mercoledì, Aprile 24, 2024
Di Robusta Costituzione

Referendum eutanasia legale: profili giuridici e politici

Sommario: 1. L’eutanasia in Italia – 2. Il referendum eutanasia legale: analisi del quesito – 3. Il c.d. referendum dei giovani: la democrazia rappresentativa è in crisi? – 4. La firma elettronica: innovazione da accogliere o problema da risolvere?

 

  1. L’eutanasia in Italia

Nell’ultimo periodo si è molto discusso del c.d. Referendum Eutanasia Legale, promosso principalmente dall’Associazione Luca Coscioni[1] ma anche da molte altre associazioni, movimenti e partiti[2]. Il referendum in questione non è, in realtà, totalmente inaspettato, in quanto il tema dell’eutanasia[3] in Italia è sempre stato una vexata quaestio. A dimostrazione di ciò, possiamo far riferimento a una sentenza e a una proposta di legge.

La sentenza importantissima di cui si parla è la n. 242/2019[4] della Corte costituzionale, c.d. Sentenza Cappato, relativa alla tematica del suicidio assistito: la Corte, dopo aver inutilmente dato al Parlamento un anno di tempo per intervenire sul tema, ha preso atto dell’inerzia del legislatore e ha affermato che chi aiuta al suicidio “non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni[5].

Per quanto riguarda la proposta di legge, invece, bisogna considerare che la questione è un po’ complessa. Alla Camera dei Deputati, infatti, sono presenti ben otto proposte di legge relative ai temi dell’eutanasia e del suicidio assistito: di queste, sette sono di iniziativa parlamentare (C. 1418 Zan[6], C. 1586 Cecconi[7], C. 1655 Rostan[8], C. 1875 Sarli[9], C. 1888 Alessandro Pagano[10], C. 2982 Sportiello[11] e C. 3101 Trizzino[12]) e una di iniziativa popolare (C. 2 d’iniziativa popolare[13]). Il 6 luglio 2021 si sono riunite le Commissioni Giustizia e Affari sociali, le quali hanno abbinato le otto proposte di legge dando vita a un solo testo unificato recante “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, il quale è stato adottato come testo base dalle Commissioni Riunite[14]. Si segnala, tuttavia, che nonostante la precedente inerzia del legislatore sul caso Cappato e nonostante il successivo intervento della Corte costituzionale di cui si è poc’anzi parlato, nessuna legge riguardante l’eutanasia è stata approvata dal Parlamento nel momento in cui si scrive.

Si capisce, quindi, l’enorme significato che tale referendum ha non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche sul dibattito politico.

 

  1. Il referendum eutanasia legale: analisi del quesito

L’8 ottobre 2021 sono state depositate presso la Suprema Corte di Cassazione oltre un 1.200.000 firme, per chiedere il referendum sull’eutanasia legale[15].

Se la sentenza Cappato fa riferimento all’art. 580 C.p. e, quindi, alla questione del suicidio assistito, il referendum di cui parliamo fa riferimento all’art. 579 C.p., il quale punisce l’omicidio del consenziente: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.

Tale articolo è stato creato per punire appositamente i casi di eutanasia attiva, ossia quelle ipotesi in cui ci sia un intervento diretto del medico (somministrazione di un farmaco letale) che causi la morte del paziente consenziente.  Per tale motivo, i promotori del referendum hanno proposto il seguente quesito: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?”.

Se il referendum dovesse avere esito positivo, al netto delle abrogazioni referendarie l’art. 579 C.p. sarebbe il seguente: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.

Così facendo, l’eutanasia attiva sarebbe consentita e il medico che somministra il farmaco letale non sarebbe più punito (mentre oggi, lo si ripete, è punito per il reato di omicidio del consenziente ex art. 579 C.p.), purché il paziente presti il proprio consenso nelle forme previste dalla legge sul consenso informato. Tale pratica, tuttavia, continuerà a essere punita (sempre ex art. 579 C.p., quindi sempre come omicidio del consenziente) se il fatto è commesso: contro una persona incapace; contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione; contro un minore di diciotto anni.

 

  1. Il c.d. referendum dei giovani: la democrazia rappresentativa è in crisi?

Il referendum è un istituto di democrazia diretta: quest’ultima si basa sul presupposto che siano i cittadini a partecipare, in modo diretto, all’assunzione di una determinata decisione. All’opposto, la democrazia rappresentativa si basa su un presupposto ben diverso: i cittadini partecipano all’assunzione di una determinata decisione, tuttavia in modo indiretto, cioè eleggendo dei propri rappresentanti, i quali concretamente approveranno determinati atti. Se il simbolo della democrazia rappresentativa è il Parlamento, quello della democrazia diretta è proprio il referendum.

