giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Rapina aggravata e sequestro di persona: concorso o assorbimento?

A cura di Dott. Francesco Martin

  1. Sul concorso di reati e sul concorso apparente di norme.

Con l’espressione concorso (effettivo) di reati si fa riferimento all’ipotesi in cui uno stesso soggetto violi più volte la legge penale, dovendo così rispondere di più reati e venendo assoggettato alle pene irrogate per ciascuno di essi[1].

Sotto il profilo sanzionatorio sono in astratto possibili due differenti tipi di trattamento. Il cumulo materiale implica che al colpevole vengano inflitte tutte le pene corrispondenti ai reati commessi, salva l’applicazione di limiti che consentano di temperarne il rigore. Il cumulo giuridico invece comporta l’applicazione della pena prevista per il reato più grave, aumentata in relazione alle ulteriori violazioni commesse.

Il concorso di reati si suddivide poi in concorso formale e concorso materiale (omogeneo o eterogeneo)[2]. Si ha concorso materiale di reati quando un soggetto compie più reati con una pluralità di azioni o di omissioni; in siffatte ipotesi il concorso può essere omogeneo, quando l’agente viola più volte la stessa fattispecie incriminatrice, ovvero eterogeneo, quando le norme violate sono diverse[3]. Il criterio sanzionatorio prescelto dal codice Rocco è quello del cumulo materiale temperato, ovverosia l’applicazione di tante pene quanti sono i reati commessi con la previsione però di un tetto massimo di pena, espressamente individuato dagli artt. 78 e 79 c.p.[4].

Viceversa si configura, a norma dell’art. 81 c.p., il concorso formale quando uno stesso soggetto compie, con una sola azione od omissione, una pluralità di reati. Anche il concorso formale può suddividersi in omogeneo, quando l’agente viola contestualmente la stessa norma incriminatrice, ovvero in eterogeneo, quando le fattispecie violate solo differenti[5]. In tal caso il criterio sanzionatorio prescelto è quello del cumulo giuridico per il quale si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata in relazione alle ulteriori violazioni commesse.

Sulla nozione di unità o pluralità di azioni od omissioni si contrappongono due posizioni dottrinali. Per una parte della dottrina, che aderisce alla c.d. teoria naturalistica, l’azione consiste in un movimento corporeo verso il mondo esterno[6]. Affinché possa parlarsi di un’unica azione è necessario quindi che sussista la contestualità degli atti nonché unicità del fine verso cui tali atti sono diretti. Al contrario, per un’altra parte della dottrina risulta preferibile la c.d. teoria normativa che considera azione, ai sensi dell’art. 81, c. 1, c.p., quella tipica penalmente rilevante.

Illustrati in tale modo i tratti essenziale del concorso effettivo di reati è ora necessario analizzare il concorso apparente di norme. Tale fenomeno ricorre quando più norme sembrano prima facie disciplinare un medesimo fatto, ma una sola di esse è effettivamente applicabile al caso concreto[7]. Già con questa prima breve definizione si evince una fondamentale differenza con l’istituto trattato in precedenza[8]. Nel concorso apparente di norme, infatti, la pluralità di norme incriminatrici è solo apparente – essendo applicabile solo una norma – mentre nel concorso effettivo di reati, alla pluralità di fattispecie incriminatrici corrisponde una pluralità di reati realizzati, anche con una sola azione od omissione. Il concorso apparente di norme necessita di tre presupposti: identità del fatto commesso, pluralità di norme penali incriminatrici e che una sola di queste norme sia concretamente applicabile[9].

Ad una attenta analisi del codice Rocco l’unico criterio per risolvere il concorso apparente di norme si rinviene all’art.15 c.p., il quale disciplinando il principio di specialità, stabilisce che «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito». Il principio di specialità trova la sua ratio, sul piano della politica criminale, nell’esigenza di evitare che l’applicazione simultanea di più norme conduca a un trattamento sanzionatorio eccessivo e sproporzionato[10].

