sabato, Novembre 9, 2024
Criminal & Compliance

I reati informatici: la parola d’ordine è “prudenza”

Nota di redazione: questo è il primo di una serie di articoli sul tema dei reati informatici, divenuti ormai una realtà affrontata quotidianamente dagli operatori del diritto. L’obiettivo è fare chiarezza sulla disciplina giuridica, sostanziale e processuale, delle principali figure di reato che si manifestano online.

Ogni giorno, dovunque siamo, accediamo alla rete inviando e ricevendo migliaia di informazioni senza neanche rendercene conto. È inutile negarlo: non sfruttiamo in maniera del tutto consapevole la rete, anzi, ne ignoriamo i rischi e le conseguenze. La leggerezza con cui viene utilizzato internet, strumento ormai divenuto essenziale nella vita di ciascuno di noi, è preoccupante. Il problema è radicato sia nell’inconsapevolezza degli utenti della rete, sia nell’incapacità dell’ordinamento di dare pronta risposta alle fattispecie di reato che si presentano nella rete.

Per quanto concerne l’inconsapevolezza degli utenti, basti pensare a quanti, pochi, tra coloro che accedono giornalmente alla rete, si chiedono se vi siano conseguenze derivanti da un gesto, divenuto ormai abitudine, come quello di navigare online. Ebbene, le conseguenze ci sono e spesso sono anche piuttosto gravi: accedere alla rete significa rendersi accessibili agli altri. La scarsa alfabetizzazione informatica, assieme alla mancata sensibilizzazione dell’utenza di internet sono la causa primaria del proliferare del fenomeno del cyber crime.

Malgrado ciò, esistono soluzioni, ricercate dalla Polizia Postale, in grado di prevenire i reati informatici o comunque atte a tale scopo. Un chiaro esempio è rappresentato da tutte quelle pratiche finalisticamente orientate al monitoraggio della rete Internet e che spesso oscillano tra la necessità di garantire la sicurezza e quella di rispettare la privacy e la riservatezza.

Dematerializzazione, superamento dell’idea di territorio nazionale ed elevato grado di tecnologia sono le caratteristiche dei crimini informatici e rappresentano le sfide di un sistema penale che, nonostante diversi adeguamenti legislativi, è privo di reali poteri di prevenzione e repressione data la scarsa deterrenza che caratterizza pene difficilmente applicabili e non abbastanza severe.

La prima vera normativa in materia è stata la legge n. 547/93 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”. Anteriormente a questa disposizione gli interventi legislativi di repressione e prevenzione dei reati informatici sono stati sporadici e vani;  è solo con la sopracitata legge che si gettano le basi per una reale lotta al crimine informatico.

In sostanza, nel trattare il tema dei reati informatici, occorre evidenziare alcune distinzioni.
Una prima distinzione di tipo formale si rinviene tra i reati informatici cd. propri e i reati informatici cd. impropri.
Ai primi fanno capo quelle fattispecie in cui il computer rappresenta l’oggetto o il soggetto del reato e che, in sua assenza, non potrebbero nemmeno immaginarsi. Ad esempio: l’accesso abusivo (art. 615ter c.p.), il furto di password o di email. Fattispecie queste che hanno messo a dura prova il legislatore, non essendo tutte riconducibili a reati già previsti dal nostro ordinamento.
Con la categoria dei reati informatici impropri identifichiamo, invece, quei reati comuni che è possibile compiere anche mediante un computer, che rappresenta in tali casi un mero strumento che ha ampliato i modi di realizzazione di reati già esistevano.

Una seconda differenziazione vuole porre da un lato i reati informatici gravi o non troppo gravi, come l’accesso abusivo, e dall’altro i reati molto gravi, come la pedofilia o il riciclaggio di denaro. Tale distinzione è basata non sulla pena prevista dal legislatore, ma sull’allarme sociale suscitato dal reato.

Cosa fare allora per far fronte – o quanto meno per limitare –  a un fenomeno che genera preoccupazioni sempre maggiori nella comunità del nuovo millennio? Bisogna necessariamente fare affidamento sulla nostra legislazione in materia che, seppur lentamente, è decisa a combattere il fenomeno dei cyber crimes. Ma soprattutto bisogna agire con cautela: quando accediamo alla rete per compiere acquisti online, per intrattenere rapporti virtuali, per postare contenuti e informazioni personali sui social network, la parola d’ordine è prudenza.

Simone Cedrola

Laureto in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli nel luglio 2017 con una tesi in Procedura Civile. Collaboro con Ius in itinere fin dall'inizio (giugno 2016). Dapprima nell'area di Diritto Penale scrivendo principalmente di cybercrime e diritto penale dell'informatica. Poi, nel settembre 2017, sono diventato responsabile dell'area IP & IT e parte attiva del direttivo. Sono Vice direttore della Rivista, mantenendo sempre il mio ruolo di responsabile dell'area IP & IT. Gestisco inoltre i social media e tutta la parte tecnica del sito. Nel settembre 2018 ho ottenuto a pieni voti e con lode il titolo di LL.M. in Law of Internet Technology presso l'Università Bocconi. Da giugno 2018 a giugno 2019 ho lavorato da Google come Legal Trainee. Attualmente lavoro come Associate Lawyer nello studio legale Hogan Lovells e come Legal Secondee da Google (dal 2019). Per info o per collaborare: simone.cedrola@iusinitinere.it

Lascia un commento