giovedì, Marzo 28, 2024
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Principi civilistici sul diritto al sepolcro

L’aspetto relativo alla sorte delle spoglie mortali del defunto risultava di grande interesse già per il diritto romano, il quale conosceva una “actio de sepulchro”, od  anche “actio sepulchri violati” (“azione per la violazione del sepolcro”), esperibile, appunto, contro chi violasse il sepolcro o la sepoltura altrui per inumarvi una persona estranea (ed a maggior dimostrazione dell’importanza del tema, tale azione, se non esperita dal proprietario del sepolcro, diveniva actio popularis, esperibile da chiunque perché diretta alla tutela di un interesse generale, pubblico o privato).

 Oggi, all’interno del Regolamento di Polizia Mortuaria, il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 90 ss, trova la sua fonte un cd. “diritto al sepolcro”, definito dalla dottrina[1]come un “diritto al plurale”, cioè comprensivo, in realtà, di una serie di diritti soggettivi molto diversi fra loro.

 In via preliminare, va riconosciuta l’esistenza di un diritto al sepolcro “in senso stretto”[2], consistente nel diritto alla costruzione di una cappella funeraria od similia: simile diritto sorge al momento del rilascio di una apposita concessione amministrativa da parte del Comune di competenza e costituisce un vero e proprio diritto di superficie tra il privato e la Pubblica Amministrazione, limitato da un vincolo di destinazione e per la sua durata (limitata a 99 anni salvo rinnovazione) viene assimilato al diritto di superficie che la P.A. rilascia al fine di costruire gli alloggi di edilizia popolare. L’autonoma esistenza di questo diritto soggettivo è stata anche espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza[3], secondo la quale: «il diritto sul sepolcro già costruito è un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di trasmissione “inter vivos” o di successione per causa di morte, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa con natura traslativa – di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale – che, in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può essere revocata dalla p.a. nell’esercizio di un potere discrezionale che determina l’affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo».

 Di là dal diritto alla costruzione del sepolcro, il novero dei diritti in parola, è principalmente costruito intorno ad un diritto “primario” ed uno “secondario” al sepolcro.

Veniamo in primo luogo a considerare il contenuto – anch’esso piuttosto vario – del diritto cd.  “primario” al sepolcro: tale deve essere inteso come il diritto ad essere seppellito (ius sepulchri) o a seppellire altra persona (ius inferendi mortuum in sepulchrum) in un determinato manufatto funerario, e può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito od oneroso, per atto inter vivos  o mortis causa.

A sua volta, poi, il diritto primario al sepolcro può essere suddiviso ulteriormente in diritto al sepolcro familiaree al sepolcro ereditario: mentre, il diritto ad essere seppelliti nella cappella o nel sepolcro familiare sorge iure proprioin capo ai familiari del de cuiuse proprio in ragione dell’appartenenza allo stesso gruppo familiare, il diritto al sepolcro ereditario sorge iure hereditatis, e cioè dalla qualità di erede rispetto al disponente-de cuius (con la ulteriore conseguenza che tali eredi, subentrando nella posizione giuridica del disponente relativa alla disponibilità del sepolcro pro quota hereditatis, potranno a loro volta disporne a favore di soggetti anche estranei, pur nei limiti della loro quota).

Anche relativamente al sepolcro familiare, tuttavia, si ritiene possibile che il testatore modifichi il novero dei soggetti a cui il diritto verrà trasmesso, con l’unico limite di rispettare il criterio di consanguineità.  A tal proposito, in dottrina è stato posto il dubbio se nel silenzio del titolare del diritto, lo stesso spetti anche al coniuge dello stesso. In risposta a tale quesito, e con il sostegno della giurisprudenza di merito[4], si afferma che in assenza di una diversa volontà del fondatore, accedono al sepolcro familiare i discendenti in linea maschile dello stesso, le mogli di questi e i discendenti in linea femminile nubili, mentre sono escluse le discendenti in linea femminile coniugate, le quali accederanno al sepolcro dei loro mariti.

Ad ogni modo, non va dimenticato che l’aspetto più importante è quello relativo alla volontà del testatore, il quale può, attraverso un apposito atto di fondazione, ampliare o ridurre l’ambito entro il quale va inteso il novero familiare.

Infine, con la morte dell’ultimo componente della cerchia familiare, estinguendosi il gruppo degli aventi diritto iure proprio, il sepolcro sarà assegnato iure hereditatis.

 Da ultimo, deve essere osservato come, a norma dell’art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria, sia previsto che: «può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, []». Emergono così due ulteriori possibili destinatari della disposizione del diritto, oltre ai familiari e agli eredi del disponente: il convivente o la persona che abbia acquisito particolari benemerenze.

 Quanto poi alla disponibilità (anche pro quota) del sepolcro da parte del suo titolare, la dottrina prevalente ritene che, in assenza di uno specifico divieto legislativo, il diritto ad essere seppellito all’interno del sepolcro possa essere trasferito liberamente dal suo titolare ad altro soggetto alla condicio iuris del rilascio da parte dell’autorità amministrativa di apposita voltura o di una nuova concessione comunale a favore del cessionario.

 Per quanto attiene al diritto secondario al sepolcro, questo si caratterizza come la facoltà di accedere al luogo di sepoltura in occasione delle ricorrenze, nonché di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o alla lesione della memoria delle persone ivi seppellite. A tale diritto si ritiene applicabile la normativa codicistica a tutela del nome o dell’immagine altrui, e viene considerato  diritto personalissimo dell’individuo[5].

 Nel novero dei plurimi “diritti” al sepolcro, infine, anche è possibile includere il cd. ius nomini sepulchri (ovvero il diritto del fondatore di apporre il proprio nome al sepolcro) ed lo ius eligendi sepulchrum, il diritto del testatore a scegliere le modalità e il luogo della propria sepoltura o cremazione, che, ove il defunto non ne abbia disposto, spetta ai congiunti più stretti  dello stesso. (si ritiene che queste ultime disposizioni siano tra le poche a poter essere oggetto di mandatopost mortem[6]).

[1]    G. MUSOLINO, Il diritto al sepolcro: un diritto al plurale, in Riv. Not. 2001, p. 471 ss.

[2]    L. GENGHINI, C. CARBONE, Le successioni per causa di morte, II, Napoli, 2019, p. 1059.

[3]    Cass. Civ. 30 maggio 2003, n, 8804, in Giust. Civ. Mass., 2003, 5.

[4]    In particolare: TAR Veneto, sent. n. 3074, 26 settembre 2006.

[5]    P. PERLINGIERI, Il diritto nella legalità costituzionale, Napoli, 1984 p. 399 ss.

[6]    L. GENGHINI, C. CARBONE, Le successioni per causa di morte, II, cit., p. 1065.

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