venerdì, Marzo 29, 2024
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Regime di realizzo controllato applicabile anche in caso di azioni proprie

A cura di Riccardo Lancia

 

Con la risposta ad interpello del 20 maggio 2020, n. 135, l’Amministrazione finanziaria conferma che il regime di realizzo controllato, di cui all’art. 177, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è applicabile anche in caso di azioni proprie.

In generale, il caso oggetto dell’interpello riguardava un’operazione di riorganizzazione e semplificazione di un gruppo familiare. In particolare, l’istante Alfa deteneva una partecipazione del 20 per cento del capitale sociale della società Beta, cioè della holding di famiglia, mentre il restante 80 per cento era detenuto dal coniuge Gamma. Peraltro, Alfa deteneva anche il 5 per cento del capitale sociale della società Delta S.p.A. e la restante parte del capitale sociale era così suddivisa:

  1. il 20 per cento era riconducibile a Gamma;

  2. il 47 per cento era di proprietà della holding Beta;

  3. il 28 per cento era rappresentato da azioni proprie.

Le operazioni di riorganizzazione erano finalizzate a:

  1. consentire il conferimento delle azioni di Alfa e Gamma relative al capitale sociale della società Delta S.p.A. nella holding di famiglia Beta, che, all’esito dell’operazione, avrebbe detenuto il 72 per cento del capitale sociale di Delta S.p.A.;

  2. consentire ai coniugi Alfa e Gamma di partecipare nella holding di famiglia con le medesime percentuali di partecipazione (rispettivamente del 20 per cento e 80 per cento).

Tramite la proposizione dell’istanza di interpello è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’incidenza del possesso di azioni proprie, pari al 28 per cento, in relazione al requisito del controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., sull’applicabilità del regime di realizzo controllato, di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR.

L’art. 177, comma 2, del TUIR dispone che le azioni o le quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

I soggetti conferenti possono essere tanto le persone fisiche non in regime di impresa quanto gli imprenditori individuali o le società; diversamente, con riguardo alla conferitaria, l’art. 177, comma 2, del TUIR stabilisce, genericamente, si tratti della società che acquisisce il controllo senza aggiungere altro.

La norma de qua non individua le caratteristiche intrinseche dei conferimenti, che possono riguardare persino partecipazioni di minoranza, limitandosi a specificare solo che, in ragione dei conferimenti stessi, la conferitaria deve giungere ad acquisire il controllo, o, in ogni caso, ad aumentare la percentuale di controllo, della società scambiata1. In questo senso, l’analisi del requisito del controllo non va compiuta con riferimento alla situazione del soggetto conferente, bensì rispetto a quella che afferisce il solo soggetto conferitario.

Nel rispondere al quesito proposto, l’Amministrazione finanziaria ha, dapprima, precisato che l’art. 177, comma 2, del TUIR non configura un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, ma si limiterebbe ad individuare un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, che si fonda sul comportamento contabile adottato dalla società conferitaria2.

La risposta n. 135 del 2020 assume notevole importanza e valore di carattere sistematico, in quanto per la prima volta l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata sull’applicabilità del regime di realizzo controllato in presenza di azioni proprie.

Il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate si è focalizzato sulla natura delle azioni proprie, il cui diritto agli utili e diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni fin quando le azioni restano di proprietà della società, mentre il diritto di voto è sospeso, ancorché le azioni proprie siano computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2357-ter c.c..

Ebbene, valorizzando il disposto normativo richiamato, è stata effettuata la distinzione tra società per azioni che ricorrono al mercato del capitale di rischio e società per azioni non quotate. Nel primo caso, le azioni proprie verrebbero computate ai soli fini del quorum costituivo, ma non già del quorum deliberativo; diversamente, nel secondo caso, cui si riferisce il caso oggetto dell’istanza di interpello, le azioni proprie verrebbero computate tanto ai fini del quorum costitutivo quanto ai fini del quorum deliberativo.

La rilevanza delle azioni proprie in ordine ai quorum assembleari delle società per azioni non quotate incide, giocoforza, ai fini del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., infatti, tramite l’operazione di conferimento, la società conferitaria acquisisce il controllo da cui consegue l’applicabilità del regime di realizzo controllato, di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR.

La conclusione cui è giunta l’Amministrazione finanziaria non può che essere condivisa in termini positivi, tenuto conto che il previgente orientamento di prassi, all’inverso, riteneva configurate in fattispecie analoghe a quella de qua delle operazioni di carattere elusivo. Come segnalato dalla stessa dottrina3, si è assistito, nel corso del tempo, ad un evidente mutamento di rotta dell’Agenzia delle Entrate, che, a mero titolo esemplificativo, non riteneva applicabile l’art. 177, comma 2, del TUIR nel caso di eventuali rapporti partecipativi o di gruppo esistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria. Allo stato attuale, invece, non solo l’art. 177, comma 2, del TUIR risulta essere applicabile in tale ultima circostanza, ma è stato, altresì, precisato che tale normativa, al pari delle operazioni straordinarie di riassetto aziendale, non determina il configurarsi di alcun salto di imposta, in ragione del rispetto del principio di simmetria fiscale tra la posizione del conferente e della conferitaria e di continuità dei valori fiscali fra i predetti soggetti coinvolti4.

Il nuovo indirizzo di prassi che ammette l’applicabilità del regime del realizzo controllato anche in caso di azioni proprie vede, dunque, con “favore” il ricambio generazionale, che consente a ciascun socio di assumere nuove strategie e di migliorare la gestione di governance aziendale, non ravvisando in simili fattispecie, pur sempre da valutare caso per caso, gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto stante l’assenza di un indebito vantaggio fiscale5.

 

1 G. Albano, Regime di realizzo controllato anche per il conferimento di nuda proprietà con diritto di voto, in Il fisco, 2019, XXXVI, pag. 3413; L. Gaiani, Neutralità fiscale anche per i conferimenti di partecipazione non di controllo, in Il fisco, 2019, XXX, pagg. 2917 e ss..

2 Cfr. Agenzia delle Entrate, risposta 20 maggio 2020, n. 135, pag. 4.

3 R. Damasi, Regime di realizzo controllato: arriva il sì per l’applicabilità in presenza di azioni proprie, in Il fisco, 2020, XXX, pag. 2935.

4 Sul punto si veda G. M. Committeri, G. Scifoni, Il regime di “neutralità indotta” nello scambio di partecipazioni mediante conferimento, in Corr. Trib., 2010, XXX, pagg. 2463 e ss..

5 In analogia senso analogo M. Antonini, A. Caputo, Operazioni societarie e cessioni di beni: orientamenti sull’abuso del diritto, in Il fisco, 2020, VII, pagg. 607 e ss..

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