venerdì, Aprile 19, 2024
Di Robusta Costituzione

Processo telematico e da remoto: l’udienza è smart

Anche la giustizia si trova a riscoprire il suo lato smart[1].

L’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha previsto l’adozione di nuovi modelli (anche) processuali che consentono di rispettare le vigenti prescrizioni sulle distanze tra persone oltre che una specifica disciplina in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare. In particolare, la conversione in legge (L. 24 aprile 2020, n. 27)[2], con modificazioni, del decreto- legge “Cura Italia”, agli art. 83, 84, 85 (di seguito artt. 83, 84 e 85) contiene disposizioni volte al rinvio d’ufficio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali (prorogati all’11 maggio), l’adozione di misure organizzative per la limitazione dell’orario e dell’accesso al pubblico agli uffici giudiziari, oltre ad introdurre la trattazione delle udienze che prevedono collegamenti da remoto per il periodo compreso tra il 12 maggio[3] ed il 31 luglio 2020[4].

Tanto premesso, il contributo ha cura, senza alcuna pretesa di esaustività, di dar conto delle modalità effettive circa lo svolgimento delle udienze da remoto, delle specifiche giuridiche e delle criticità sollevate da un punto di vista costituzionale all’applicazione pratica del processo telematico e  “da remoto” per alcuni uffici giudiziari.

Modalità di svolgimento del processo da remoto

Occorre partire dalla diversificazione dei settori della giustizia che si è indicata anche all’interno dei diversi articoli (artt. 83, 84, 85) della L. 24 aprile 2020, n. 27[5]. C’è da precisare che questa separazione tra le giurisdizioni spiega anche la differenza con cui vengono trattati, indipendentemente, i sistemi di accesso alternativi al tradizionale svolgimento delle udienze. Per il settore civile e penale, infatti, è il Ministero di Giustizia che prevede due tipologie di accesso telematico (e da remoto)[6]: l’una in videoconferenza e l’altra mediante trattazione scritta. Per il settore amministrativo vi provvede la Giustizia Amministrativa e per il settore di giustizia contabile provvede il decreto presidenziale della Corte dei Conti.

Di seguito, si analizzerà il disposto dell’art. 83, comma 7, lettere f)[7] ed h)[8] che attiene al settore civile. Sono due le ipotesi richiamate ai fini dello svolgimento delle udienze individuate e regolate con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia[9]. La prima modalità è prevista per soggetti che non siano diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice; la seconda ipotesi, invece, riguarda le udienze in cui è prevista la presenza dei soli difensori. Differente è il regime di svolgimento nelle due ipotesi richiamate. Nel caso in cui non si richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice si ha accesso all’udienza da remoto mediante videoconferenza. Invece, nel caso in cui è richiesta la presenza dei soli difensori, la trattazione viene demandata al deposito “in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, nel termine indicato dal giudice. Quest’ultima appare una opportunità pragmatica fondamentale, a parere di chi scrive, perché, anziché recarsi fisicamente in udienza, a dire verbalmente “mi riporto”, “preciso le conclusioni”, “chiedo la concessione dei termini di legge ex art. …” si provvederà in modo equipollente mediante il deposito della nota telematica. Il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, in vigore dal 1.5.2020, però, ha ulteriormente modificato l’art. 83, lettera f), prevedendo la “presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”, rendendo ulteriormente disorganizzata e sconsigliabile tale modalità, in considerazione dei relativi rischi per eventuali spostamenti del giudice, che potrebbe essere residente in una provincia diversa rispetto a quella in cui svolge la sua attività.

Invito e convocazione delle parti in udienza – Fasi preliminari –

Il giudice emette un provvedimento (decreto), che farà comunicare, con congruo preavviso, dalla cancelleria a mezzo PEC alle parti già costituite, in cui è prevista l’indicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di collegamento per l’udienza da remoto tramite un link, inserito all’interno del provvedimento stesso. Per le parti eventualmente non ancora costituite (si pensi ad esempio all’opposizione a decreto ingiuntivo) vi è una tutela mediante una “richiesta di visibilità” per accedere al fascicolo informatico. Inoltre, se il destinatario del provvedimento dovesse essere raggiunto con modalità diverse da quella telematica (si pensi alla notifica tramite ufficiale giudiziario) si prevede che, nel decreto di fissazione dell’udienza da remoto, si debbano avere espresse informazioni che prevedono, che la parte, nel costituirsi, potrà richiedere l’accesso telematico al fine di visionare i contenuti che la riguardano. Le operazioni della fase preliminare all’udienza da remoto che svolge il professionista si limitano, quindi, al quotidiano controllo della PEC.

