giovedì, Aprile 18, 2024
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Il reato impossibile e la ritrattazione ex art. 376 c.p.

ritrattazione

 

L’art. 49 co. 2 c.p.disciplina disciplina il reato impossibile,  il quale si determina qualora o l’azione posta in essere sia inidonea a causare l’evento dannoso o qualora l’oggetto su cui ricade l’azione pericolosa stessa sia inesistente.

La giurisprudenza per determinare il concetto di inidoneità dell’azione, si rifà ad un giudizio ex ante volto a verificare l’originaria, assoluta e concreta incapacità di quell’azione a provare l’evento dannoso. Per ciò che concerne l’oggetto, la giurisprudenza si auspica di accertarne la assoluta e originaria inesistenza,  la quale, appunto, escluderebbe la punibilità del soggetto agente. L’inesistenza però per l’orientamento maggioritario, deve essere distinta in assoluta e relativa; secondo la prima concezione si parlerebbe di inesistenza qualora l’oggetto su cui si è agito non fosse mai esistito rerum natura; mentre per la concezione relativa, si qualifica l’inesistenza qualora quell’oggetto pur esistendo in natura non è configurabile nel tempo e nel luogo in cui la condotta dannosa sia stata posta in essere (questa caratteristica è ciò che permettere di discernere il reato impossibile ed il tentativo a norma dell’art. 56 c.p.).

E’ lecito chiedersi arrivati a questo punto se possa parlarsi di reato e se appunto il reato impossibile possa essere sottoposto a pena. Con certezza si può affermare al contrario che, per l’inidoneità dell’azione posta in essere e per l’inesistenza dell’oggetto, il reato impossibile non può definirsi reato ed in quanto tale non sarà penalmente rilevante; nulla esclude però che il giudice possa ritenere il soggetto agente come socialmente pericoloso e ritenere opportuno applicare una misura di sicurezza ex art. 49 co. 4 c.p. o ancora, qualora il soggetto attivo abbia nella sua condotta posto in essere un fatto che integri gli estremi per un altro fatto di reato, questi sarà punito ai sensi dell’art. 49 co. 3 secondo quanto previsto per il reato configuratosi.

Ambito classico in cui si applica il reato impossibile sono i reati contro la fede pubblica; ma altro settore in cui il reato impossibile si esplica sono i reati contro l’amministrazione della giustizia ramificati in: simulazione di reato, calunnia e ritrattazione. Per le prime due fattispecie si parla di reato impossibile qualora la condotta sia avvenuta con modalità tali per le quali prima facie risulti assolutamente inverosimile il fatto oggetto della falsa denuncia.

Questione invece più problematica è la ritrattazione ex art. 376 c.p., la quale vale come esclusione della punibilità qualora un soggetto ritratti il falso e manifesti il vero. Dal dato letterale della norma ben si comprende che il beneficio concesso dalla ritrattazione possa applicarsi ai casi degli artt. 371-bis e ter, 372, 373 et 378, escludendo quindi l’applicazione di tale beneficio nei casi di simulazione e calunnia; ciò vorrebbe dire che, qualora un soggetto calunni qualcuno o simuli un reato, non potrà ritrattare e quindi sottrarsi all’applicazione della pena.

In giurisprudenza sulla materia ci sono una serie di pronunce discordanti: alcune vanno a sostenere l’applicabilità della ritrattazione alla simulazione, in vista dell’esclusione nella punibilità, qualora la prima sia spontanea ed immediata; altra parte della giurisprudenza invece non ritiene necessario il requisito dell’immediatezza e spontaneità ritenendo sufficiente che la ritrattazione avvenga prima dell’inizio delle indagini.

Orientamento opposto al primo ora analizzato, è quello secondo cui non si possa escludere la punibilità in caso di simulazione in quanto quest’ultima è volta a provocare delle indagini; pertanto la ritrattazione potrebbe essere applicata unicamente come attenuante ma non come causa di esclusione della punibilità. La Cassazione nel 2009[1], accordandosi ad un precedente giurisprudenziale, ha statuito che la ritrattazione che avvenga in un unico contesto, inteso in senso temporale, con la denuncia simulatoria, fa venir meno l’offensività della condotta stessa. Il precedente giurisprudenziale in oggetto, aveva visto formulare la ritrattazione del soggetto simulatore dopo circa 35 minuti dall’atto simulato stesso. Evitare quindi l’apertura delle indagini con la ritrattazione, da effettuarsi presso la stessa autorità a cui era destinata la falsa denuncia e con una certa tempestività, a carico del reo e delle circostanze, permette di far venir meno la lesività della condotta simulatoria dando luogo a reato impossibile per inidoneità dell’azione.

La sesta Sezione della Cassazione quindi ne ammette l’esclusione di punibilità qualora la ritrattazione accompagni la denuncia e cioè sia “a questa contestuale”. La ritrattazione, è sicuramente rivolta alla realizzazione dell’esigenza primaria che il pregiudizio derivante alla possibilità di una corretta decisione giudiziale da una deposizione mendace o reticente del testimone, sia eliminato in virtù di una successiva deposizione veridica e non reticente. La punibilità quindi, viene esclusa per ragioni di tutela del bene protetto, in una prospettiva essenziale di eliminazione degli effetti ulteriormente lesivi del fatto illecito già realizzato. In questa prospettiva, però, non può disconoscersi che il legislatore abbia inteso anche in un certo modo premiare il testimone che manifesta il pentimento operoso favorendo il suo ravvedimento[2].

[1] Cassazione, sez. VI, 28 settembre 2009, n.38111

[2] Cassazione Penale, Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 37503

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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