L’analisi della disposizione di cui all’art. 15 c.p. ha suscitato una vivace querelle in giurisprudenza, con particolare riferimento alla nozione di “stessa materia”. Un orientamento giurisprudenziale più risalente riteneva che con tale locuzione dovesse intendersi la stessa oggettività giuridica; due norme dunque regolano la stessa materia quando hanno ad oggetto il medesimo bene giuridico. Tale orientamento è stato tuttavia fortemente criticato sia in quanto risultava inadeguato rispetto ai reati plurioffensivi, che tutelano contemporaneamente più beni giuridici, in quanto può sussistere l’identità di interesse tutelato e fattispecie del tutto diverse e diversità di beni giuridici e norme in evidente rapporto di specialità tra loro. Sulla scorta di tali critiche è stato elaborato un nuovo criterio, oggi prevalente, secondo cui il concetto di “stessa materia” va interpretato alla stregua di “medesima situazione di fatto”, nel senso che una delle due norme comprende in sé gli elementi dell’altra, oltre ad uno o più dati specializzanti.

Infine, per una completa disamina dell’istituto de quo, si definisce “norma speciale” quella che contiene tutti gli elementi costitutivi di un’altra norma (norma generale) e uno o più requisiti ulteriori che hanno funzione specializzante

La specialità può poi dividersi, preliminarmente, in astratto o in concreto. Nel primo caso[11] il rapporto tra fattispecie va ricostruito avendo riguardo esclusivamente a quelle astratte, mentre il secondo[12] presuppone che il fatto in concreto commesso possa essere sussunto sotto due distinte previsioni incriminatrici. Successivamente la specialità può suddividersi in unilaterale, quando una sola norma è speciale rispetto all’altra, e reciproca quando entrambe le norme hanno, accanto ad un nucleo comune, elementi specializzanti differenti[13]. Infine sussiste una ulteriore suddivisione tra specialità per specificazione che sussiste quando una delle norme in conflitto presenta, rispetto all’altra, elementi specializzanti specificativi di corrispondenti elementi della fattispecie generale e specialità per aggiunta quando una delle norme in conflitto presenta, rispetto all’altra, elementi specializzanti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella fattispecie generale.

La questione inerente il concorso apparente di norme ha poi visto la contrapposizione tra due filoni teorici[14]. Le teorie monistiche, tendenti a valorizzare il dato positivo contenuto nell’art. 15 c.p., ritengono che il concorso apparente di norme vada risolto facendo applicazione del solo principio di specialità[15]. Le teorie pluralistiche secondo cui il principio di specialità è da solo insufficiente a rispondere alle ragioni equitative e di giustizia sostanziale, risultando ancorato alle fattispecie astratte.