Il collegamento all’Udienza da Remoto

Nella mail, insieme al provvedimento di fissazione udienza, si riceve, solitamente un link di collegamento per l’accesso da remoto all’udienza. Qualora il collegamento ipertestuale non dovesse funzionare, la modalità alternativa, che consente l’operatività al collegamento, è quella di copiare ed incollare l’intero testo dell’indirizzo web all’interno del browser che sarà pervenuto con il provvedimento del giudice. Ci si identifica e si attende in sala d’attesa, all’interno di una stanza virtuale. Si è a tutti gli effetti in udienza, dalla propria abitazione o dal proprio studio.

Svolgimento e trattazione dell’Udienza da Remoto

Le udienze possono svolgersi con collegamenti da remoto[10] organizzati dal giudice utilizzando i programmi Skype for Business e Teams attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari[11]. Nella stanza virtuale si compiono diverse attività tra cui l’intervento verbale, l’allegazione documentale e la verbalizzazione. Il giudice, i difensori e le parti, dovranno tenere attivata, per tutta la durata dell’udienza, la funzione video. Il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola agli avvocati o alle parti. È vietata, inoltre, la registrazione dell’udienza. Si dovrà, poi, dichiarare che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati. A conclusione dell’udienza, si stila il verbale in cui si dichiara di aver partecipato personalmente e nel rispetto del contraddittorio attestando, altresì, la regolarità dello svolgimento di tutte le pregresse operazioni; del verbale sarà data lettura oralmente ovvero mediante utilizzo della funzione “condivisione schermo”. È prevista la delega ex art. 14 co. 2 L. n. 247/12[12] in udienza da remoto? Teoricamente si, qualora l’avvocato sia impegnato in altra udienza e in altro collegamento; requisito fondamentale è che al sostituto sia stato comunicato il link di udienza per accedere alla stanza virtuale e che si possa attestare la delega da parte del dominus.

Patologie del processo

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà interrompere l’udienza e rinviarla, facendone dare comunicazione alle parti.

Applicazione pratica negli Uffici giudiziari – criticità e limiti

In attesa della ripresa del normale funzionamento degli uffici giudiziari, molte sono le soluzioni differenziate previste con protocolli e linee guida che hanno adottato i vari capi degli uffici giudiziari[13], in forza di un ampio potere discrezionale che ha comportato una disomogeneità delle regole sul territorio nazionale nonchè un grave pregiudizio per la certezza delle norme processuali. Ancor più considerando che, proprio nei momenti di maggiore sofferenza, la risposta della giustizia deve essere assicurata onde evitare che la eccessiva compromissione dei diritti possa diventare occasione di pericolose derive sociali[14].

Le criticità ed i limiti del processo telematico e da remoto dovrebbero, poi, tenere conto delle specifiche esigenze che contraddistinguono le udienze civili da quelle penali, nonché della particolarità del rito e della materia oggetto del contendere. Di seguito, se ne analizzarà l’applicazione in alcuni Uffici Giudiziari.

