venerdì, Aprile 19, 2024
Litigo Ergo Sum

Processo civile telematico: come non incorrere in una c.d. notifica irrituale

Una delle questioni più interessanti del nostro ordinamento processual-civilistico (e fortemente attuale per i suoi intensi collegamenti con il sempre dibattuto processo civile telematico) è sicuramente quella relativa alla c.d. notifica irrituale: tale problematica, invero, ha avuto recentemente un ruolo fondamentale in relazione precipuamente alle pubbliche amministrazioni.

Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito alla progressiva (e sempre maggiore) attivazione del processo telematico nel nostro Paese, giungendo finanche all’obbligo dell’utilizzo delle modalità telematiche per alcune tipologie di atti e di procedimenti.

Proprio in relazione a tale obbligatorietà si pone in rilievo, per quel che qui interessa, l’art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012 che recita e prevede che “al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche […] comunicano al Ministero della giustizia […] entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata […] a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

La disposizione, tuttavia, prevede che, in caso di mancata istituzione o comunicazione del suddetto indirizzo di posta elettronica, le suindicate notificazioni o comunicazioni saranno ugualmente effettuale mediante deposito in cancelleria (cioè come in passato e quindi come normalmente previsto in assenza di processo telematico).

Ebbene, il problema si è posto quando alcuni difensori hanno notificato (e ancora tutt’oggi notificano) i propri ricorsi direttamente nei confronti degli indirizzi di posta elettronica dei difensori delle pubbliche amministrazioni.

E’ chiaro che in questo caso trattasi di notifica irrituale, non avendo, gli Istituti in questione, comunicato alcun (proprio) indirizzo di posta elettronica come previsto dall’articolo 16, comma 12, sopra richiamato.

Ed è ovvio allora come abbia costituito carattere primario la questione secondo cui ci si chiede se la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica costituisca obbligo o facoltà da parte dell’Istituto di pubblica amministrazione (in applicazione della suddetta disposizione).

In tal senso è di recente intervenuta finanche una pronuncia del Tribunale Ordinario di Napoli in merito (Trib. Napoli, 10 sezione civile, sent. n. 2017/25696) che vedeva come parti costituite del relativo processo il Movimento Autonomo Avvocati Telematici e l’I.N.P.S.

La sentenza in questione ha chiarito come dalla lettura della norma suindicata appaia evidente che il legislatore abbia solamente voluto indicare una finalità da conseguire, che non rivestirebbe carattere di immediata cogenza: interpretazione che sarebbe avallata dalla lettera della disposizione che fa riferimento al termine “favorire” le comunicazioni e notificazioni; espressione che escluderebbe la presenza di un vero e proprio obbligo1.

Il Tribunale di Napoli conclude quindi ritenendo che il termine di 180 giorni (entro il quale le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare il suddetto indirizzo) rivestirebbe solo ed esclusivamente carattere ordinatorio e non perentorio.

Nell’attesa di vedersi pronunciare ulteriori Corti in merito, si ritiene allora che i professionisti del diritto debbano orientarsi nel ritenere la notifica in questione come “irrituale” e ritenere legittima esclusivamente la modalità del deposito in cancelleria, in attesa di un’eventuale futura comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte degli Istituti che non vi hanno ancora provveduto (o, tutt’al più, una modificazione della normativa in questione verso una sua effettiva cogenza).

[1] Trib. Napoli, 10 sezione civile, sent. n. 2017/25696.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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