venerdì, Marzo 29, 2024
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Procacciatore d’affari e contratto di agenzia. Riflessioni sulla giurisprudenza

Il codice civile fornisce la nozione di mediatore all’art 1754 come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Affinché, quindi, un soggetto possa considerarsi mediatore è necessario che egli non sia legato ad alcuna delle parti intermediate: la sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto. Il legislatore, non qualificando espressamente come contrattuale la fattispecie in esame, ha lasciato aperto un problema di interpretazione: la figura tipica di mediazione non avrebbe natura contrattuale poiché si tratta di una cooperazione nell’altrui attività giuridica. Tuttavia, esiste anche una mediazione atipica che ha natura contrattuale ed è riconducibile ad un contratto di mandato. Il cd. procacciatore di affare è infatti una figura che agisce nell’esclusivo interesse del preponente anche senza carattere di stabilità.

L’art. 2, comma 1 e ultimo comma, della legge n. 39/1989 prevedono che il mediatore preventivamente all’esercizio dell’attività sia obbligato all’iscrizione di un registro presso la Camera di Commercio e che la mancata iscrizione al ruolo dei mediatori comporti l’inconfigurabilità del diritto alla provvigione (art. 6). Il diritto alla provvigione nasce, inoltre, per essere la sua opera quale concausa della conclusione dell’affare e quindi che essa abbia concorso unitamente ad altri fattori a determinarne la conclusione. (art. 1755 c.c.). (1)
La tesi del mediatore atipico, in un’ottica di contrasto all’abusivismo da parte di persone moralmente e professionalmente inidonee, è stata avallata dalle Sezioni Unite nel 2017 secondo cui, essendo una attività di intermediazione, rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista dall’art. 2, comma 4, legge n. 39/1989 che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione e prevede l’obbligo di iscrizione solo per chi svolga l’attività in modo continuativo e segnatamente su beni immobili. Perciò, con riguardo alle attività relativa a beni mobili di natura non professionale o non continuativa non è necessaria l’iscrizione e resta salvo il diritto alla provvigione secondo le regole del codice civile (Cass. S.U. n. 19161/2017). (2)
Si evince che il mediatore, quindi, si distingue dall’agente in quanto quest’ultimo è obbligato a svolgere attività diretta a promuovere la conclusione dei contratti in una zona determinata per conto del preponente. Il tratto tipico, in questo caso, è l’esistenza di un incarico e la stabilità dello stesso.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. (3)

Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha avuto l’incarico di procurare tali commissioni, mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua volontà. (4)

In conclusione le citate S.U. n. 19161/2017 rendono pacifica la seguente definizione: “Il procacciatore d’affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione; egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell’agente di quest’ultima), che svolge un’attività, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.”

Un caso concreto in via esemplificativa.

Di seguito alcune principali “formule” contrattuali che possono creare fraintendimenti nelle due discipline, le parti (Società Rossi – Società Verdi) e le clausole.

Il Contratto ha per oggetto l’assegnazione, da parte della Società Rossi, dell’attività di realizzazione – tramite la propria struttura e quindi con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio – di contatti con la clientela per sottoporre alla stessa i prodotti ed i servizi offerti dalla Società Rossi e per registrare le eventuali manifestazione di interesse ai detti prodotti e servizi.”
Da ciò si evince che non è richiesta la conclusione del contratto.
Ancora, “Rossi si riserva il diritto di eseguire direttamente e/o di affidare a terzi l’esecuzione del Servizio o servizi analoghi a quelli oggetto del Contratto. Resta inteso tra le Parti, pertanto, che il contratto non comporta per Rossi l’obbligo di avvalersi di Verdi, in via esclusiva o continuativa, per l’esecuzione del Servizio, non impegna Rossi nei confronti della Società in relazione alla quantità, qualità ed entità delle attività oggetto del Servizio che le potranno essere affidate, in conformità a quanto previsto nel Contratto, non limita la sua capacità contrattuale nei confronti di terzi fornitori degli stessi servizi o di servizi analoghi.”
Sul punto, il carattere della stabilità, in virtù del quale l’agente di commercio è tenuto ad esplicare sistematicamente l’attività in virtù delle istruzioni dettategli dal preponente, non si identifica necessariamente con la continuità delle prestazioni che ben potrebbe esservi anche nell’ipotesi del rapporto di procacciamento d’affari, attesa la natura atipica di tale rapporto. Ma in questo caso neppure c’è quest’elemento.
Infine, “la Società Verdi si impegna ad effettuare le attività oggetto del Contratto esclusivamente sulle Liste assegnate dalla Rossi e a detenere e utilizzare le stesse con la massima diligenza. La Società Verdi, nell’espletamento del Servizio si obbliga espressamente, anche per tutti coloro che con la stessa Società collaboreranno ivi compresi eventuali subfornitori se autorizzati per iscritto, ad utilizzare esclusivamente le Liste fornitegli dalla Società Rossi con espresso e specifico divieto di utilizzarle e conservarle in violazione dei termini appositamente indicati. Qualora la Società Verdi utilizzi su autorizzazione della Società Rossi particolari sistemi informatici o telematici, dovrà dare espressa comunicazione con le modalità previste nelle istruzioni ricevute.
Questi elementi esemplificativi non attengono alle istruzioni tipiche del contratto di agenzia, bensì di tratta di istruzioni operative riguardo alle modalità di accesso e gestione.

Per questi motivi il procacciatore in sede di recesso ha diritto alle provvigioni spettanti fino al termine dell’attività ma non ha diritto all’indennità di fine rapporto poiché ne mancano i requisiti, in particolare quelli dell’esclusività e della stabilità/continuatività della prestazione, che invece sono tipici del contratto di agenzia la cui fattispecie è diversa dalla mediazione atipica nella cornice codicistica (1754 ss. c.c.) e legislativa di cui all’ art. 2, comma 4, legge n. 39/1989.

1 –  Legge n. 39/1989 

2 – Corte di Cassazione S.U. n. 19161/2017

3 – Corte di Cassazione n. 20411/2017

4 – In tal senso Cass. 12 maggio 2016, n. 9761, commento in Guida al Lavoro n. 47/2016; Cass. 31 marzo 2016, n. 6264

 

 

 

 

 

 

 

 

Dario Di Stasio

Diplomato al liceo scientifico e laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" all'età di 24 anni discutendo la tesi in diritto del lavoro in tema di licenziamenti e tutele indennitarie. Vincitore delle collaborazioni studentesche part-time A.A. 2014/2015, socio Elsa Napoli e vincitore assegnatario del bando per le attività di tutorato e orientamento A.A. 2017/2018. Ha superato con esito positivo il tirocinio presso il TAR Campania per l'accesso al concorso in magistratura. Ha completato il primo anno di praticantato come consulente del lavoro. Appassionato di diritto tributario, ha approfondito alcune sue branche, dalla finanza decentrata ai sistemi fiscali comparati. Sostenitore del federalismo europeo. E' stato eletto segretario della sezione di Napoli della Gioventù Federalista Europea nel 2017 e ha contribuito alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, edito da Guida Editore. Condivide e sostiene il progetto federalista di Altiero Spinelli volto all'unione politica e fiscale così da eliminare quelle disuguaglianze sostanziali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità anche oltre i confini nazionali.

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