È necessario affiancargli altri criteri fondati su un apprezzamento del fatto concreto, quali il principio di sussidiarietà ed il principio di assorbimento (o consunzione). Bisogna specificare che queste ultime teorie risultano fortemente osteggiate dalla giurisprudenza di legittimità[16]. Proprio sulla spinta della teoria pluralistica, accanto al principio di specialità, sussistono altri due principi di creazione dottrinale e giurisprudenziale: il principio di sussidiarietà e il principio di consunzione o assorbimento. Per il primo la legge primaria deroga alla legge sussidiaria. Tale principio verrebbe in rilievo ogniqualvolta tra le fattispecie astratte sia ravvisabile un rapporto di complementarietà in modo che la norma sussidiaria si applichi solo quando non trovi applicazione quella primaria. Da un punto di vista funzionale, si avrebbe sussidiarietà tra norme penali quando esse tutelano un medesimo bene giuridico in stadi diversi di aggressione; può aversi sussidiarietà espressa quando la fattispecie si apre con apposite clausole di riserva, o sussidiarietà tacita indirettamente desumibile dal raffronto tra beni tutelati[17]. La distinzione tra norma primaria e norma sussidiaria muove da una valutazione del minore o maggiore disvalore giuridico o del grado di gravità che l’ordinamento associa ad una data condotta in ordine allo specifico bene giuridico tutelato. Tuttavia il criterio di sussidiarietà finisce, inevitabilmente, per coinvolgere anche giudizi di valore e pertanto non può assurgere a criterio generale risolutivo del concorso apparente. Viceversa per il principio di consunzione, in alcuni casi, il concorso di norme sarebbe solo apparente poiché coinvolge disposizioni di cui una è in grado di assorbire l’altra. Più nello specifico si ha assorbimento ogni qual volta la realizzazione di una fattispecie incriminatrice presupponga normalmente, anche se non necessariamente, la concretizzazione di altre fattispecie criminosa disciplinata da una diversa norma penale. Questo orientamento trova il suo fondamento non in un rapporto strutturale tra le fattispecie, bensì su un giudizio sul disvalore complessivo del fatto concreto, fondato sul ne bis in idem sostanziale. Tale criterio tuttavia non è espressamente previsto dal legislatore, ma desumibile implicitamente dalla clausola di riserva contenuta nell’ultima parte dell’art. 15 c.p. (“salvo che sia altrimenti stabilito”), che dirime il concorso di norme ricorrendo a criteri diversi da quello della specialità.

A ben vedere la giurisprudenza di legittimità[18] contesta questo criterio in quanto ritenuto in contrasto con il principio di legalità – ed in particolare con il principio di determinatezza e tassatività – poiché l’applicazione della norma penale sarebbe subordinata ad incontrollabili valutazioni intuitive del giudice.

In particolare la Corte di Cassazione vuole evitare un bis in idem sostanziale che comporterebbe una pena ingiusta e sproporzionata nei confronti del medesimo soggetto per un fatto riconducibile ad entrambe le norme che, sulla base di un giudizio di valore, possono ritenersi sussidiarie.

Se quindi sussiste l’esigenza di adoperare criteri diversi rispetto a quello di specialità, che consentano non solo la risoluzione di problemi strutturali – come nel caso della bilateralità specifica – ma anche di vicende ricollegate a principi fondamentali quali la proporzionalità ed il principio di offensività[19], al momento il principio di specialità risulta essere il criterio più idoneo per risolvere il concorso apparente di norme.

 

  1. Il reato complesso: profili costitutivi.

Illustrati in precedenza, con dovizia di sintesi per ovvie ragioni, i principi di parte generale volti a risolvere il concorso apparente di norme, è ora opportuno esaminare la concreta applicazione degli istituti.

Come è noto l’art. 84 c.p. disciplina il c.d. reato complesso. La struttura di tale reato si identifica in una sintesi di altre ipotesi delittuose che formano un nuovo reato nel quale le fattispecie fungono da elementi costitutivi del creato reato, ovvero una da un elemento costitutivo e l’altra da circostanza aggravante. In sostanza due reati si fondono insieme tra loro perdendo la loro autonomia e diventando elementi costitutivi di un nuovo delitto (la rapina, il reato complesso per eccellenza, nasce appunto dal combinato disposto tra il furto e la violenza privata, la minaccia ovvero le lesioni o percosse). Tale ipotesi viene definita come reato complesso in senso stretto a cui si affianca il reato complesso in senso lato, che è costituito da figure criminose in cui al nucleo normativo di una disposizione si affianca un elemento nuovo ed ulteriore che non è connotato da rilevanza penale[20].

Una terza ipotesi del reato necessariamente o eventualmente complesso, è il c.d. reato progressivo, il quale prevede che la commissione del reato più grave passi attraverso quella del reato minore[21]. Per un’altra parte della dottrina[22] tuttavia il reato complesso in senso lato non dovrebbe essere incluso all’interno del reato complesso globalmente inteso. In tale caso infatti, come evidenziato, un reato si collega ad un altro meno grave nonché a elementi ulteriori che non configurano un delitto. In virtù dell’applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p. la norma speciale prevale su quella generale che quindi viene esclusa. Difatti mentre il concorso apparente di norme si determina quando due o più disposizioni coesistenti sembrano adattarsi ad un medesimo caso ma una soltanto è applicabile, il reato complesso costituisce una ipotesi tipizzata di essa: un medesimo fatto storico integra gli estremi di due reati, uno semplice, l’altro complesso, ed è regolato soltanto dalla norma che contempla quest’ultimo[23].

