venerdì, Marzo 29, 2024
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Previdenza Forense – Muovere i primi passi

In Italia, l’ente previdenziale presso cui deve essere obbligatoriamente iscritto ogni avvocato che eserciti la professione con carattere di continuità è la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza forense (di seguito, per brevità, “Cassa”).

Alla luce del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa è una Fondazione con personalità giuridica di diritto, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, e non è, quindi, nonostante la natura pubblica dell’attività da Essa svolta, organo della Pubblica Amministrazione, bensì un Ente di diritto privato.
L’art. 1, comma 1, del Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012, approvato con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa il 31 gennaio 2014, ad oggi in vigore, recita: “…l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi…”(1). L’avvenuta iscrizione all’Albo professionale deve essere tempestivamente comunicata alla Cassa Forense da parte dei Consigli dell’Ordine, nonché del Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell’Albo speciale, entro e non oltre 30 giorni dalla delibera con cui la suddetta domanda di iscrizione è stata accettata.

“L’iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della Giunta Esecutiva comunicata all’interessato”(2). È compito del professionista inviare tale domanda, debitamente compilata, agli uffici della Cassa entro l’anno solare successivo a quello nel quale ha raggiunto “il minimo di reddito o il minimo di volume d’affari, di natura professionale, fissati dal Comitato dei Delegati per l’accertamento continuativo della professione”(3). Nel caso in cui la domanda non venga inviata dal professionista entro il suddetto termine, la Giunta Esecutiva provvede all’iscrizione d’ufficio dell’interessato, che sarà tenuto a pagare, oltre alla contribuzione arretrata con gli interessi, una penalità pari alla metà dei contributi arretrati. La Cassa è tenuta, poi, a dare comunicazione dell’avvenuta iscrizione nei suoi registri al professionista.
Ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 576/1980, tutti gli iscritti all’Albo professionale devono obbligatoriamente comunicare alla Cassa con apposito modulo (c.d. modello 5), entro il 30 settembre di ogni anno, sia l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente, sia il volume complessivo d’affari dichiarato ai fini IVA per lo stesso anno, pena sanzioni. Tale comunicazione deve essere inviata anche se in totale assenza di dichiarazione fiscale o partita IVA o anche nel caso in cui il reddito professionale e/o il volume di affari siano pari a zero o negativi. Non sono esentati quindi dall’invio della comunicazione né gli iscritti al solo Albo speciale dei Cassazionisti né i praticanti abilitati iscritti alla Cassa nell’anno precedente a quello della dichiarazione, e lo stesso dicasi anche per gli avvocati che si sono cancellati dagli Albi e per i praticanti che si cancellano dalla Cassa, ma solo per l’anno successivo a quello della cancellazione.

“Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può predisporre modalità di trasmissione della comunicazione secondo le forme ritenute più idonee, a tal fine la Cassa può mettere a disposizione di ogni soggetto tenuto all’invio della comunicazione funzionalità informatiche personalizzate o specifica modulistica…” (4). Quindi, per riassumere, la comunicazione di cui sopra deve essere inviata alla Cassa secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati. Perché ciò si verifichi è necessario presentare apposita domanda cui farà seguito, se accettata, una delibera della Giunta Esecutiva.
Sulla base dei dati contenuti nella comunicazione inviata alla Cassa, il professionista sarà tenuto a versare determinate somme a titolo di contributi previdenziali. Entrando nel dettaglio, esaminiamo ora i vari tipi di contributi:
Contributo soggettivo: di importo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nello stesso anno, come risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF. È, in ogni caso, obbligatoriamente dovuto un contributo minimo soggettivo (a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene ciascun anno adeguato in base al quarto comma dell’art. 8 della legge n. 141/92.
Contributo integrativo: proporzionale al volume complessivo d’affari dichiarato ai fini IVA. Anche qui, a prescindere dal fatturato dichiarato, è comunque dovuto un contributo integrativo minimo, pari al 4% calcolato su un volume d’affari pari a 15 volte il contributo minimo dovuto per l’anno stesso.
Contributo di maternità: annualmente determinato nel suo ammontare dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.lgs. 151/2011. Essendo espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria professionale, detto contributo è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i soggetti pensionati.
In base all’art. 18 della legge n. 576/80, i contributi minimi sono riscossi a mezzo bollettino M.A.V., e possono essere pagati in un’unica soluzione o in quattro rate, mentre le eventuali eccedenze dovute rispetto ai contributi minimi in base al reddito e al volume d’affari dichiarato devono essere versate, a mezzo di conto corrente postale o bancario, per metà entro il 31 luglio di ciascun anno, e per metà entro il 31 dicembre successivo, altrimenti vengono riscosse a mezzo ruoli, con l’aggiunta di interessi e sanzioni per omesso o ritardato pagamento (5)

Sono previste, inoltre, delle agevolazioni fiscali al fine di facilitare l’ingresso nella professione forense:
Se l’iscrizione alla Cassa decorre da prima del compimento dei trentacinque anni, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa.
Non si è tenuti a versare il contributo minimo integrativo per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, purché si resti iscritti all’Albo. Nel caso in cui, poi, l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento dei trentacinque anni, per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà (per quanto sia sempre dovuto il contributo integrativo minimo).
I contributi minimi soggettivo ed integrativo non devono essere più versati dall’anno solare successivo a quello in cui si è maturato il diritto a pensione di vecchiaia.
A partire dal 2013, è data facoltà, ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF di misura inferiore ad € 10.300, di versare metà del contributo soggettivo minimo obbligatorio dovuto per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi (pure restando la possibilità di integrare di propria sponte il versamento). Tuttavia, nel caso si decidesse di avvalersi di tale facoltà, il periodo di contribuzione riconosciuto in luogo dell’intero anno sarà di soli 6 mesi, e ciò sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.6
Entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta iscrizione alla Cassa, è possibile, per gli iscritti agli Albi, ottenere la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, ma solo fino ad un massimo di cinque anni dalla data della Laurea (…con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato…)7.
I soggetti iscritti agli Albi che, al momento dell’iscrizione presso la Cassa, avevano già compiuto i quaranta anni, in presenza di tutte le condizioni richieste (compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ) possono, pagando in unica soluzione, entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, una speciale contribuzione “pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi”(8), ottenere che, per quanto riguarda le pensioni indiretta, di inabilità o di invalidità, l’iscrizione alla Cassa venga considerata come antecedente al compimento dei quaranta anni. In merito, invece, alle pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali viene effettuato il pagamento di cui sopra valgono solo per completare l’anzianità minima necessaria per acquistare il diritto alla succitata pensione.
Si osserva, infine, che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012, nel caso in cui l’iscritto si cancelli da tutti gli albi forensi per qualsiasi causa, la cancellazione dalla Cassa viene eseguita d’ufficio dalla Giunta Esecutiva. Lo stesso iscritto può presentare domanda (su specifico modulo da inviare all’ufficio preposto dell’Ente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) per ottenere la cancellazione dalla Cassa.

Fonti:

 1-   “Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012”
2 – art. 22 della legge n. 576/80 (disponbile qui )
3 – art. 22 della legge n. 576/80
4 -art 12, comma 1, Regolamento dei contributi approvato con delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 26/06/2015, approvato con decreto Ministeriale del 21/06/2016
5-  art. 18, comma 6, Legge n. 576/80”
6-  art 9 Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012
7-  art 3, comma 1, Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012
8 – art 4, comma 1, Regolamento di Attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della l. n. 247/2012

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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