É evidente che, idealmente, il referendum dovrebbe porsi non in contrapposizione con la democrazia rappresentativa e il ruolo del Parlamento, bensì in una funzione di ausilio: dovrebbe essere, cioè, una sorta di misura correttiva, uno strumento con cui correggere le storture delle vicende parlamentari laddove queste diano vita a esiti iniqui[16]. Secondo questa tesi, di conseguenza, il referendum dovrebbe essere una misura eccezionale, una sorta di extrema ratio per preservare l’aequitas, intesa come giustizia secondo il sentire comune. Ma è davvero così?

Ciò che appare oggi, invece, è che tra referendum (rectius democrazia diretta) e Parlamento (rectius democrazia rappresentativa) si sia creata una contrapposizione: il ricorso intenso a questo istituto sta provocando, secondo molti[17], una sorta di delegittimazione degli organi legislativi. Detto in altri termini, si sta diffondendo l’idea che si sia andati oltre la fisiologica contrapposizione tra democrazia diretta e rappresentativa, una contrapposizione che almeno in minima parte è di per sé genetica dato che si tratta di istituti opposti, giungendo a una contrapposizione più marcata, più radicale, che sfocia nella reciproca delegittimazione.

Ad avviso di chi scrive il referendum riguardante l’eutanasia è un esempio ideale di quanto appena detto. Ci troviamo davanti a una situazione in cui da anni, quasi un decennio, sono ferme in Parlamento delle proposte di legge relative a questo tema, ben otto: dopo un enorme periodo di inerzia, queste proposte vengono abbinate e viene adottato un testo base. Nel frattempo, c’è un intervento della Corte costituzionale con cui si segnalano delle lacune dell’ordinamento giuridico sul tema, con cui si invita il Parlamento a porre rimedio e con cui, preso atto dell’inerzia del Parlamento, si è costretti a dettare delle regole minime sulla faccenda, sebbene la Corte costituzione non sia un organo legislativo (si fa riferimento, ovviamente, alla già citata Sentenza Cappato). E nonostante tutto questo, nessuna legge viene approvata dal Parlamento.

É in una situazione così problematica, densa di sovrapposizioni tra organi legislativi e giudiziari, che si situa il referendum sull’eutanasia. Questo referendum è il perfetto emblema della contrapposizione tra democrazia diretta e rappresentativa di cui si parlava: a un’inerzia senza sosta del Parlamento, si risponde rivolgendosi direttamente al corpo elettorale. Bisogna considerare, infatti, che non si tratta di una situazione in cui il Parlamento ha adottato una legge relativa all’eutanasia la quale viene sottoposta all’esame degli elettori, che poi decidono se abrogarla o no: tutt’altro. Si tratta di un’ipotesi di referendum manipolativo[18], in cui attraverso l’eliminazione di qualche frase dall’art. 579 C.p. si ottiene l’effetto di legalizzare l’eutanasia attiva (con i limiti già visti).

Insomma, non si tratta di far pronunciare il corpo elettorale su un intervento legislativo, quanto piuttosto del corpo elettorale che si erge a legislatore. Tutto questo, inevitabilmente, ci porta a interrogarci sul ruolo che la democrazia rappresentativa ha assunto. Perché non si riescono più a intercettare i bisogni dei cittadini? Perché i partiti hanno perso il ruolo di mediazione tra elettori ed eletti? Quali possono essere delle misure per supplire a tutto ciò?

Per giunta, si è parlato anche di referendum dei giovani, dato che la maggior parte di coloro che lo hanno sottoscritto è formata da giovani. Si vuole mettere in evidenza che, oltre alla contrapposizione tra democrazia diretta e rappresentativa di cui parliamo, c’è anche una contrapposizione generazionale la quale si consuma tra: giovani, lasciati fuori dalle istituzioni e perciò impossibilitati a prendere decisioni; adulti, all’interno delle istituzioni e non in grado di dar seguito alle istanze presentate dalla parte più giovane della popolazione (in questo caso, una legge sull’eutanasia). Così facendo, ai giovani non rimane altra strada se non il referendum, essendo preclusa quella parlamentare.

In conclusione, quindi, è inutile chiedersi se questo referendum vada a delegittimare il Parlamento: questo non è il vero problema, ma al massimo la conseguenza del problema. Volendo guardare alla problematica reale, piuttosto, bisognerebbe domandarsi: perché così tanti cittadini si sono sentiti costretti a richiederlo, non riuscendo più a fidarsi del Parlamento?

