venerdì, Marzo 29, 2024
Litigo Ergo Sum

Il ruolo del Pubblico Ministero nel processo civile

Il pubblico ministero, oltre ad avere l’obbligo di esercitare l’azione penale ex. art 112 Cost, ha un ruolo anche nel processo civile, seppur di minore importanza. L’art. 69cpc, infatti, stabilisce che “il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge”, riconoscendo al PM il potere di azione in casi tassativamente indicati dalla legge. La norma, che estende il fenomeno di legittimazione straordinaria al PM, è pensata per controbilanciare due esigenze: garantire la tutela di situazioni di interesse collettivo per le quali i privati non sempre si attivano e rispettare il principio della domanda, senza derogare alla terzietà del giudice. In questo modo, si affida ad un organo pubblico, distinto dal giudice, il compito di attivare la tutela di alcune situazioni giuridiche di stampo pubblico, in caso di inerzia dei privati. Dunque, il PM, quando viene a conoscenza di fatti che integrino una delle ipotesi in cui può proporre domanda giudiziale, egli deve tendenzialmente porla e, se viene preceduto nella proposta, ha l’obbligo di intervenire, in virtù del suo dovere funzionale di azione, pur non essendogli costituzionalmente imposto.

L’art. 70 distingue due categorie di intervento del PM, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: uno obbligatorio, al comma 1 e 2 e l’altro facoltativo, al comma 3. In quest’ultimo caso, sarà il PM discrezionalmente a decidere se intervenire, laddove rilevi un eventuale interesse pubblico. Nell’ambito dell’intervento obbligatorio, distinguiamo:

-i casi in cui il PM potrebbe proporre la domanda. Se viene preceduto dai privati, è obbligatoria la sua partecipazione al giudizio;

– giudizi sulle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione dei coniugi;

– le cause sullo stato e la capacità delle persone;

– altri casi previsti dalla legge.

Deve, inoltre, intervenire nelle cause dinanzi alla corte di Cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

Nelle ipotesi in cui l’intervento del PM è obbligatorio si verifica un litisconsorzio necessario e l’omessa partecipazione al processo implica la nullità della sentenza da far valere in sede di gravame. Notiamo che si tratta di ipotesi in cui sussiste una rilevanza pubblicistica, tale da richiedere che il giudice sia stimolato a pronunciare, anche quando nessun privato si sia attivato, infatti mentre quest’ultimo ha solo un onere di proporre domanda, il PM ha in senso lato un dovere di azione.

Per quanto riguarda i poteri del pm nel processo, disciplinati dall’art. 72cpc, è chiaro che nelle cause in cui avrebbe potuto proporre azione (pm agente) ha tutti i poteri della parte, sia quando abbia assunto l’iniziativa sia quando sia intervenuto nel processo iniziato da altri. Si è concordi, però, nel ritenere che il PM non possa essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza. Ma quali poteri ha il PM nelle cause che non può proporre?  Ai sensi dell’art. 72cpc, tranne che nelle cause dinanzi alla corte di Cassazione, il pm interveniente “può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti”, cioè può influire sul convincimento del giudice presentando prove, ma non può proporre nuove domande.

È chiaro che il pm agente che propone domanda ha anche il potere di impugnazione ordinaria, non riconosciuto quando ha un mero potere di intervento. Il pm, però, ha a disposizione un mezzo di impugnazione straordinaria, cioè la revocazione ex art. 397cpc. Questa è esperibile chiaramente nei casi in cui il pm è agente ma anche quando è interveniente, se ricorre una di queste circostanze:

1)la sentenza è pronunciata senza che sia stato sentito. Il pm, cioè, non viene messo in condizioni di partecipare. Tuttavia, il vizio non si verifica se gli viene data notizia, ma lui stesso sceglie di non intervenire;

2) la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Da ciò dovremmo dedurre che il pm che interviene nelle cause, non può neanche impugnare con i mezzi ordinari e può solo esperire la revocazione straordinaria ex art. 397cpc, ma ciò è in contrasto con l’art. 72cpc comma 3 che afferma che il pm interveniente può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi, cioè sentenze di scioglimento del matrimonio o sentenze che riconoscono in Italia l’efficacia di sentenze straniere di scioglimento del matrimonio. Questa disciplina è però stata introdotta nel 1950 per controllare l’attività dei giudici in campo matrimoniale. Essendo ancora diffuso il valore dell’indissolubilità del matrimonio, si era contrari a delibazioni di sentenze straniere di annullamento. Quindi, si avvertiva come un disvalore la prassi di alcune Corti d’Appello di delibare sentenze straniere di scioglimento, con il risultato che in cause matrimoniali in cui il PM poteva intervenire ma non aveva potere di azione, non c’era uno strumento per impugnare la delibazione, dato che non c’erano i presupposti per la revocazione straordinaria, né per l’impugnazione con i mezzi ordinari, mancando potere d’azione. Di conseguenza, il legislatore intervenne derogando al principio generale prevedendo che, pur trattandosi di causa in cui il PM aveva solo potere di intervento, poteva anche impugnare. Tuttavia, oggi questa disciplina risulta obsoleta e anacronistica e non viene più applicata, dal momento che negli anni ’70 in Italia è stato introdotto lo scioglimento del matrimonio.

Ilaria Nebulosi

Classe 1995. Diplomata al liceo classico con il massimo dei voti, segue la sua vocazione umanistica iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza nel 2014. Dopo un breve stage a Londra, migliora la sua conoscenza dell'inglese e consegue diverse certificazioni. Appassionata lettrice di romanzi distopici, coltiva la sua passione per la scrittura collaborando con l'area contenzioso di Ius in itinere. Membro attivo di diverse associazioni di giuristi, si impegna con le stesse in iniziative di sensibilizzazione su temi giuridici attuali.

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