giovedì, Marzo 28, 2024
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Protezione internazionale: le novità del decreto sicurezza

Non v’è chi, negli ultimi giorni, non abbia sentito parlare del cd. Decreto Sicurezza dell’attuale Ministro degli Interni, Matteo Salvini.

Lo schema di decreto legge[1], approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 settembre e firmato il 4 ottobre dal Presidente della Repubblica, si compone di tre titoli: il primo, relativo alla materia del rilascio di speciali permessi di soggiorno e alla protezione internazionale; il secondo, ha ad oggetto la materia della sicurezza pubblica ed il contrasto al terrorismo; il terzo, si occupa della gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Ebbene, per quel che concerne la protezione internazionale, occorre ricordare che il decreto si fa largo in una materia già di recente disciplinata ad opera del decreto legge 13/2017, anche noto come Decreto Minniti[2].

Il nuovo testo, che si ripromette di essere una pronta risposta alle avvertite esigenze di contenimento dell’immigrazione clandestina e di salvaguardia della sicurezza pubblica, presenta non pochi elementi di novità rispetto alla previgente disciplina, dei quali è opportuno dar atto pur senza alcuna pretesa di completezza.

Innanzitutto, è bandito ogni riferimento al generico rilascio del permesso di soggiorno per “motivi umanitari”, sostituito dalla puntuale previsione di alcuni “casi speciali” che legittimerebbero il rilascio del  permesso: grave sfruttamento lavorativo o violenza domestica, necessità di cure mediche, provenienza da Paesi che versano in condizioni di contingente ed eccezionale calamità tali da non consentire il rientro in sicurezza, compimento di atti di particolare valore civile.

Il termine massimo di trattenimento dello straniero all’interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR)[3], quali strutture che sorgono al precipuo scopo di colmare il vuoto temporale intercorrente tra l’accertamento della condizione che richiede il rimpatrio e l’effettiva espulsione dello straniero, è raddoppiato, passando da 90 giorni a 180 giorni.

E’, inoltre, prevista la possibilità di trattenere i richiedenti asilo nei cd hotspot, per un massimo di 30 giorni, al fine di procedere con gli accertamenti che si rendono necessari in ordine all’identità e alla cittadinanza degli stessi.

Ancora, il decreto, nell’ottica di prevenire comportamenti illeciti da parte dei richiedenti asilo, prevede un consistente ampliamento del novero dei reati che portano al diniego dell’istanza di asilo avanzata e alla revoca della protezione, qualora già concessa. Quest’ultimo punto, oggetto di un puntuale confronto con il Quirinale,  è stato in parte modificato: non è più prevista l’automatica revoca della protezione, essendo invece ammissibile un riesame della posizione dello straniero denunciato.

Il sistema di accoglienza (SPRAR) ed il suo carattere virtuoso vengono notevolmente ridimensionati: non saranno più ammessi i richiedenti asilo, i rifugiati e i destinatari di altre forme di protezione umanitaria, ma solo i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati. Inoltre, i beneficiari del permesso di soggiorno valido per sei mesi e funzionale alla richiesta di asilo, non potranno più beneficiare della iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Infine, la Commissione territoriale può sospendere l’esame della domanda di asilo, con conseguente obbligo per lo straniero di lasciare il territorio nazionale, nell’ipotesi in cui sia stato sottoposto a procedimento penale per reati per i quali la eventuale condanna definitiva comporterebbe la revoca della protezione internazionale, oltre che rigettare la domanda in caso di condanna definitiva per i medesimi reati.

Pertanto, ferma la raccomandazione del Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, volta al rispetto dei principi costituzionalmente presidiati in ordine ai diritti degli stranieri – e, nello specifico dell’art. 10 della Carta fondamentale – allo stato il decreto è in attesa della legge di conversione ad opera del Parlamento.

[1] Recante “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento del’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

[2] Decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito dalla legge n. 46 del 17 aprile 2017, recante “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto all’immigrazione illegale”.

[3] Occorre ricordare che, ad opera del già citato Decreto Minniti, i CPR avevano sostituito i vecchi Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE).

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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