E’ reato cacciare di casa il convivente e cambiare la serratura?
Il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili è regolato dall’art. 634 del codice penale, il quale prevede che chi turba con violenza alla persona o con minaccia l’altrui pacifico possesso di cose immobili è punito con la reclusione fino a due anni o con multa che va da 103 a 309 euro. La norma che regola suddetto reato ha natura sussidiaria e trova il proprio fondamento nel garantire una certa copertura penale, anche al possesso pacifico di beni immobili. [1]
Il reato di turbativa violenta del possesso di cose mobili si realizza anche se il bene sia in compossesso, poiché non è necessaria la disponibilità dell’immobile in capo alla sola persona offesa. Ciò è quanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale nella sentenza n. 610/2018 .
Il caso di specie riguarda una donna che ha cacciato di casa il proprio convivente e ha cambiato la serratura della porta d’ingresso per impedire allo stesso di avere ancora accesso all’abitazione. Il convivente è stato altresì aggredito con il lancio di oggetti, ingiurie e minacce per indurlo ad allontanarsi e a non fare più rientro. Il GIP ha disposto un provvedimento di sequestro preventivo dell’alloggio. È necessario precisare che il sequestro trova la sua ratio dato il concreto pericolo che la libera disponibilità dell’alloggio in capo alla donna potesse portare il reato a conseguenze ulteriori o comunque alla reiterazione dello stesso. Il tribunale del riesame ha disposto la revoca del provvedimento di sequestro, ritenendo che fosse pacifico il possesso dell’immobile da entrambi i conviventi. Dall’altra parte invece, il PM riteneva che non bastava ad escludere il reato tale situazione di compossesso.
L’ordinanza impugnata può essere in errore se si considera che avendo l’indagata il compossesso dell’immobile non dovrebbe realizzarsi il reato. I giudici di legittimità ritengono che il reato previsto dall’art. 634 c.p. consiste nel turbare con violenza alla persona o con minaccia l’altrui pacifico possesso. In sintesi l’ordinanza impugnata sbaglia ad escludere la configurazione di suddetto reato in capo alla donna per il solo fatto che si delinea una situazione di compossesso.
Per “possesso”, così come considerato dall’art. 634, s’intende una situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una cosa ( res), in modo corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale, nonché inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene.
Secondo la Cassazione il reato per potersi configurare non necessita di una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa, ma si realizza anche quando in una situazione di compossesso, uno dei due turbi il diritto dell’altro.
Questo reato vuole tutelare il godimento di un soggetto su un bene, senza distinzioni tra possessore esclusivo e compossessore, in quanto entrambi sono titolari di una medesima situazione di vantaggio su una res.
È evidente l’errore del Tribunale nell’aver escluso il concreto e attuale pericolo del deterioramento del bene immobile stante il perdurare godimento del bene da parte dell’indagata. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio.
FONTI:
[1]tratto da www.brocardi.it
[2] IZZO L., Cassazione: cacciare di casa il convivente e cambiare la serratura è reato, tratto da www.studiocataldi.it
Mariaelena D’Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.”
Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione.
Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.