Il punto di partenza per ottenere delle risposte alle tante domande poc’anzi poste, in riferimento a un’auspicabile e ampia riflessione sul ruolo della democrazia rappresentativa nella società attuale, potrebbe sicuramente essere il referendum sull’eutanasia e l’esito che a questo seguirà.

 

  1. La firma elettronica: innovazione da accogliere o problema da risolvere?

Finora è stato possibile raccogliere le 500.000 firme necessarie per la richiesta del referendum soltanto in formato cartaceo: l’elettore ha dovuto recarsi necessariamente fisicamente in un punto di raccolta firme, in cui ha firmato alla presenza di un autenticatore[19]. Il ruolo di autenticatore, inoltre, non può essere ricoperto da chiunque, bensì soltanto da alcuni soggetti che rivestono determinati ruoli: es. notaio, giudice di pace, consigliere comunale, assessore, sindaco e così via dicendo[20]. Si può facilmente capire che tutto ciò ha un enorme impatto sulle operazioni di raccolta firme: sia sui costi, sia sugli aspetti organizzativi, sia sui tempi necessari per raggiungere le 500.000 firme.

La situazione appena descritta è, tuttavia, cambiata radicalmente. Il 20 luglio 2021, in riferimento al Decreto-legge n. 77/2021[21], c.d. Decreto Semplificazioni, è stato approvato un emendamento presentato dal parlamentare Riccardo Magi, con il quale si consente di sottoscrivere i referendum attraverso la firma elettronica qualificata (per intenderci, basta essere in possesso dello SPID).

Tale emendamento ha rappresentato un cambiamento enorme rispetto alle normali dinamiche referendarie, in quanto utilizzando lo strumento della firma elettronica è possibile abbattere i costi e le difficoltà organizzative che da sempre hanno accompagnato queste operazioni. Se fino a oggi era necessario creare dei punti di raccolta in tutta Italia, con la conseguente necessità di avere a disposizione volontari e autenticatori a sufficienza, adesso niente di tutto questo è più necessario.

Ma l’impatto più importante lo si è avuto relativamente a un altro aspetto, ossia quello del tempo necessario per raggiungere le firme richieste. Se fino a oggi l’elettore era costretto a recarsi fisicamente nel punto di raccolta, magari con molta fatica in quanto era necessario conciliare i propri impegni lavorativi con l’unico giorno in cui il punto di raccolta era attivo nella propria città, adesso si può firmare comodamente da casa in due minuti. Questo ha comportato una enorme partecipazione dei cittadini nei processi di raccolta firme, una partecipazione che difficilmente sarebbe stata così alta senza l’ausilio della firma elettronica.

La questione ha dei risvolti costituzionali parecchio interessanti. Se per alcuni la firma elettronica rappresenta uno strumento estremamente positivo, con cui incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita politica italiana, per altri rappresenta un pericolo da cui difendersi. Essendo adesso molto più semplice raggiungere le 500.000 firme necessarie, si mettono in evidenza le conseguenze negative che ciò potrebbe rappresentare: la possibilità di firmare in qualche minuto da casa rischierebbe di non far comprendere all’elettore l’importanza dell’azione che sta compiendo e, inoltre, considerata l’enorme influenza che i social network hanno assunto nella nostra vita, si correrebbe il rischio di dare la possibilità a coloro che vantano un grande seguito di lanciare con troppa facilità dei referendum.

A questi rischi si tende a rispondere non negando che si debba utilizzare lo strumento della firma elettronica, poiché questo significherebbe opporsi a un processo di digitalizzazione della vita pubblica che non solo è inarrestabile ma anche auspicabile, quanto piuttosto chiedendo una modifica dell’art. 75 della Costituzione, in modo tale da innalzare il numero di firme richieste.

Sebbene tali dubbi circa la firma elettronica siano legittimi e, da un certo punto di vista, anche condivisibili, ancora una volta si sta guardando la questione dal punto di vista sbagliato. Se tali dubbi ci sono, e se tali rischi ci sono, è dovuto al discorso fatto nel paragrafo precedente: se il referendum è visto come uno strumento contrapposto al Parlamento e che delegittima quest’ultimo, è evidente che si farà di tutto per rendere quanto più difficile possibile le consultazioni referendarie. Ma si tratterebbe davvero di una soluzione, o sarebbe piuttosto un semplice palliativo?

La soluzione non è rendere difficoltosa la richiesta di referendum, quanto piuttosto non far sorgere nei cittadini la necessità di ricorrere a questo strumento: ciò, tuttavia, lo si può fare soltanto facendo cessare l’immobilismo in cui versa il nostro Parlamento e creando una maggiore connessione tra quest’ultimo e il corpo elettorale, magari anche reinventando il ruolo dei partiti. Quello che bisogna fare, quindi, è riportare il referendum nella sua veste di istituto correttivo, e non alternativo, rispetto alle vicende parlamentari.