La ratio che ha indotto il legislatore ha istituire la figura del c.d. reato complesso è quello di evitare che l’interprete applichi il regime del concorso di reati laddove lo stesso legislatore ha provveduto ad una unificazione normativa di fatti che invece integrerebbero autonome fattispecie incriminatrici. Appare difatti poco condivisibile la teoria secondo la quale è nella soluzione sanzionatoria più grave che trova giustificazione la figura del reato complesso; a ben vedere tuttavia ciò non sempre corrisponde al vero in quanto vi sono fattispecie in cui lo stesso reato complesso è punito meno gravemente dei reati che lo compongono. Proprio per questo che appare preferibile l’impostazione secondo la quale l’utilità sistematica dell’istituto del reato complesso risiede nell’evitare il cumulo materiale.

Per il reato complesso si procede sempre d’ufficio, se per taluno dei reati che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, è previsto tale regime.

Infine le cause estintive che riguardano il reato componente non si applicano al reato complesso.

  1. Un primo esempio di reato complesso: il delitto di rapina.

 Tradizionalmente inquadrato come il reato complesso per eccellenza, il delitto di rapina e previsto dall’art. 628 c.p. ed è collocato nell’alveo dei reati contro il patrimonio. Si tratta di un reato plurioffensivo perché posto a tutela non solo del patrimonio, ma altresì della libertà individuale e si compone di sottrazione e impossessamento o violenza e minaccia alla persona. Ha natura di delitto comune che quindi non necessità, per la sua consumazione, di particolari condizioni giuridiche o naturalistiche purché ovviamente si tratti di un soggetto diverso dal possessore. Per una parte della dottrina[24] tuttavia anche il proprietario della cosa potrebbe essere soggetto attivo del reato di rapina, quando la cosa sia posseduta da altri a titolo di diritto reale o obbligatorio. Il concetto di altruità concerne anche le cose che sono da considerarsi comuni ai sensi dell’art. 627 c.p., con la conseguenza che anche il comproprietario potrà essere chiamato a rispondere del reato di rapina[25].

La violenza necessaria per la configurabilità del reato di rapina non deve necessariamente raggiungere i livelli della violenza privata ex art. 610 c.p., ma è sufficiente che si configuri anche attraverso il meno lieve delitto di percosse. La violenza o la minaccia costituiscono quindi il mezzo per impossessarsi della cosa mobile altrui e la violenza deve essere necessariamente rivolta nei confronti della persona, in quanto tale delitto non è configurabile ove la violenza sia diretta verso le cose. Non è tuttavia necessario che quest’ultima si esplichi nei confronti del soggetto che materialmente detiene la cosa, ma può essere rivolta anche verso un terzo purché ciò sia idoneo a proiettare gli effetti coercitivi nei confronti del possessore della cosa.

La minaccia invece consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro idoneo ad influenzare la volontà del soggetto passivo e, come la violenza, anche questa può essere rivolta nei confronti di un terzo. La rapina poi si esplica attraverso la sottrazione e l’impossessamento della cosa.

La sottrazione concerne il venir meno del possesso altrui senza che vi sia il consenso del soggetto avente diritto, mentre l’impossessamento – momento in cui si consuma il delitto di rapina – coincide con l’acquisizione di un autonomo potere di signoria sulla cosa al di fuori della vigilanza altrui. Il legislatore ha poi effettuato una fondamentale distinzione del delitto di rapina in base al momento temporale, nonché in base alla direzione della violenza o della minaccia posta in essere dal soggetto agente.

