giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Rapporto di agenzia: inquadramento e disciplina legislativa

 

A cura di Francesco Lombardo

 

In Italia ci sono circa 230 mila agenti di commercio, pertanto risulta necessario analizzare in modo concreto l’inquadramento normativo e la concreta disciplina applicabile a questa realtà lavorativa in continuo sviluppo. In una società sempre più orientata al marketing spietato ed alla vendita personalizzata di rapporti e servizi, chi opera nel diritto ha bisogno di conoscere le nozioni base del rapporto di agenzia.

La disciplina di riferimento è rappresentata dagli articoli 1742 – 1753 del codice civile (Libro Quarto –Titolo III -Capo X “Del Contratto di Agenzia”) e dall’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio (AEC).

Il rapporto di agenzia nasce con la stipula di un contratto, con cui l’agente si impegna stabilmente a promuovere, a fronte di un corrispettivo, la conclusione di contratti in una determinata zona per conto dell’azienda preponente[1]. Tale contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Come si legge nell’accordo AEC “l’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 c.c. senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’art. 1746 c.c. devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.”

Quando si parla di agente si può inserire tale figura nella categoria dei lavoratori autonomi.

Bisogna poi specificare che la differenza tra agente e rappresentante è che il primo è incaricato di promuovere la stipulazione di contratti per conto dell’impresa, mentre il secondo è incaricato di concludere i contratti per conto dell’azienda preponente. Quindi possiamo notare di conseguenza che nel rapporto di agenzia l’agente non può stipulare i contratti direttamente, come invece avviene nel mandato. Il mandatario inoltre si occupa dell’affare in modo occasionale e non esercita stabilmente tale attività.

All’atto del conferimento dell’incarico all’agente vanno precisati per iscritto il nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, l’ammontare delle provvigioni e/o dei compensi e la durata del rapporto (nel caso in cui non sia a tempo indeterminato), nonché l’esplicito riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.

E’ anche consentito un patto di non concorrenza (pattuibile solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia) ex art. 1751-bis c.c. che prevede il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto.

  1. Diritti ed obblighi dell’agente

Sicuramente il primo diritto che l’agente vanta nei confronti dell’azienda preponente è che non vi siano altri agenti nella stessa zona che trattino lo stesso ramo di commercio. Questo diritto di esclusiva è sancito dall’art.1743 c.c.

L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi grazie al suo lavoro, ed anche per tutti quelli conclusi dal preponente con clienti che esso aveva precedentemente individuato nella sua zona di competenza e con cui aveva siglato affari dello stesso tipo, salvo diversa pattuizione. Di norma la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui l’azienda preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione prevista dal contratto concluso con il cliente. Nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, ditta e cliente si accordino per non dare esecuzione al contratto, l’agente ha comunque diritto ad una provvigione ridotta. L’agente non ha diritto invece al rimborso delle spese.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine previsto dall’art. 1749 del codice civile, l’agente avrà diritto ad ulteriori somme per i giorni di ritardo, secondo un interesse pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs. 231/2002.

Quanto ai suoi obblighi, innanzitutto l’agente deve tutelare, nell’esecuzione dell’incarico, gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare deve adempiere all’incarico rispettando le istruzioni fornite dal preponente ed informando quest’ultimo sulle condizioni del mercato della sua zona di competenza.

Il contratto può anche prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario fornito all’agente, nel caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo.

L’agente di norma non ha facoltà di riscuotere per l’azienda preponente, né può concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

L’agente deve inoltre osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

  1. Diritti ed obblighi del preponente

Anche il preponente ha naturalmente l’obbligo di agire con lealtà e buona fede.

Anch’egli ha il diritto di esclusiva (ex art. 1743 c.c.), in virtù del quale l’azienda preponente imporrà all’agente di non trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari contratti per conto di aziende concorrenti

La ditta preponente ha inoltre diritto ad essere informata dall’agente sulle condizioni del mercato della zona assegnatagli secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’accordo AEC.

Il preponente è di contro tenuto a fornire all’agente le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio incarico, nonché ad avvertirlo tempestivamente quando ritenga di non poter evadere le proposte d’ordine. Egli deve inoltre mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattati.

  1. Recesso e indennità per cessazione del rapporto

Per parlare di recesso serve innanzitutto far riferimento alla durata del contratto.

Nel caso in cui il contratto di agenzia sia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito, che non può comunque essere inferiore[2]:

– ad un mese per il primo anno di durata del contratto;

– a due mesi per il secondo anno iniziato;

– a tre mesi per il terzo anno iniziato;

– a quattro mesi per il quarto anno;

– a cinque mesi per il quinto anno;

– a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Nel caso in cui il contratto di agenzia sia a tempo determinato, non è previsto il preavviso (le parti possono recedere solo attraverso la scadenza del termine contrattuale), ma è previsto che se esso continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, si trasformi automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Al momento della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrano due condizioni:

  1. l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con i clienti esistenti in modo da permettere al preponente di ricevere in futuro ancora sostanziali vantaggi derivanti dai rapporti con tali clienti;
  2. il pagamento di tale indennità sia equo, e cioè se risulta in modo chiaro che l’agente perda delle provvigioni risultanti dagli affari che esso stesso abbia sviluppato.

L’indennità non è invece dovuta:

  1. se vi è una grave inadempienza imputabile all’agente che non consenta di proseguire il rapporto;
  2. se l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente;
  3. se l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

L’indennità è comunque prevista in caso di recesso dell’agente dovuto: ad invalidità permanente, ad infermità o malattia che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

E’ altresì prevista indennità in caso di pensionamento e decesso[3].

Il codice civile all’art. 1750 stabilisce che l’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L’agente decade però dal diritto all’indennità, se entro un anno dalla fine del rapporto, non comunica all’azienda preponente l’intenzione di fare valere il proprio diritto all’indennità.

La concessione dell’indennità non preclude all’agente di richiedere un eventuale risarcimento dei danni.

  1. Conclusioni

Dal quadro fornito si percepisce la necessità di scegliere con attenzione le modalità e la durata del rapporto quando si affida ad un’agente il compito di promuovere la stipulazione di contratti per conto della propria azienda. Inoltre sia agente che impresa preponente devono essere ben consci dei diritti e degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del contratto di agenzia.

Appare chiaro che quanto riportato rappresenta solo un breve excursus su una disciplina normativa molto più ampia riguardante il rapporto di agenzia (si consiglia a tal proposito anche di approfondire la lettura dalla direttiva n. 86/653/CE.

Tali linee guida rappresentano ciò che, qualunque giurista, sia esso in formazione o già affermato, deve necessariamente sapere per approcciarsi ai contratti di agenzia, che rappresentano una parte importante dell’economia e della contrattualistica italiana.

Fonti:

1 – Codice Civile – Libro Quarto –Titolo III -Capo X “Del Contratto di Agenzia”

2 –  Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16 febbraio 2009, aggiornato dall’accordo AEC del 29 marzo 2017.

3 – D. Lgs. 231/2002.

[1] Art. 1742. c.c.

  1. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
  2. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

[2]  Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

[3] In tal caso le somme saranno dovute agli eredi.

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