Ciò che si può dire è che sicuramente si auspica una riflessione politica e giuridica su quanto esposto, non soltanto per garantire ai cittadini dei meccanismi giuridici e politici che riescano a fare concretamente i loro interessi, ma anche per evitare che in futuro siano proprio il Parlamento e la democrazia rappresentativa a chiedere di poter accedere all’eutanasia. D’altronde, se a oggi questa richiesta non c’è ancora stata, vista l’inerzia più volte dimostrata dal nostro organo legislativo si può perlomeno parlare di stato vegetativo.

 

[1] Per maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione, v. https://www.associazionelucacoscioni.it/

[2] Per la lista completa dei promotori, v. https://referendum.eutanasialegale.it/i-promotori/

[3] Per eutanasia intendiamo delle azioni che causano la morte di una persona affetta da una malattia grave allo scopo di alleviarne le sofferenze. L’eutanasia può essere: attiva, quando la morte del paziente è ottenuta attraverso un intervento diretto del medico che somministra un farmaco letale, generalmente attraverso un’iniezione endovenosa; passiva, quando la morte del paziente è ottenuta con l’astensione del medico dal praticare le cure indispensabili per tenerlo in vita. Diversa ancora è la nozione di suicidio assistito, di cui si parla quando la morte è causata dal paziente stesso (e non da soggetti terzi), però attraverso l’assistenza di altre persone

[4] La sent. n. 242/2019 Cort. Cost. è disponibile qui: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=242

[5] Per approfondire il tema, v. F. Cerquozzi, “Caso Cappato, la sentenza Corte costituzionale 242 del 2019 sulla punibilità dell’aiuto al suicidio ed il diritto all’autodeterminazione terapeutica”, 2021, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/caso-cappato-la-sentenza-corte-costituzionale-242-del-2019-sulla-punibilita-dellaiuto-al-suicidio-ed-il-diritto-allautodeterminazione-terapeutica-25136

[6] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1418

[7] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1586

[8] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1655

[9] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1875

[10] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1888

[11] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2982

[12] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3101

[13] Per approfondire, v. https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0002

[14] Il testo base è consultabile qui: https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=07&giorno=06&view=&commissione=0212#data.20210706.com0212.allegati.all00010

[15] L’annuncio della richiesta di referendum abrogativo è consultabile qui: https://referendum.eutanasialegale.it/wp-content/uploads/2021/05/annuncio-referendum-gazzetta-ufficiale.pdf, p. 20

[16] Cfr. Mauro Volpi, Referendum e iniziativa popolare: quale riforma?, 2016, p. 6., consultabile qui: https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201602_567.pdf

[17] Ivi, pp. 1-3

[18] Con il referendum abrogativo si possono soltanto eliminare delle disposizioni e non aggiungerne di nuove, ma comunque attraverso questo strumento possono essere create nuove norme (si ricorda che mentre le disposizioni sono enunciati scritti dal legislatore, le norme giuridiche sono il significato che gli interpreti attribuiscono alle disposizioni): eliminando singole parole o frasi inserite dal legislatore, il significato di una legge può cambiare completamente e per questo si parla di referendum manipolativo. A tal proposito, v. R. Bin – G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, edizione 2020, pp. 407-408

[19] L. n. 353/1970, consultabile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352!vig=

[20] Ibid.

[21] Il Decreto-legge n. 77/2021 è consultabile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00087/sg

Vito Antonio Lovero

Diplomato con lode all’I.I.S.S. Domenico Romanazzi, durante il periodo scolastico svolge un’intensa attività di rappresentanza studentesca, anche come Consigliere della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari, durante la quale si dedica principalmente all’organizzazione di attività di promozione della cittadinanza attiva ed è, inoltre, incaricato dell’interlocuzione studentesca con l’amministrazione comunale e metropolitana in materia di edilizia scolastica. Ora Studente di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, collabora con le associazioni studentesche nella promozione di metodologie didattiche peer-to-peer, organizzando incontri volti ad aiutare gli Studenti nell’elaborazione di un metodo di studio, nonché nella preparazione degli esami universitari. Nell’ambito dell’insegnamento di Storia del Diritto italiano ha approfondito il tema dell’integrazione europea, con riferimento anche alla Conferenza sul futuro dell’Europa, redigendo una tesina intitolata “Europa: vola solo chi osa farlo”. Da ultimo, è autore presso Ius in Itinere.

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