Nella rapina propria, prevista dall’art. 628, I comma, c.p., la violenza e la minaccia costituiscono il mezzo diretto e immediato per la realizzazione della sottrazione dell’impossessamento della cosa altrui.

La dottrina[26] ritiene che tale forma di rapina abbia natura plurioffensiva in quanto il bene giuridico tutelato sarebbe ravvisabile sia nel pacifico possesso delle cose mobili sia nella libera autodeterminazioni e incolumità della persona fisica.

La rapina c.d. impropria invece, di cui all’art. 628, II comma, c.p., è caratterizzata dal fatto che l’uso della violenza e della minaccia si esplica immediatamente dopo la sottrazione della cosa, al fine di assicurare a sé o altri il possesso della cosa, ovvero per procurare a sé o altri l’impunità.

Mentre nella rapina propria la violenza e la minaccia sono il mezzo attraverso viene conseguita l’impossessamento della cosa mobile, nella rapina impropria tali due elementi sono esercitati dopo la sottrazione. In tal caso infatti il soggetto agente non ho ancora realizzato concretamente la fase esecutiva, in quanto non ha posto in essere alcun autonomo potere di disponibilità sulla cosa. Nella rapina impropria quindi la violenza, fisica o psichica, o la minaccia intervengono dopo la sottrazione e servono a consolidare l’impossessamento ovvero a procurare a sé o ad altri l’impunità. In tale delitto infatti il momento consumativo coincide con l’esplicitarsi della violenza o della minaccia. Di particolare interesse risulta poi essere la tematica inerente al tentativo ex art. 56 c.p..

Per quanto attiene la rapina propria è pacificamente ammesso allorché il reo abbia compiuto atti di violenza o di minaccia, ma non sia riuscito nel suo intento di sottrarre la cosa. Medesime considerazioni devono farsi per la rapina impropria allorché sia completata la sottrazione, ma l’agente sia bloccato prima di riuscire ad esercitare violenza sulla vittima. Discussa è stata invece la configurabilità del tentativo di rapina impropria quando il soggetto attivo non porti a compimento la sottrazione della cosa altrui per fatti estranei alla sua volontà e immediatamente dopo eserciti una violenza o una minaccia per assicurarsi l’impunità.

Tale questione ha alimentato una vivace querelle in giurisprudenza che vedeva contrapposti due orientamenti di legittimità. Per un primo orientamento[27] si aveva tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, subito dopo il compimento di atti esecutivi diretti alla commissione del furto, avesse usato violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. La condotta quindi non restava avulsa dal modello legale dettato dall’art. 628, II comma, c.p., ma rappresentava un profilo cronologico e funzionale che collocava la condotta violenta come un prius rispetto all’impossessamento. Per un secondo orientamento[28] invece la configurabilità della rapina impropria presupponeva inderogabilmente l’avvenuta sottrazione della cosa e quindi, in mancanza di tale presupposto, il fatto non poteva essere qualificato come tentativo di rapina impropria bensì come tentato furto a cui si affiancava un successivo reato connotato dalla violenza o dalla minaccia. Per dirimere la questione sono intervenute le Sezioni Unite[29] le quali hanno affermato che “È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità”.

Il delitto di rapina impropria è quindi consumato quando l’avente diritto ha perduto il controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperarlo autonomamente e il soggetto agente, nelle immediatezza della sottrazione, adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o altri il possesso della cosa ovvero per procurare a sé o altri l’impunità. Viceversa sussiste la fattispecie tentata quando il detentore mantiene costantemente il controllo sulla res in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente e l’autore del reato, immediatamente dopo aver compiuto atti diretti in maniera non equivoca a realizzare la predetta sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o altri l’impunità.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, entrambe le fattispecie sono punite a titolo di dolo specifico, che consiste per la rapina propria nell’intento dell’agente di conseguire un ingiusto profitto mentre per la rapina impropria per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

Tale reato prevede, al terzo comma, delle circostanze aggravanti che aumentano sensibilmente la cornice edittale sia nel minimo che nel massimo.

