giovedì, Aprile 18, 2024
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I principi fondamentali della WTO

La World Trade Organization (WTO) è l’Organizzazione internazionale alla quale è demandata la funzione generale di disciplinare e liberalizzare il commercio internazionale; fu istituita per colmare le lacune normative e procedurali emerse nel sistema del GATT che disciplinava e regolamentava il regime degli scambi e delle tariffe commerciali internazionali.

La fragilità di questo sistema ha condotto a pratiche non sempre limpide e virtuose degli Stati, i quali cercavano sempre più spesso se non di violarlo o, quanto meno, di eluderlo nella regolamentazione della materia commerciale tramite l’adozione di altri strumenti di diritto internazionale quali: accordi preferenziali, bilaterali e multilaterali che costituivano deroghe al principio generale del trattamento della nazione più favorita.

La ratifica degli accordi presi durante l’Uruguay Round condusse alla firma dell’Accordo istitutivo della WTO a Marrakesh il 15 aprile 1994; tale accordo è quasi interamente dedicato all’architettura istituzionale e alle funzioni dell’Organizzazione, rimandando alla disciplina multilaterale materiale tramite la tecnica del “single undertaking approach”, che racchiude in un unico pacchetto negoziale l’insieme degli Accordi. I principali accordi multilaterali sono: il GATT (General Agreement of Tariffs and Trades), il GATS (General Agreement on Trade in Services), il TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), DSU (Dispute Settlement Understanding), e il TPRM (Trade Policy Review Mechanism).

L’Organizzazione costituisce altresì un foro per i negoziati commerciali multilaterali tra gli Stati membri. Specularmente gli Stati s’impegnano a garantire una massima trasparenza delle loro politiche e dei loro atti di modo che la loro disamina da parte dell’Organizzazione possa essere semplice ed immediata. Questo mira a creare un sistema stabile e prevedibile sia per i Membri sia per l’Organizzazione stessa. Tutto ciò avviene tramite una intensa attività negoziale che ha portato a regolamentare in modo specifico ogni settore rilevante del commercio internazionale.

Esistono diversi principi che guidano l’azione della WTO, i quali devono distinguersi a seconda del settore di disciplina materiale in cui dispiegano i propri effetti, ma ciò non toglie che esistono dei principi che guidano l’intera azione dell’Organizzazione, e per questo hanno vigore in tutti i campi di disciplina materiale. Tali principi calati nella disciplina materiale, hanno una diversa rilevanza ed un diverso significato.

Il principio di non discriminazione

Il principio di non discriminazione rappresenta il principio cardine che, direttamente ed indirettamente, vieta trattamenti preferenziali senza che gli stessi vengano accordati a tutti i membri dell’Organizzazione.

Questo principio si articola in due aspetti: quello interno, che prende il nome di “trattamento nazionale”,  impone che i prodotti importati, ricevano lo stesso trattamento di quelli prodotti all’interno della nazione, almeno dopo che gli stessi siano entrati nel mercato e la sua disciplina si rinviene nell’Accordo Istitutivo della WTO, nell’Art. 3 GATT, nell’Art. 17 GATS ed ex Art. 3 TRIPs, di modo tale che risulti applicabile rispettivamente: al settore delle merci, dei servizi e della proprietà intellettuale, anche se la disciplina è differenziata a seconda del settore di riferimento. Il principio del “trattamento nazionale” si applica solo quando un prodotto, un servizio o un elemento di proprietà intellettuale è entrato nel mercato. Pertanto, l’imposizione di dazi doganali su un’importazione non è una violazione del trattamento nazionale, anche se i prodotti di produzione locale, non pagano una tassa equivalente.

L’aspetto esterno che prende il nome di “trattamento della nazione più favorita”, che obbliga “uno Stato a riconoscere a ciascuno Stato membro, immediatamente ed incondizionatamente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualunque altro Stato”. I vantaggi, i favori, i privilegi e/o le immunità, concessi da uno Stato membro ad un altro devono essere estesi a tutti gli altri Stati membri, di modo tale che non venga effettuata una discriminazione a seconda del partner commerciale. La relativa disciplina è rinvenuta nell’Accordo Istituivo della WTO, nell’Art. 1 del GATT, nell’Art. 2 del GATS e nell’Art. 4 del TRIPs, anche se ogni Accordo prevede una diversa disciplina. Tra le due articolazioni del principio di non discriminazione, questo è quello che soffre di alcune eccezioni, ma solo a condizioni rigorose e disciplinate dagli Accordi stessi. Il principio della “nazione più favorita” si esplica nel senso che, ogni volta che uno Stato rimuove un ostacolo agli scambi o si apre ad un mercato, deve farlo per gli stessi prodotti o servizi provenienti da tutti i suoi partner commerciali sia ricco o povero, debole o forte.

