giovedì, Aprile 18, 2024
Uncategorized

Il reato di omicidio stradale: legge n. 41 del 23 marzo 2016

omicidio stradale
Omicidio stradale

I mezzi di telecomunicazioni ci mettono a conoscenza dell’alto tasso di incidenti stradali che avvengono quotidianamente sulle strade italiane e pare ci sia un aumento in percentuale di incidenti in alcuni giorni della settimana quali il venerdì ed il sabato notte quando l’aria di far festa sembra essere quasi “un dovere”. Molti sono i giovani che si mettono alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico molto al di sopra del minimo previsto dal codice della strada, sprezzanti del pericolo che corrono loro e gli altri automobilisti o centauri che li incontrano sul loro cammino. L’Istat rende disponibili i file per la ricerca della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone”. Si stima che nel primo semestre dell’anno 2016 gli incidenti stradali con lesioni a persone avvenuti in Italia siano 83.549. Il numero di morti entro il trentesimo giorno è 1.466, mentre i feriti ammontano a 118.349. Rispetto ai dati consolidati dello stesso periodo del 2015, le stime preliminari evidenziano una riduzione dello 0,8% degli incidenti con lesioni a persone, del 4,7% delle vittime e dello 0,5% delle persone ferite. Tutto ciò ha reso quasi necessario una modernizzazione della precedente normativa e con la legge numero 41 del 23 marzo 2016 è stata introdotta una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale all’art. 589-bis c.p.

Questa norma prevede tre ipotesi delittuose di diversa gravità e punibilità ma tutte riconducibili ad un’unica figura: l’omicidio stradale:

  1. quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada, si applicherà la pena di reclusione dai 2 ai 7 anni
  2. per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), la pena sarà dagli 8 ai 12 anni di detenzione
  3. se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.), potrà essere punito con reclusione dai 5 ai 10 anni.

Il legislatore è stato scrupoloso nel comporre questa norma, andando a configurare tale reato come fattispecie a se, senza che venisse ricompreso nella norma precedente quale l’art. 589 c.p. – omicidio colposo.

I punti salienti di tale norma sono diversi :

  • Arresto in flagranza: l’arresto in flagranza di reato è una misura precautelare che, ai sensi dell’art. 589 bis, sarà sempre consentita anche qualora il conducente si fosse fermato per prestare soccorso. L’arresto diventa poi obbligatorio qualora si sia in presenza di situazioni quali quelle disciplinate dai comma secondo e terzo del medesimo articolo e in caso di fuga.
  • Aggravante di reato: prima della riforma l’aggravante era applicabile a chiunque oggi invece viene limitata al solo conducente di un “veicolo a motore”   

– l’art. 589 ter contempla un’aggravante ad efficacia speciale, se il conducente scappa dopo l’incidente è previsto l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.

– qualora l’omicidio stradale sia stato cagionato da un conducente sprovvisto di patente di guida, o la sua patente sia stata sospesa o revocata l’aggravante che sarà applicata sarà un’aggravante ad efficacia comune che comporta l’aumento delle pene previste

– qualora il veicolo a motore con cui si è compiuto il fatto abbia l’assicurazione scaduta verrà applicata la stessa aggravante del punto precedente.

  • Concorso di colpa della vittima : la pena è diminuita fino alla metà nel caso in cui l’evento morte non derivi esclusivamente dall’azione o omissione del colpevole
  • Omicidio stradale plurimo: qualora il conducente abbia cagionato la morte di più persone e/o la lesione di una o più persone la pena prevista è quella per la violazione più grave aumentata fino al triplo per un massimo di diciotto anni.
  • Raddoppio della prescrizione per tale fattispecie di reato il termine di prescrizione sarà raddoppiato.
  • Perizie coattive: elemento inserito dalla legge 41/2016si è previsto che se il conducente rifiutasse di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria potrà chiedere al p.m. di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
  • Concorso formale di reati : nell’ipotesi di eventi mortali e lesivi cagionati colposamente nello stesso contesto fattuale potrebbe configurarsi tale concorso, escludendo invece la possibilità di realizzare la fattispecie di reato continuato in quanto, essendo l’omicidio stradale colposo, mancherebbe il requisito essenziale del disegno criminoso unico.

La dottrina ha criticato fortemente la redazione della norma riscontrando difficoltà effettive per l’accertamento probatorio del nesso causale fra la colpa, lo stato di alterazione dovuto a uso di alcool o droghe e l’evento lesivo; altra critica riguarda invece la mancata menzione della “colpa generica” all’interno dell’art. 589 bis in quanto se questa non fosse ricompresa, si potrebbe contestare, in sede di accertamento del reato, insieme al reato specifico di omicidio stradale (colpa specifica), anche, in concorso formale ex art. 81 c. 1 c.p., il reato di cui all’articolo 589 c. 1 c.p., (colpa generica) con effetti pregiudizievoli ed eccessivi dal punto di vista sanzionatorio.

L’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi volle introdurre fortemente tale fattispecie di reato, auspicandosi di garantire in tal modo un regime di prevenzione che fosse in grado di scoraggiare una guida imprudente o sotto effetto di alcool o droghe. Renzi ha cercato, promuovendo l’emanazione di tale legge,di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’altrui persona esicurezza. L’art. 589-bis non deve essere letto come una sorta di vendetta in favore dei parenti delle vittime ma letto in chiave di fiducia nella  giustizia  al fine di placare l’allarme sociale che tali reati, tali incidenti suscitano nei confronti della generalità dei consociati.

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Lascia un commento