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Proposta di Legge: “Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet”

La proposta di Legge “Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet” è stata presentata il 13 marzo 2019. Il testo, pubblicato il 17 luglio 2019 sul sito della Camera, si compone di 9 articoli e sarebbe finalizzato a “a contrastare ogni forma di violazione della dignità della persona, anche minorenne, nella rete internet, mediante l’introduzione di misure preventive e sanzionatorie, nonché di regole deontologiche e di sistemi di certificazione applicabili ai trattamenti di dati personali svolti dai gestori dei siti internet“, come si legge nel comma 1 dell’art. 1.

Inoltre, proseguendo nella lettura del comma 2 dello stesso articolo, si legge che “Ai fini della presente legge, per gestore del sito internet si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, nella rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito.

Come si legge in apertura della proposta:

[…] le misure introdotte consentono di realizzare il miglior equilibrio possibile tra interessi suscettibili di confliggere: esigenze di tutela della persona (soprattutto se minorenne), libertà di espressione e manifestazione del pensiero (sempre più esercitata nella rete internet) e libertà di iniziativa economica dei gestori delle piattaforme digitali.

Infine, segnaliamo, tra gli altri, la previsione contenuta nell’art. 4. Tale disposizione introdurrebbe, all’interno del codice penale, l’art. 612ter rubricato “Diffusione di immagini o di video privati sessualmente espliciti”, al fine di disciplinare le fattispecie del sexting e del revenge porn[1]. Di seguito il testo integrale:

«Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti). –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti senza il consenso delle persone ivi rappresentate.

Alla pena di cui al primo comma soggiace il soggetto che, venuto in possesso in qualsiasi modo delle immagini o dei video di cui al medesimo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla per- sona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell’unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.

Se dai fatti di cui al presente articolo deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata fino alla metà:
a) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di
cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) se l’acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all’insaputa della vittima.

Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzate, acquisite o comunque detenute in occasione di rapporti o di incontri, anche occasionali.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. ».

 

[1] Per approfondire l’argomento v. Antonio Esposito, Il Revenge Porn ex art. 612 ter c.p. ed il d.d.l Codice Rosso, Maggio 2019, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/il-revenge-porn-ex-art-612-ter-c-p-ed-il-d-d-l-codice-rosso-20748; Antonio Esposito, Art. 617 septies c.p.: diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, Aprile 2019, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/art-617-septies-c-p-diffusione-di-riprese-e-registrazioni-fraudolente-19936; Alessia Di Prisco, Sexting e Revenge Porn: tutela delle vittime secondo l’ordinamento italiano, Febbraio 2017, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/sexting-revenge-porn-tutela-delle-vittime-secondo-lordinamento-italiano-1093

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