  • Giudice di Pace. Davanti il Giudice di Pace non è previsto il processo telematico. I fondamentali principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale non consentono di porre le fondamenta per una diversa gerarchia della funzione giurisdizionale che deve, al contrario, garantire la tutela dei diritti in ogni sede con la stessa efficacia[15]. Per disciplinare lo svolgimento, anche da remoto, delle udienze davanti al G.d.P., devono sollevarsi due problematiche fondamentali. La prima: il G.d.P. utilizza la piattaforma informatica SIGP (diversa da quella dei Tribunali e delle Corti d’Appello c.d. SICID), creata esclusivamente per tale ufficio. La seconda: le parti possono stare, entro certi limiti, nel giudizio civile anche senza un difensore (previsione incompatibile con il processo telematico). Come regolamentare tutto ciò? Orbene, Al fine di rispettare il diritto di azione e di difesa ex 24 Cost. e di tutelare il principio del contraddittorio sarebbe necessario, allo stato, assicurare l’accesso fisico all’Ufficio, fino al giorno dell’udienza, garantendo la salubrità degli ambienti di lavoro. Ulteriore limite si palesa con il coinvolgimento del G.d.P. attraverso l’invio degli atti dal proprio indirizzo di posta elettronica @giustizia.it senza che ci sia il necessario passaggio (certificativo) della cancelleria non assicurando, così, condizioni di validità e conformità legale. A riguardo, si segnala che alcuni Uffici Giudiziari tra cui Firenze[16], Foggia[17], Siena[18] hanno autonomamente adottato provvedimenti in cui è previsto che tutte le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria avvengono, data l’emergenza, solo telematicamente. Oltretutto, i giudici onorari sono impegnati costantemente in udienze indifferibili ed urgenti (ad esempio per le udienze di convalida di trattenimento presso i Centri di Permanenza di Rimpatrio in materia di immigrazione), materia in cui è previsto, attualmente, il videocollegamento.
  • Giudice del Lavoro. Il processo del lavoro ha da sempre una sua specificità e peculiarità caratterizzandosi con tre principi base: oralità[19], immediatezza e concentrazione, tanto che si distingue per la celerità rispetto alla trattazione di altre controversie civili. È, inoltre, per natura e definizione[20] un processo urgente, tant’è che i termini processuali non sono sospesi, neanche nel periodo feriale. Solo per queste considerazioni, il modello del processo telematico, a parere di chi scrive, andrebbe ad alterarne, in parte, le specificità. Davanti il giudice del lavoro si prevede, in ogni caso, che il processo da remoto potrà essere tenuto per tutte le tipologie di udienze[21]. Tuttavia, emergono delle criticità rispetto i vari protocolli adottati dai diversi Uffici Giudiziari che non hanno provveduto a individuare regole chiare, ponendosi alcune difficoltà attuative e uniformità sul territorio nazionale. L’inevitabile proliferazione di protocolli e linee guida ha creato un grave pregiudizio per l’espletamento omogeneo delle attività processuali. Si è accantonata (per ora) l’udienza che è stata sostituita con la trattazione scritta[22]. A Roma[23], come a Napoli[24], per esempio, si sta procedendo all’individuazione delle “cause la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” dichiarandone l’urgenza e disponendo, come previsto dall’art. 83, la trattazione mediante “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Nei provvedimenti adottati da questi Uffici, si rileva che “il mancato deposito di note va inteso come mancata comparizione” che produce “conseguenze di cui all’art. 181 e 309 c.p.c.” (cancellazione dal ruolo ed estinzione!), qualora entrambe le parti non provvedano alla loro redazione. Diverso è l’approccio di Civitavecchia in cui si evidenzia che il mancato deposito delle note “non equivale a mancata comparizione delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e in caso di mancato deposito delle note di udienza da parte di tutte le parti costituite l’udienza verrà rinviata in via ordinaria ad una data successiva. In caso di mancato deposito delle note di udienza da parte solo di qualcuna delle parti costituite, il Giudice procederà alla trattazione cartolare”. Ecco che, non è possibile garantire, con la stessa efficacia e in maniera uniforme, il medesimo grado di tutela secondo i principi costituzionali previsti dagli art. 2, 3, 24 e 111.
  • Giudice Penale. Anche per questo settore non è previsto il processo telematico; esistevano, però, già modalità di videocollegamento[25]. È obiettivamente faticoso immaginare un processo penale, da remoto, nella sua interezza. Le difficoltà sono diverse ed investono questioni normativo-costituzionali, di carattere organizzativo (come problemi di collegamento e supporti tecnici) e relative alla sicurezza e alla segretezza dei dati. Le disposizioni sul processo penale da remoto devono essere orientate al rispetto dei principi delle convenzioni internazionali, dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto contraddittorio e, soprattutto, devono essere limitate al solo periodo di emergenza, anche al fine di evitare eventuali illegittimità In questa direzione si è espresso anche A. Mantovano[26], magistrato e attualmente Consigliere alla Corte di Cassazione, il quale afferma che il “Covid-19 non crea problemi nuovi, ma aggrava quelli esistenti”. Inoltre, l’Unione delle Camere Penali Italiane[27], ha espresso la più ferma ed intransigente opposizione alla smaterializzazione del processo penale affermando che “la fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra i soggetti del processo mina le fondamenta, i principi costituzionali di garanzia e viola, per le modalità previste, le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica”. Un limite ulteriore al processo da remoto arriva anche dal Garante della privacy, che, investito dalla questione, ha richiesto ulteriori chiarimenti al fine di fornire “ogni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale” condividendone la preoccupazione su “l’eventualità che Microsoft possa desumere dai metadati nella sua disponibilità, alcuni dati giudiziari particolarmente delicati”. Una continua mutevolezza legislativa va segnalata da ultimo, poi, con il d.l. n. 28 del 30.04.20[28] che ha modificato la disciplina[29] del processo penale da remoto escludendo la possibilità di celebrare con tali modalità, salvo diverso accordo tra le parti, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. I principi costituzionali del giusto processo e delle garanzie difensive non possono essere compressi da norme liberticide che sono state adottate solo durante questo periodo emergenziale e, si auspica, che non potranno tradursi in regola ordinaria.
  • Cassazione. Con la conversione in legge[30] del decreto-legge “Cura Italia” e del d.l. n. 28/20 si è aperta la possibilità dell’utilizzo del processo telematico anche davanti la Cassazione, con l’introduzione dell’art. 11-bis. È previsto che, sino al 31 luglio 2020 “il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Telematicamente dovranno essere assolti anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato. È da sottolineare che la previsione del deposito telematico davanti la Cassazione sarà limitato nel tempo ovvero sia dall’entrata in vigore della legge e fino al 31 luglio 2020 e solo una possibile alternativa. Il remoto, poi, irrompe anche in Cassazione, pur se solo in questa sede il difensore – a differenza del merito – è legittimato a chiedere di discutere di persona. E perfino nelle camere di consiglio, poiché, ai componenti del collegio è consentito di “riunirsi” per decidere sui ricorsi stando ciascuno in una sede diversa, determinando disservizi in tutta Italia, col ricorso a rimedi fai da te (per es. precari collegamenti whatsapp), in sostituzione del sistema indicato dal ministero della Giustizia[31].