Inoltre l’art. 628, III comma, c.p. è inserito all’interno dell’elenco previsto dall’art. 4-bis O.P. che, come noto, limita i benefici penitenziari. In particolare il suddetto articolo prevede che i benefici possano essere concessi al condannato per il reato di cui all’art. 628, III comma, c.p., solamente nel caso in cui non vi siano concreti elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ovvero eversiva.

  1. Il sequestro di persona.

Analizzati gli elementi costitutivi del delitto di rapina è ora opportuno esaminare il secondo tipo di reato: il sequestro di persona.

Disciplinato dall’art. 605 c.p. il sequestro di persona è collocato all’interno dei delitti contro la persona e lede la libertà dell’individuo intesa come diritto di muoversi liberamente. Si tratta di un reato permanente a forma libera per la cui verificazione dell’evento non occorre che il soggetto passivo sia completamente privato della libertà, essendo sufficiente il caso in cui questo possa muoversi in un ambiente delimitato – come una stanza – senza potersi allontanare[30]. Secondo l’impostazione tradizionale, attualmente maggioritaria anche in giurisprudenza, la libertà personale tutelata dall’605 c.p. è la libertà fisica dell’individuo intesa, in contrapposizione alla libertà morale (quest’ultima tutelata dall’art. 610 c.p.), come libertà di locomozione ovvero quale libertà fisico-motoria di muoversi nello spazio[31]. Secondo questo segmento della dottrina, pertanto, è preferibile concepire la libertà personale tutelata dall’art. 605 c.p. non come libertà di agire, ma quale libertà da misure coercitive sul corpo.

Tale nozione, oltre a sembrare razionalmente più convincente rispetto a quella tradizionale, risulta più conforme all’idea di libertà personale, che si evince dall’art. 13 Cost.[32].

Una parte della dottrina e della giurisprudenza sono poi giunte ad affermare che se la norma mira a preservare la libertà di locomozione della persona, è consequenziale dedurne che essa non possa assistere coloro che di tale libertà non godevano al momento del fatto, in quanto privi della facoltà autonoma di locomozione o perché incapaci di percepirla. Tale orientamento è, peraltro, minoritario in quanto si ritiene ormai che il reato di cui all’art. 605 c.p. sia configurabile anche nei confronti dei soggetti privi di autonoma capacità di locomozione[33].

Con riferimento al lasso temporale in cui deve sussistere la privazione della libertà del soggetto passivo la Corte di Cassazione[34], in una recente pronuncia ha avuto modo di chiarire che: “Ai fini dell’integrazione del delitto di sequestro di persona è sufficiente l’impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile”.

La condotta inoltre potrebbe esplicarsi anche mediante omissione, come nel caso in cui il colpevole, essendo titolare di un obbligo giuridico di provvedere, ex art. 40, II comma, c.p., alla liberazione della vittima.

In particolare la dottrina distingue due ipotesi di sequestro omissivo. In una il soggetto passivo si trova in uno stato di restrizione non illegittima (soggetto che si sia volontariamente chiuso nella stanza) o, comunque, non imputabile a chi non provveda a liberarlo, mentre nella seconda la restrizione della libertà, in origine legittima, viene prolungata illegittimamente da chi aveva l’obbligo giuridico di liberare il soggetto ristretto. Nel primo caso, il sequestro si può configurare come reato omissivo improprio solo se si riscontri un obbligo giuridico di intervenire in capo a colui che rimane inerte; se manca tale posizione giuridica di garanzia in capo al soggetto è configurabile soltanto il reato di omissione di soccorso. Nel secondo caso, invece, si realizza un sequestro attivo, verificandosi il semplice passaggio da sequestro legittimo, in quanto scriminato, a sequestro illegittimo. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, tale delitto è punito a titolo di dolo generico essendo indifferente il fine per il quale il soggetto agente pone in essere la condotta[35]. Occorre poi che il soggetto attivo abbia la consapevolezza di infliggere alla persona offesa una illegittima privazione della libertà personale con la conseguenza che non si configurerà il reato di sequestro persona nel caso in cui la condotta dell’agente, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata dalla finalità di realizzare l’esercizio di un potere del quale l’agente sia legittimamente investito[36]. Qualora invece la privazione della libertà sia effettuata a scopo di estorsione muterà il titolo di reato, richiedendosi in questo caso il dolo specifico, nonché il trattamento sanzionatorio.

