martedì, Aprile 16, 2024
Criminal & Compliance

Il rapporto tra la fase delle indagini preliminari ed il dibattimento: lettura e contestazione degli atti.

Qual è la sorte riservata alle tipiche attività svolte dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari? Le informazioni assunte nella fase preprocessuale o l’eventuale interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso possono essere utilizzate come mezzo di prova nel corso di dibattimento?

Ponendoci questi interrogativi ci troviamo ad affrontare una delle questioni maggiormente dibattute in sede processuale penale, a fondamento della quale si pone il principio di ordinaria inidoneità delle indagini preliminari a fornire risultati utilizzabili come prova in giudizio.

Tuttavia circa i rapporti che intercorrono tra la fase delle indagini preliminari ed il dibattimento una soluzione è stata fornita dal codice del 1988, che ha introdotto il sistema del doppio fascicolo.

Abbiamo dunque il fascicolo del dibattimento, disciplinato all’art. 431 c.p.p., formato in contraddittorio dal giudice dell’udienza preliminare.

Circa il suo contenuto, ricordiamo che alcuni degli atti adottati nel corso delle indagini preliminari confluiscono in esso, in particolare vale la pena citare i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal P.M., dalla polizia giudiziaria e dal difensore quali il sequestro o l’intercettazione. Si tratterà chiaramente di una irripetibilità intrinseca dovuta alla natura stessa dell’atto.

Tutti gli altri atti d’indagine non rientranti nel fascicolo del dibattimento confluiranno, invece, nel fascicolo del pubblico ministero, posto a disposizione delle parti ma non del giudice del dibattimento.

Tuttavia non basta il semplice inserimento degli atti di indagine nel fascicolo del dibattimento  per garantirne l’uso in tale sede. Soccorre, a soddisfare questa esigenza, lo strumento della lettura. Quest’ultima può essere definita come la conoscenza ufficiale e potrà essere disposta d’ufficio o a richiesta di parte ai sensi dell’art. 511 c.p.p.Il quinto comma dello stesso articolo prevede, poi, una sorta di “agevolazione”, garantendo la possibilità di utilizzo di tali atti sulla base della semplice indicazione del giudice. Tuttavia, in nome del principio cardine di oralità ed immediatezza, la lettura di atti contenenti dichiarazioni o delle relazioni peritali non può mai precedere l’esame del soggetto che le ha rese.

Dobbiamo soffermarci, però, sul valore da attribuire agli atti che restano nel fascicolo del pubblico ministero: le regola è, dunque, quella della non acquisizione di tali atti al dibattimento.

Uno strumento fondamentale, a tal proposito è quello delle contestazioni. La contestazione in senso stretto è un meccanismo attraverso il quale si evidenziano variazioni o contraddizioni rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona sottoposta ad esame. Chiaramente risulta precluso il riferimento ad atti e dichiarazioni di persone diverse, contenuti anch’essi nel fascicolo del pubblico ministero.

Più specificamente se una parte o un testimone forniscono una dichiarazione in giudizio apparentemente differente da quella documentata e resa nelle fasi precedenti, il pubblico ministero e i difensori, nel corso dell’esame, hanno la facoltà di rilevare la discrepanza e richiedere spiegazioni in proposito, dando eventuale lettura dell’atto.La disciplina delle contestazioni riguarda esclusivamente le dichiarazioni, dunque gli altri atti di indagine compiuti dal pubblico ministero avranno una rilevanza meramente interna e costituiranno quella che possiamo definire la “scienza privata” delle parti.

Il secondo requisito richiesto ai fini della contestazione è quello della provenienza della dichiarazione fornita in dibattimento dalla stessa persona che l’ ha resa precedentemente. A tal riguardo, conviene ricordare che il vaglio si appunterà sulla sola coerenza interna e costanza della deposizione e non anche sulla sua attendibilità.

Infine la contestazione può vertere esclusivamente su fatti e circostanze in ordine alle quali il testimone abbia già deposto, senza la necessità di attendere la fine della deposizione per contestare le affermazioni rese.

Qualche ulteriore precisazione merita la disciplina delle contestazioni effettuate durante l’esame dei testimoni, prevista dall’attuale secondo comma dell’art. 500 c.p.p.In passato la norma di riferimento era quella dell’art. 500 comma tre. Questo stabiliva un principio fondamentale, ovvero quello per cui le precedenti dichiarazioni rese dal testimone non potevano costituire prova dei fatti in essa affermati. L’unico valore che si poteva attribuire a tali dichiarazioni era quello di strumento per valutare la credibilità della persona esaminata.

Dunque la lettura di tali dichiarazioni, al fine di procedere alla contestazione, non ne comportava l’acquisizione in dibattimento ma rispondeva ad una semplice esigenza di controllo.

I due principi cardine da bilanciare erano, quindi, quello della necessità di preservare le informazioni acquisite durante le indagini e quello di garantire il primato delle prove assunte oralmente in dibattimento.

Su tale problematica si pronunciò anche la Corte Costituzionale con la celebre sentenza 1992, dichiarando illegittime le previsioni di esclusione circa le precedenti dichiarazioni rese, per violazione dell’art. 3 della Cost., al fine di garantire il rispetto del principio di “non dispersione della prova”.Da qui l’intervento legislativo volto a imporre l’allegazione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni utilizzate ai fini delle contestazioni.

La situazione si è capovolta con la riforma dell’art. 111 Cost., che ha sancito un principio cardine del processo accusatorio: quello della formazione della prova in contraddittorio, salve le eccezioni previste al quinto comma.

Arriviamo così all’epilogo della vicenda: l’intervento  nel 2001 della legge sul giusto processo. Dunque, l’attuale secondo comma dell’art. 500 sancisce, definitivamente, che le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate “ai fini della credibilità del teste”, risolvendo la questione dibattuta da anni.

Claudia Ercolini

Claudia Ercolini, ha ventiquattro anni ed è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Il suo obiettivo è accedere alla magistratura, la considera la carriera più adatta alla sua personalità, al suo istinto costante di ricercare meticolosamente le ragioni alla base di ogni problema. Svolge il tirocinio presso la Procura generale della corte di appello. Ha partecipato al progetto Erasmus in Portogallo dove ha sostenuto gli esami in lingua portoghese e ha proceduto alla scrittura della tesi. Ha deciso di fare questa esperienza all’estero per arricchirsi e scoprire come viene affrontato lo studio del diritto al di fuori dell’Italia. Ha conseguito il livello B2 di lingua inglese presso il British Council e il livello A2 di lingua portoghese. La sua tesi di laurea è relativa ad una recente legge di procedura penale: il proscioglimento del dibattimento per tenuità del fatto. Con questa tesi ha coronato quello che rappresenta il suo sogno sin da bambina: si è iscritta, infatti, a giurisprudenza proprio per la sua passione per il diritto penale, per il suo forte carattere umanistico e perché da sempre si interroga sul connesso concetto di giustizia. E ‘ membro della associazione ELSA che le ha permesso di partecipare alla “moot competition” relativa al diritto internazionale. Ha già partecipato alla stesura di articoli di giornale relativi al diritto penale e alla procedura penale. Le è sempre piaciuto scrivere, anche semplici pensieri e riflessioni, conciliare dunque la scrittura con la materia che maggiormente la fa sentire viva, rappresenta per lei una grandissima soddisfazione. Chiunque la volesse contattare la sua mail è: claudia.ercolini@virgilio.it

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