Concludendo, il sistema del processo da remoto rappresenta una modalità che consentirà di evitare di arrivare alla ripresa con l’accumulo di un arretrato procedimentale che sarebbe foriero di rallentamenti e conseguenze per l’utenza, tutta. Grazie all’applicazione da remoto si potrà evitare che la giustizia, già fortemente penalizzata, sia totalmente paralizzata vieppiù in un momento in cui i diritti della persona stanno subendo un forte affievolimento per i continui provvedimenti restrittivi[32].

È auspicabile, allo stesso tempo, una riforma per l’attuazione uniforme delle regole processuali da applicare su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei codici di rito e dei principi costituzionali.

La speranza è che, in tempi brevi, lo strumento del processo telematico possa applicarsi alla maggior parte degli Uffici Giudiziari. Certamente, per alcuni settori nevralgici potrà rappresentare una valida alternativa sempre che i criteri da seguire per lo svolgimento delle attività siano compatibili con il rispetto delle peculiarità dei processi e con i principi generali dell’ordinamento.

 

 

 

 

[1] L. Izzo, Coronavirus, udienze da remoto: le linee guida del Csm, consultabile al seguente link: https://www.studiocataldi.it/articoli/37871-coronavirus-udienze-da-remoto-le-linee-guida-del-csm.asp

[2] L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020, consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg, ulteriormente modificata dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg

[3] Così modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, mediante art. 3.

[4] Ibidem

[5]L. 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020, consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg, ulteriormente modificata dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg

[6] Per un video sulla simulazione di udienza da remoto: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KYO9z5x9EbU&feature=emb_logo

[7] Si riporta testualmente: f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

[8] Si riporta testualmente: h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

[9] Provvedimento del DGSIA del 20/03/20 consultabile al seguente link: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/681053/provvedimento_organizzativo_dgsia+%2820-3-2020%29.pdf/7e1f5b06-5b64-42a1-91fa-7a1f2e7c0113

[10] Per una disamina completa v. Proposta di Protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto –  art. 83 lett. f) D.L. 18/2020, del CNF, al fine di  favorire modelli uniformi su tutto il territorio nazionale consultabile al seguente link:  https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Protocollo+per+udienze+civili.pdf/56847321-9706-4347-a14b-2c9bcee3a089

[11] prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020.

