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Principio di trasparenza: tra diritto di accesso ed imparzialità

principio di trasparenza

Il principio di trasparenza generalmente riconosciuto come cardine del diritto generale, all’interno del processo amministrativo riveste, anche, una garanzia per i cittadini.
Il sostantivo è il risultato dell’evoluzione del verbo latino “trans” parere, lasciar vedere o meglio ancora conoscere. Il suo uso all’interno del diritto processuale amministrativo, infatti, si collega alla conoscenza degli atti della P.A. da parte dei cittadini. Questi ultimi godendo di tale diritto possono prender visione dei criteri utilizzati per la formazione degli atti e delle scelte di linea amministrativista adottate dalle Pubbliche amministrazioni locali.
La legge n°15 del 2005 è l’atto introduttivo di tale principio. Essa, però, non si è fermata alla sola dicitura ma ha istituito la possibilità di prender visione anche delle “ragioni e giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo”. Esso appare come un controllo, da parte del cittadino, sul concreto esercizio del potere pubblico. Nella visione soggettiva, però, viene, almeno la mente del legislatore così lo ha immaginato, utilizzato come “percezione della realtà amministrativa”. Conoscendo i meccanismi ed i criteri di assegnazione, ogni singolo cittadino, può, non solo controllare che vengano esercitati tutti i propri diritti in modo corretto, ma, può, criticamente valutare l’esercizio di tali poteri pubblici.

Dalla sua introduzione esso non è mai stato inteso come elemento solista ma interpretato come principio reggente dello scheletro processuale lo si riscontra in taluni specifici istituti. Ad esempio in quello della comunicazione dell’avvio del procedimento, nel “preavviso di rigetto”, ed in tutte le mansioni del responsabile del procedimento.
Il legislatore del 2009[1] ha, poi, richiesto che tale principio si concretizzasse anche tramite la stesura di un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” da aggiornare annualmente. Tale progetto legislativo è stato creato con l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, di efficienza, e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Responsabile della stesura del Programma è l’organo di indirizzo politico-amministrativo presente nelle P.A.
Oltre questi dati meramente normativi rappresentativi dell’introduzione e dell’operato, la comprensione di tale principio non si può discernere da quello di responsabilità. Infatti, nell’azione amministrativa, i due collaborano e cooperano vivendo assieme. Appartenenti alla stessa logica processuale si integrano per meglio organizzare la comunicazione della P.A. Entrambi hanno come scopo l’esercizio del buon andamento e dell’imparzialità amministrativa.
La materia ricoperta dall’obbligo di trasparenza è vasta ed impetuosa, ma, forse, sono due i “territori” in cui tale principio si è radicato con maggiore prepotenza. Il primo è quello che riguarda gli appalti e l’altro l’accesso agli atti. Due normative di spessore regolano le materie, e la giurisprudenza, spesso, ha scritto e descritto questi momenti processuali come protagonisti indiscussi dell’applicazione di trasparenza e responsabilità.

La normativa sugli appalti [2] impone, chiaramente, un obbligo di pubblicità, preambolo della verifica sull’imparzialità della procedura di aggiudicazione. In materia non mancano riferimenti giurisprudenziali. Il T.A.R. Lombardia, con la pronuncia n° 3383 del 19 luglio 2005, ha considerato illegittimo il mutamento dell’offerta iniziale, in quanto in contrasto con i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio tra i concorrenti. Sono questi, infatti, gli elementi, che secondo la giurisprudenza, garantiscono trasparenza e corretto esercizio del procedimento di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. L’enunciato giurisprudenziale scioglie da qualsiasi vincolo il principio di trasparenza. Il legislatore, nel 2013 con il Decreto legislativo di riordino degli obblighi pubblicitari [3] , persegue la stessa strada ponendo un limite di pubblicità verso i dati personali non pertinenti, sensibili, o non indispensabili. La riflessione che nasce spontanea è quella che riguarda la “soccombenza” del principio di trasparenza solo dinanzi ad un altro principio costituzionale, che evita la pubblicità, quello della riservatezza per causa giusta.

L’altra materia emergente in riferimento al principio di trasparenza è quella del diritto di accesso. Questo ultimo disciplinato dalla Legge n°241 del 1990 prende le forme proprie di un diritto garantista al servizio della cittadinanza. Questa è stata la prima accezione con cui è stato vestito questo principio, ma, probabilmente, è tutt’altro che la più semplice. In questo momento processuale esso è anche legato alla dialettica tra le parti, alla comunicazione, ed alla discovery degli atti. La ratio generatrice è quella di poter mettere a conoscenza la collettività dei “contenuti dell’azione amministrativa” [4]
Sul tema si è pronunciato il Consiglio di Stato. La sentenza n°5 del 5 settembre 2005 ha ben chiarito come “le regole dettate in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico”. L’estensione di questa possibilità rappresenta un’altra garanzia per il cittadino. La conoscenza è basilare per poter instaurare una dialettica prima ed un rapporto di comprensione dopo.

Analizzato come, almeno nelle due arie principali, si muova la trasparenza, possiamo interpretarla, in fine, come un “servizio pubblico” indirizzato al soddisfacimento di bisogni collettivi. Così intesa essa si rilegge anche nei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, imparzialità e parità di trattamento [5]. Con il suo inserimento, inoltre, si è voluto intensificare l’ingresso del cittadino nel mondo processuale e non della P.A.
Garantire e stimolare un continuo ed immediato contraddittorio tra P.A. e cittadino significa non solo gettare le basi per un controllo di merito, ma anche portare l’esercizio dell’azione amministrativa alla portata di qualunque soggetto si senta leso.

[1] Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009
[2] Ultima modifica risalente, in materia specifica, al D.Lgs 50/2016
[3] Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[4] Commento alla Legge del 1990 di A.
[5] Commento al codice, norma sulla trasparenza di A.

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

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