L’art. 605 c.p. prevede infine alcune circostanze aggravanti quando il fatto sia commesso da un accendente o da un discendente ovvero da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o ancora nei confronti di un minore.

In particolare, il quarto comma prevede che la pena dell’ergastolo qualora il colpevole cagioni la morte del soggetto minorenne sequestrato.

  1. Il rapporto tra i due reati: concorso o assorbimento?

La giurisprudenza di legittimità[37] si è spesso interrogata sul rapporto tra il reato di rapina e quello di sequestro di persona, ed in particolare sul fatto se fosse configurabile un concorso di reati ovvero se dovesse operare il criterio dell’assorbimento. Entrambi i delitti sono infatti caratterizzati da un connotato violento che si dirige nei confronti del soggetto passivo, ma con fini e scopi differenti. Nella rapina l’agente agisce per sottrarre e impossessarsi della cosa mobile, nel sequestro di persona invece rileva sola la privazione della libertà personale della vittima.

Illustrata questa comune connotazione nocumentale in entrambe le fattispecie è necessario comprendere quale sia il discrimen per affermare la sussistenza del concorso di reati.

In tal senso sussiste il concorso quando la privazione della libertà personale della vittima costituisce un surplus di quella violenza che è necessaria e sufficiente a concretizzare il reato di rapina. Se invece tale forma di costrizione e privazione si protrae anche dopo la materiale consumazione del delitto di rapina, facendo quindi venire meno quel segmento di necessità per la realizzazione del reato contro il patrimonio, il delitto previsto dall’art. 605 c.p. assume un grado di autonomia.

Si devono quindi necessariamente analizzare le modalità esplicative della condotta del soggetto agente al fine di cogliere con precisione tutti i vari elementi costitutivi.

Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata, previsto dall’art. 628, III comma, n. 2, c.p., soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina, ancora da porre in esecuzione, o ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. Al fine di stabilire se operi il criterio dell’assorbimento non rileva esclusivamente che la condotta di sequestro di persona sia portata a termine nello stesso arco temporale della rapina, ma anche che tale sottrazione della libertà personale non preceda l’esecuzione del più grave delitto ed avvenga nello stesso contesto spaziale.

Sussisterebbe, altrimenti, l’aggressione a beni giuridici diversi e cioè il patrimonio e la libertà individuale separatamente aggrediti.

La Corte di Cassazione[38] ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente su tale argomento con una recente sentenza stabilendo che “Il delitto di sequestro di persona resta assorbito dal reato di rapina aggravata a norma dell’art. 628 c.p., 2 cpv., n. 2 (reato complesso) soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato con quello successivo (rapina), ancora da porre in esecuzione, o ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina e, perciò, con carattere di condotta delittuosa autonoma, anche se finalisticamente collegata a detto reato”.

Viceversa nell’ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma si protragga oltre tale termine temporale, il reato di rapina aggravata concorre con il delitto di sequestro di persona.

Ed in effetti la ratio è comprensibile.

