giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

Può un link violare il diritto d’autore?

La tutela del diritto d’autore si riferisce, in generale, alle creazioni intellettuali e riguarda l’originalità della forma espressiva che caratterizza l’opera. Il suo contenuto si scinde in diverse facoltà che si riferiscono sia all’utilizzazione economica sia agli interessi morali e personali dell’autore, al quale è consentito di escludere i terzi dallo sfruttamento dell’opera senza il suo preventivo consenso.

Con l’avvento del mondo digitale, questo aspetto ha acquisito maggior rilievo  dal momento che il diritto d’autore ha incontrato nuove e diverse problematiche. Data la complessità della materia, il diritto comunitario ha operato numerosi interventi di armonizzazione, tra cui la direttiva InfoSoc 29/2001. Questa ha regolato il diritto di riproduzione, di comunicazione e messa a disposizione del pubblico e infine il diritto di distribuzione nell’ambito della società dell’informazione. In particolare, è rilevante il primo comma dell’articolo 3 della direttiva, rubricato “Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”: “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivi di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.”

La Corte di Giustizia ha applicato questo articolo nei casi Svensson (Nils Svensson e altri contro Retriever Sverige AB, C‑466/12) e GS Media (GS Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterorises International Inc., Britt Geertruida Dekker, C‑160/15) relativamente al link. Quest’ultimo è costituito dal collegamento internet che permette di interagire con un server per accedere a dei contenuti per un periodo temporaneo. Nello specifico si è analizzato se il link possa essere definito “atto di comunicazione al pubblico”.

Il caso Svensson ha come antefatto la pubblicazione legittima da parte del sito Göteborgs-Posten di articoli di giornalisti svedesi. La società svedese Retriever Sverige è invece responsabile della gestione di un sito che fornisce senza autorizzazione.ai propri clienti link che rimandano ad articoli pubblicati su altri siti Internet, tra cui il sito sopra citato. La Corte per definire se tali link costituissero una comunicazione al pubblico analizzò due criteri, affermando che è necessario definire cosa si intenda per atto di comunicazione e verificare se il pubblico destinatario sia nuovo rispetto agli utenti considerati dall’autore al momento dell’autorizazzione alla pubblicazione. Nel caso di specie, per il primo profilo, la CGUE affermò che i link forniti siano atti di comunicazione poiché “è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità”. Per quanto concerne la comunicazione ad un pubblico nuovo, la Corte dichiarò che non sussisteva nel sito gestito dalla Retriever Sverige perché le opere pubblicate sul Göteborgs-Posten erano ad accesso libero e quindi gli utenti del primo sito erano da considerarsi contemplati da quelli del secondo.

La Corte di Giustizia, invece, ha ritenuto sussistente la violazione del diritto d’autore tramite l’uso di link nel caso GS Media. Il sito GeenStijl pubblicò un articolo contenente un link in cui si rimandava esplicitamente a fotografie pubblicate senza l’autorizzazione di Playboy, titolare del diritto d’autore. La CGUE citò la sentenza Svensson precisando che in quel caso la pronuncia si fondava “unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare.” Nel caso in analisi invece manca l’autorizzazione alla pubblicazione e conseguentemente per stabilire se si trattasse di comunicazione al pubblico la Corte individuò due regimi: da una parte prese in considerazione il caso in cui il link venga fornito da un privato senza fini di lucro affermando che “qualora il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza perseguire fini di lucro, occorre pertanto tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore”. Tuttavia, qualora si accerti che il soggetto ne fosse al corrente, detto collegamento costituirebbe comunicazione al pubblico. L’altro regime invece si fonda sul fatto che il soggetto fornisca il link a fini lucrativi e la Corte specificò che “qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29”.

Essendo pacifico che il sito GeenStijl, essendo a fini lucrativi, nel caso in questione è applicabile il secondo regime ed è individuabile un atto di comunicazione al pubblico che necessita di autorizzazione per l’uso dei suoi contenuti ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 29/2001.

Dunque da queste sentenze si deduce che un semplice collegamento ipertestuale, pur non riproducendo palesemente l’opera originaria, può costituire una violazione del diritto d’autore.

 

Articolo redatto con la collaborazione di Laura Scanziani

Elisabetta Colombo

Elisabetta Colombo, in concomitanza agli studi accademici presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, è attualmente attiva nell'associazione internazionale ELSA (The European Law Students' Association) con la nomina di Presidente di ELSA Milano ed inoltre lavora nel Team for External Relations di ELSA Italia. Nel febbraio 2016 si è aggiudicata il quarto posto all'ICC International Commercial Mediation Competition e a novembre il primo classificato alla II National Negotiation Competition organizzata da ELSA Italia. Ricopre la carica di Head of Organizing Committee della III edizione della National Negotiation Competition che sarà ospitata da ELSA Milano questo novembre. Con l'incarico di National Coordinator e Researcher del Legal Research Group internazionale sul tema dell'European Compliance Benchmark ha approfondito la relativa tematica coordinando al contempo il gruppo di lavoro italiano giungendo dunque alla pubblicazione del lavoro lo scorso maggio.

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