposite norme, a differenza del potere giuridico, che può essere esercitato sia attraverso atti tipici sia attraverso atti atipici.

Vista così, tale disciplina sembrerebbe essere nettamente favorevole a far prevalere l’interesse della pubblica amministrazione, tuttavia non è così.

Ogni atto amministrativo deve essere sottoposto al vaglio del giudice amministrativo per verificare non solo la forma corretta dell’atto, ma anche eventuali vizi di legittimità, violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

La dottrina tende a dividere il contenuto dei poteri della pubblica amministrazione in tre categorie:

  • Poteri di trasformazione e poteri di conservazione, attraverso appositi atti amministrativi già precedentemente citati, con i quali la PA può costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici. Per ciò che concerne i poteri conservativi, si tratta di atti amministrativi di carattere negativo, efficaci nei confronti dei consociati ai quali è preclusa l’efficacia di qualsiasi atto modificativo che possa nuocere la pubblica amministrazione.
  • Poteri di indirizzo e poteri di gestione, dove i primi erano di competenza delle classi politiche, mentre i secondi spettavano alla pubblica amministrazione. Oggi si assiste al passaggio da modello a responsabilità ministeriale a modello a competenze differenziate.
  • Potere vincolato, potere discrezionale puro e discrezionalità tecnica, dove il primo fa riferimento alla subordinazione del potere amministrativo rispetto alla legge statale competente nello stabilire quali siano gli interessi e i servizi da offrire ai cittadini, il secondo appunto lascia alla PA pura discrezionalità mentre la terza variante si riferisce ad ipotesi di norme imprecise.

La pubblica amministrazione dunque, gode di una vasta gamma di diritti, che non sempre coincidono con i diritti o con gli interessi legittimi dei cittadini. Si prenda l’esempio dell’espropriazione per pubblica utilità, situazione nella quale la PA può estinguere il diritto di proprietà di un privato per interessi pubblici strettamente necessari, il tutto nell’osservazione della legge e dei tempi e delle modalità (dunque fin quando il provvedimento non diviene esecutivo, il diritto di proprietà del privato continua ad esistere). Ciò non significa che il diritto del privato è sempre e comunque contrastante con il diritto della PA, infatti è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’interesse legittimo, attraverso il quale il privato è legittimato a partecipare al processo non tanto per invocare la lesione di un suo diritto, piuttosto per cercare quantomeno di ridimensionare gli effetti dell’espropriazione e proteggere anche le sue esigenze.

Quanto ai riferimenti normativi, non è stato facile per il legislatore inserire la disciplina di questo particolare istituto. Troviamo tracce normative all’interno del d.lgs. 267/2000 contenente il caso di occupazione d’urgenza di immobili per la realizzazione di opere pubbliche, ma si sentì l’esigenza di introdurre un testo unico, che arrivò con il D.P.R 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), rivisitato poi dalla legge 290/2003. Il testo unico abrogò centinaia di leggi e discipline sparse, lasciando in vita una sola fonte. Secondo il TU, oggetto dell’espropriazione possono essere: beni immobili e diritti relativi a tali beni; beni appartenenti al Demanio pubblico, previa sdemanializzazione; beni destinati al culto, previo accordo con le autorità competenti.

L’art. 42 terzo comma, Costituzione Italiana e l’art. 834 del codice civile, stabiliscono che i beni di un privato possono essere espropriati per funzioni di pubblica utilità.

L’espropriazione è sorretta da due principi, quello della legalità, secondo il quale la PA può espropriare beni di proprietà di un privato solo nei casi stabiliti dalla legge, e quello dell’indennizzo, secondo il quale il titolare espropriato deve vedersi versare una somma di denaro da parte dello Stato a titolo di indennizzo, che non sia di carattere meramente simbolico, bensì corrispondente al valore del bene espropriato.

Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali tutela il libero godimento dei beni. L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo circa la violazione di tale convenzione.

Per quanto concerne i tipi di espropriazione, nel nostro ordinamento ne sono stati riconosciuti di tre tipi:

  • Espropriazione totale: si verifica quando un proprietario viene espropriato nella totalità del suo bene;
  • Espropriazione parziale: si corrisponde l’indennizzo solo per la parte espropriata;
  • Occupazione temporanea: l’occupazione dell’immobile o del fondo sono temporanei e durano fin quando non è cessata l’attività della pubblica amministrazione.

Il procedimento espropriativo è invece disciplinato dall’art. 8 del D.P.R. 327/2001. Il decreto di esproprio può essere emanato a condizione che l’opera da iniziare sia prevista nello strumento urbanistico generale, e sul bene da espropriare sia stato disposto il vincolo; che sia stata data la dichiarazione di pubblica utilità; infine che sia stato determinato l’indennizzo.

Subentra una regolare fase istruttoria, ed al termine di questo la fase espropriativa, articolata in due momenti: deposito del piano particolareggiato di esecuzione da parte del soggetto espropriante, emanazione dell’ordinanza prefettizia che determina l’esecutività del piano e la somma da corrispondere a titolo di indennizzo.

Tra diritto di proprietà del singolo e pubblica utilità, dunque, sembra prevalere proprio quest’ultima. D’altronde non c’è nulla da temere, l’indennizzo dovrebbe, in teoria, coprire l’intero valore del bene espropriato, anche se il denaro spesso non tiene conto anche del valore affettivo che può legare un bene al suo legittimo proprietario.

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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