[12] Consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/18/13G00018/sg

[13] Secondo l’art. 2, D.L. 8 marzo 2020, n. 11 i capi degli uffici giudiziari “possono adottare le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, sentita l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti”.

[14] Documento dell’Organismo Congressuale Forense sulle udienze da remoto ex art. 83 del D.L.17 marzo 2020 n.18, consultabile al seguente link: http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2020/04/Documento-OCF-per-processo-da-remoto.pdf.pdf

[15] Documento dell’Organismo Congressuale Forense, op.cit.

[16] Provvedimento Presidente del Tribunale di Firenze consultabile al seguente link: http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2020/04/Decreto_n._57.pdf

[17] Per consultare i vari provvedimenti adottati: https://ordineavvocatifoggia.it/coronavirus/

[18] Provvedimento del Presidente del Tribunale di Siena consultabile al seguente link:

[19] Per tutti, v. Chiovenda, sul principio di oralità inteso come «rapporto immediato tra giudici e le persone, le cui dichiarazioni sono chiamati ad apprezzare; significa razionale contemperamento dello scritto e della parola come mezzi diversi di manifestazione del pensiero» Riforma del processo civile [1911], in Saggi di diritto processuale civile, III vol., 1993, p. 296 e Vocino, alla voce oralità in Diritto Processuale Civile, Enciclopedia del Diritto, XXX, Milano, 1980, p. 595 in cui si legge “Mentre il processo scritto si può tranquillamente svolgere a distanza dal giudice che dovrà pronunciare la sentenza, senza nemmeno incontrarlo, (…), nel processo orale questo distacco è per definizione inconcepibile (…); un processo si dirà dominato dal principio di oralità quando tutto ciò in cui esso consiste o che lo compone venga offerto e s’evolva al cospetto e con la partecipazione dell’organo stesso ordinato a rendere la decisione”.

[20] C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, III, I procedimenti speciali, l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita, XXIV ed. 2015, p. 201 e ss.

[21] tranne che per le udienze in cui si prevede il coinvolgimento di ulteriori soggetti (prova testimoniale e interrogatorio delle parti).

[22] Per una approfondita analisi sul rito del lavoro e la trattazione scritta v, per tutti, S. Casciaro, in Brevi note sull’udienza c.d. a trattazione scritta nel rito del lavoro  (ART. 83, CO. 7 LETT. H), D.L. 18-2020) consultabile su magistraturaindipendente.it al seguente link  https://www.magistraturaindipendente.it/brevi-note-sulludienza-cd-a-trattazione-scritta-nel-rito-del-lavoro-art-83-co-7-lett-h-dl.htm

[23] Per esempio, v. Protocollo VI sez. civ. Trib. Roma: https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-COA-Tribunale-Sesta-sezione-approvato-dal-Consiglio.pdf

[24] https://www.coanapolinord.it/protocollo-di-intesa-per-la-trattazione-delle-udienze-civili-con-le-modalita-telematiche/

[25]V. art. 146-bis del c.p.p., partecipano a distanza al dibattimento i detenuti in carcere per reati di criminalità organizzata e terrorismo e le persone ammesse a programmi o misure di protezione.

[26] A. Mantovano, Ma il Remoto no! – Visto dal giudice, consultabile al seguente link: https://www.centrostudilivatino.it/ma-il-remoto-no-visto-dal-giudice/

[27] https://www.camerepenali.it/

[28] D.l. 30 aprile 2020, n. 28 recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche’ disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” consultabile al seguente link:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg

[29] introdotta con la L. n. 27 del 2020 di conversione del d.l. n. 18 del 17.03.20, e poi modificata con il d.l. n. 20 del 2020

[30] L. 24 aprile 2020, n. 27, cit.

[31]A. Mantovano, Ma il Remoto no!, cit.

[32] Sul tema delle restrizioni delle libertà fondamentali v. https://www.iusinitinere.it/la-graduale-limitazione-dei-diritti-e-delle-liberta-fondamentali-nella-stagione-del-coronavirus-26470

 

Fonte immagine:

https://i1.wp.com/www.fisco7.it/wp-content/uploads/processo-tributario-telematico.jpg?fit=1200%2C720&ssl=1

 

 

 

Lascia un commento