Il principio di graduale liberalizzazione del commercio attraverso la negoziazione

La riduzione delle barriere commerciali è uno dei mezzi più efficaci per incoraggiare e liberalizzare il commercio. Le barriere citate negli Accordi comprendono non solo i dazi doganali, ma anche le misure equivalenti. Dalla creazione del ‘GATT nel 1947 ci sono stati otto round di negoziati commerciali. Un nono round, nell’ambito dell’Agenda di sviluppo di Doha, si è concluso nel dicembre 2013 con l’Accordo di Bali.

In un primo momento i rounds si sono concentrati sulla riduzione delle tariffe (dazi doganali) sulle merci importate. A seguito dei negoziati, nella metà degli anni ’90 le tariffe dei paesi industrializzati sui prodotti industriali erano scese costantemente a meno del 4%. Dal 1980, i negoziati si erano ampliati per coprire le barriere non tariffarie sui beni, e aprirsi ai nuovi settori: quello dei servizi e della proprietà intellettuale. L’apertura dei mercati può essere utile, ma richiede anche una puntuale regolamentazione. Gli accordi WTO consentono ai Membri di introdurre modifiche graduali, attraverso la “progressiva liberalizzazione”. Ai PVS (Paesi in Via di Sviluppo) è dato di solito più tempo per adempiere agli obblighi derivanti dagli Accordi.

Il principio di leale concorrenza

La WTO è un sistema di regole dedicate all’apertura di mercati e alla creazione di una concorrenza equa e non falsata. Tale principio è realizzabile solo tramite il corretto funzionamento dei due principi precedenti, in quanto rappresenta il risultato dell’azione della WTO. Anche se ciò può sembrare un controsenso, per garantire la vigenza di tale principio, sono previste delle eccezioni ai principi precedenti, come ne sono testimoni la materia delle tariffe, con i cd. dazi anti-dumping e delle sovvenzioni Statali.

I principi che guidano l’azione della WTO, nel perseguimento dei fini per i quali è stata istituita, sono completati da una disciplina cd. “materiale” che spazia su quasi ogni settore del commercio. Infatti l’Accordo Istitutivo della WTO è accompagnato da altri Accordi, i cd. Allegati, i quali possono essere di due tipi:

a) Accordi plurilaterali per i quali non è stato raggiunto il consenso di tutti i Membri dell’Organizzazione, ma che alcuni di questi hanno ritenuto di sottoscriverli. Questi Accordi, che non vincolano tutti gli Stati membri dell’Organizzazione, sono oggetto di discussione in dottrina riguardo la loro effettiva portata e la loro vincolatività.

b) Accordi multilaterali che entrano direttamente ed automaticamente a far parte del sistema della WTO tramite la tecnica del single undertaking approach, che in base a quanto stabilito dai principi inclusi nel Trattato Istitutivo, testualmente recita: “ogni oggetto della trattativa è parte di un tutto indivisibile e non può essere accettato separatamente. Niente è concordato finché non c’è un accordo su tutto”. Gli Accordi che rientrano sotto questa categoria sono i più importanti in quanti delineano una disciplina omogenea alla quale tutti i Membri sono tenuti ad attenersi.

In definitiva si può affermare che i principi che guidano l’azione dalla WTO, nell’esercizio dei propri poteri e nel il perseguimento dei fini per i quali è stata istituita, siano allo stesso tempo criteri e parametri di valutazione circa l’efficacia e dell’efficenza dell’azione dell’Organizzazione.

Francesco Visone

Classe 1991. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II con tesi di laurea in Diritto del Commercio Internazionale. Consegue nel 2016 un Master in International Business. Collabora con una società di consulenza per la quale si occupa della compliance e della governance dei processi di internazionalizzazione delle imprese e degli investimenti diretti esteri. Svolge la pratica forense presso diversi studi legali che si occupano, tra l'altro, di diritto civile, commerciale e societario, sia nazionale sia internazionale. Appassionato di mercati finanziari e finanza internazionale, con particolare riguardo ai contratti derivati. La passione per l'orologeria lo ha portato a fondare con altri e gestire una startup che si occupa del settore.

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