venerdì, Marzo 29, 2024
Labourdì

Referendum sindacale – democrazia diretta tra le mura aziendali

L’articolo 21 dello Statuto dei Lavoratori recita: “Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.”

La previsione legislativa in parola riconosce un importante diritto per i lavoratori in azienda, ossia la facoltà per i lavoratori di manifestare la propria volontà in ordine a materie di interesse della categoria di lavoratori di volta in volta coinvolta.

Il referendum sindacale costituisce una materia che ha da sempre interessato i giuslavoristi, in virtù del rilievo e dell’evoluzione che ha avuto nella storia della contrattazione collettiva italiana.

Da ultimo, la rilevanza di tale strumento è emersa rispetto alla vicenda dell’Ilva di Taranto.

E’ necessario un breve excursus cronologico sulla vicenda in parola, prescindendo però dall’analisi dei risvolti politici che esulano dal campo d’interesse della presente trattazione.

L’Ilva costituisce il principale centro produttivo in Europa di acciaio, il cui maggiore stabilimento è sito a Taranto.

Dal 2012 l’acciaieria è al centro di una vicenda giudiziaria piuttosto complessa a causa delle gravi violazioni ambientali e dell’inquinamento prodotto che hanno provocato la morte di migliaia tra lavoratori della stessa azienda e abitanti della zona.

Nel gennaio del 2015 è aperta una procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato il Collegio Commissariale dell’Ilva S.p.a.

A gennaio 2016 viene indetta una gara internazionale per la vendita dell’azienda al fine precipuo di attuare un risanamento e messa in sicurezza dello stabilimento dal punto di vista ambientale.

Infine, nel giugno del 2017 una multinazionale indiana di nome Arcelor Mittal vince la gara con la formula dell’affitto impegnandosi all’acquisizione della stessa.

Infine, nello scorso mese di settembre si sono tenute le assemblee nei diversi stabilimenti Ilva, promosse da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Usb, con le quali i lavoratori sono stati chiamati a pronunciarsi sugli accordi siglati dalle organizzazioni sindacali.

I lavoratori dell’Ilva hanno espresso parere positivo, con una maggioranza del 93%, rispetto all’accordo concluso lo scorso 6 settembre tra le organizzazioni sindacali e l’acquirente Arcelor Mittal.

Lo scopo principale del referendum sindacale è, storicamente, quello di attribuire ai lavoratori un potere effettivo in grado di compensare il potere direttivo detenuto dal datore di lavoro,di modo da garantire, quindi, una tutela reale ai lavoratori stessi.

Il diritto di indire il referendum spetta esclusivamente alle RSA, che possono esercitarlo congiuntamente, o alle RSU, ove queste siano subentrate alle RSA.

Vi è una ragione specifica a questa limitazione soggettiva, ovverosia quella di scongiurare il rischio di una proliferazione di contestazioni da parte dei lavoratori.

In secondo luogo viene assicurato che uno strumento di democrazia diretta così rilevante sia adottato con consapevolezza, anche a tutela dell’equilibrio delle politiche sindacali.

Anche l’oggetto del referendum appare limitato, in quanto si legge dalla norma che deve trattarsi di materie “inerenti all’attività sindacale” e, quindi, di tematiche che in primis le organizzazioni sindacali ritengono di proprio interesse.

Un profilo certamente centrale nell’analisi dello strumento referendario attiene alla sua valenza ed efficacia.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul dato che il referendum non sia vincolante, in quanto rileva solo rispetto al rapporto associativo che lega lavoratori e organizzazioni sindacali.

Pertanto, in caso di esito negativo del referendum, esso non sarebbe comunque in grado di incidere sull’efficacia dell’accordo collettivo sottoposto al vaglio.

E’ vero anche, però, che risulterà sicuramente più facile adoperare scelte aziendali che rispettino la volontà manifestata dai lavoratori con il referendum, onde evitare il proliferare di un clima di disapprovazione.

In verità proprio negli ultimi tempi, alla luce di un clima di tensione registratosi all’interno delle aziende e di un più spiccato malcontento della classe dei lavoratori (in particolare dopo i casi Fiat e Alitalia) pare che la situazione sia destinata a cambiare nel senso dell’attribuzione di una maggiore rilevanza allo strumento referendario.

Ad oggi, infatti, il referendum viene piuttosto considerato come elemento necessario al riconoscimento di efficacia agli accordi aziendali.

Conclusione che pare ancor più consona alla luce di quanto recentemente accaduto in merito al caso dell’Ilva, ove le consultazioni referendarie hanno manifestato un grande interesse, nonché una grande coesione, da parte della classe dei lavoratori.

1 – Art. 21, l. 20.5.1970 “Statuto dei lavoratori”

2 – Adnkronos – “Referendum Ilva, una valanga di sì” – 13 settembre 2018

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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