Nel primo caso la privazione della libertà è solamente un mezzo funzionale alla sottrazione e all’impossessamento della cosa mobile altrui, in quanto il soggetto agente altro scopo non ha che quello di spogliare, con violenza o minaccia, chi detiene la cosa. Viceversa, nel secondo, tale status si protrae oltre il tempo in cui l’agente potrebbe ragionevolmente conseguire l’impossessamento della cosa mobile altrui e quindi sussiste la lesione alla libertà fisica dell’individuo. Nella sentenza de qua la Suprema Corte ha ritenuto che il venire meno della capacità di movimento della persona offesa sia avvenuta in luoghi e contesti differenti da quelli ove veniva perpetrata la sottrazione della merce; da ciò deriva quindi l’autonoma compressione della libertà personale e la conseguente integrazione sia del reato di rapina aggravata, sia di sequestro di persona. Con tale pronuncia i giudici di legittimità descrivono e delineano in maniera chiara le ipotesi in cui il reato di sequestro di persona sia assorbito da quello di rapina aggravata, dovendo sempre operarsi quella imprescindibile analisi dei fatti e del contesto in cui l’azione criminosa si è sviluppata.

 

[1] I. Caraccioli, Manuale di diritto penale, Parte generale, Padova, 2005.

[2] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna,2019.

[3] C. Fiore, S. Fiore, Diritto penale, Parte generale, Torino, 2016.

[4] R.A. Frosali, Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 1971.

[5] G. De Vero, Corso di diritto penale, Torino, 2020.

[6] M. Gallo, Diritto penale italiano, appunti di parte generale, Torino, 2014.

[7] V.B. Muscatiello, Concorso di norme. I presupposti e la disciplina della pluralità apparente, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte generale, Torino, 2013.

[8] R.A. Frosali, Concorso di norme e concorso di reati, Milano, 1971.

[9] G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2020.

[10] M. Papa, Concorso di norme. Questioni e prospettive di fondo, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Op. cit..

[11] Criterio prevalentemente seguito dalla giurisprudenza, sebbene non del tutto coerente con l’orientamento interpretativo della Corte EDU.

[12] La giurisprudenza è critica sul punto, in quanto lo ritiene lesivo del principio di legalità.

[13] F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2017.

[14] F. Palazzo, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2006.

[15] F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte Generale, Milano, 2017.

[16] Cass. pen., SS.UU., 19.01.11, n. 1235 e Cass. Pen., SS.UU., 28.04.17, n. 20664.

[17] D. Pulitanò, Diritto Penale, Torino, 2017.

[18] Cass. pen., SS.UU., 20.12.05, n. 47164.

[19] F. Di Gennaro, Criteri risolutivi del concorso apparente di norme. La questione in materia di stupefacenti, in Ius in itinere, 20.01.20 disponibile al seguente link.

[20] T. Padovani, Diritto penale parte generale, Milano, 2019.

[21] F. Mantovani, Op. cit..

[22] G. Fiandaca, E. Musco, Op. cit..

[23] E. Campoli, Il reato complesso, in www.Il Penalista.it, 06.12.18 disponibile al seguente link

[24] G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, parte speciale. I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2015

[25] F. Vigano’, C. Piergallini (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2015.

[26] G. Fiandaca, E. Musco, Op.cit..

[27] Cass.pen., Sez.II, 30.01.04, n. 9262.

[28] Cass.pen., Sez.II, 25.09.07, n. 38586.

[29] Cass.pen., Sez.un., 19.04.12, n. 34952.

[30] C. Piergallini, Op. cit..

[31] C. F. Grosso, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Milano, 2016.

[32] S. Marani, Sequestro di persona, in www.altalex.it, 16.05.19 disponibile al seguente link

[33] M. Garavelli, Sequestro di persona e altri delitti contro la libertà personale, in Dig. disc. pen., XIII, 1997.

[34] Cass. pen., Sez. V, 30.11.18, n. 6738.

[35] S. Marani, Op.cit..

[36] Cass.pen., Sez. VI, 09.12.02, n. 1808.

[37] Cass.pen. Sez. II, 31.05.19, n.24493; Cass.pen.,Sez. II, 19.05.15, n. 22096; Cass.pen., Sez. II, 08.01.14, n. 3604;       Cass.pen., Sez. II, 05.05.09, n. 24837.

[38] Cass.pen. Sez. II, 03.03.20, n. 8536.

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