giovedì, Aprile 18, 2024
Criminal & Compliance

Querela, valida anche se implicita?

La Cassazione ha statuito che ai fini della procedibilità rilevano anche manifestazioni implicite rese in situazioni indeterminate.

Il diritto di querela per cui “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela” è disciplinato dagli articoli 120 e seguenti del codice penale, e tale principio rappresenta una deroga all’obbligatorietà dell’azione penale.

In questo caso, il legislatore subordina l’azionabilità della pretesa punitiva ad un’ iniziativa processuale del soggetto passivo. Una volta che l’autorità giudiziaria si sia attivata, non c’è la possibilità di arrestare il relativo procedimento, quindi la richiesta  si presenta in tal caso irrevocabile. La querela va presentata in forma scritta o in forma orale: nel primo caso deve contenere l’esplicitazione del fatto e deve essere sottoscritta da chi la sporge, nel caso di querela in forma orale, invece, sarà il soggetto legittimato a riceverla a redigere un verbale indicante gli elementi della stessa. Ai sensi dell’articolo 124 del codice penale tale diritto non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente. Il fondamento della previsione è da individuare nell’esigenza di evitare che il reo, resti in “balia” della persona offesa per un periodo eccessivamente lungo. Si tratta di un termine perentorio, la cui decorrenza determina la decadenza del diritto di querela.[1]

Sulla base del principio del favor querelae, si ritiene che la querela sia valida se dalla stessa emerga inequivocabilmente la volontà della persona offesa di perseguire penalmente il soggetto; possono essere rilevanti anche manifestazioni lessicali implicite, rese in situazioni di incertezza.

In merito, la sentenza 52538 del 2017 della IV sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che, per la querela non occorrono solamente forme sacramentali ai fini della procedibilità, ma sono sufficienti anche mere dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, a condizione che dalle stesse emerga la volontà di sporgere querela.

“In tal senso, ad esempio – si legge nella sentenza –  è stato affermato che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep.2014, Anzalone, Rv. 26055701)” o ancora “anche manifestazioni non esplicite, in situazioni di incertezza, devono comunque essere interpretate alla luce del favor querelae, occorre, tuttavia, che ci si trovi in presenza di una manifestazione lessicale proveniente inequivocabilmente dalla parte (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Martinez, Rv. 26672201)”.

La volontà di querelare deve essere esplicita, è la volontà espressa che conta, non la forma.

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la condanna già inflitta all’imputato, per il reato di lesioni colpose e il reato di omissione di soccorso commessi in danno della moglie, nonostante l’iniziativa penale fosse stata assunta soltanto dalla mera comunicazione della notizia di reato. La volontà di querelare il coniuge era stata manifestata implicitamente nella richiesta di punizione del colpevole, manifestata dalla donna mentre era in ospedale, prima di essere trasferita per essere sottoposta ad intervento chirurgico. [3] Date le circostanze del caso i giudici hanno ritenuto che essa fosse valida manifestazione della volontà di querelare l’imputato, ancorché non formalizzata in un vero e proprio atto di querela,
qualificandola come querela proposta oralmente.

 

[1]Codice penale esplicato, Edizioni Giuridiche Simone

[2] La querela può anche essere implicita, www.noiradiomobile.org

[3] V. Zeppilli , Cassazione: valida la querela implicita, Studio Cataldi.

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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