martedì, Marzo 19, 2024
Criminal & Compliance

Regime particolare di sorveglianza – Legge 26 luglio 1975, n. 354

Gli articoli 14-bis, ter e quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplinano il regime particolare di sorveglianza. Esso prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. La legge 10 ottobre 1986, n. 663 – legge Gozzini – colloca, però, la disciplina della sorveglianza particolare nel capo III dell’Ordinamento Penitenziario, dedicato alle “modalità di trattamento”. Questo per evidenziare che quello che si introduce con gli articoli sopra citati è, in realtà, una forma di individualizzazione del trattamento basata sulla personalità del soggetto e sulla sua pericolosità. Con questa collocazione si è allora voluto sottolineare non il suo carattere punitivo, ma quello preventivo e cautelare, diretto a salvaguardare l’ordine e la sicurezza in carcere.

Il regime particolare di sorveglianza rimane comunque uno strumento eccezionale, in quanto prevede per il detenuto una serie di restrizioni che, di fatto,comportano vistose deroghe all’ordinario trattamento penitenziario. Pertanto, per evitare un abuso da parte dell’amministrazione penitenziaria, la normativa ne disciplina i presupposti (art. 14-bis ord. pen.), le singole restrizioni (art. 14-quater ord. pen.) nonché il controllo giurisdizionale (art. 14-ter ord. pen.)[1].

In base all’articolo 14-bisper un periodo non superiore a sei mesi, che può essere prorogato più volte, ma ogni volta in misura non superiore a tre mesi – possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare:

–       I detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti penitenziari;

–       I detenuti che con la violenza o le intimidazioni impediscono le attività degli altri detenuti;

–       I detenuti che nella vita penitenziaria mettono in stato di soggezione altri detenuti.

Per l’applicazione di questo regime, è importante ricordare che i comportamenti del soggetto atti a giustificare il regime particolare di sorveglianza devono presentare una determinata reiterazione in modo da escludere l’occasionalità e l’episodicità delle condotte turbative dell’ordine e della sicurezza[2]. A sostegno di questa logica, si tiene in considerazione ad esempio anche il comportamento tenuto nei precedenti eventuali istituti penitenziari o anche quello tenuto in stato di libertà.

Una volta individuato il comportamento che presenta le caratteristiche appena descritte, l’autorità giudiziaria fa una segnalazione all’amministrazione penitenziaria che decide in relazione all’adozione di provvedimenti e, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che devono essere acquisiti entro dieci giorni dal provvedimento finale.

Di fronte al regime di sorveglianza particolare, è riconosciuto in capo al detenuto la possibilità di proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo (ex art. 14-ter), qualora venga dallo stesso percepito come ingiusto. E sempre entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo, il Tribunale deve provvede ad una decisione.

In base all’articolo 14-quater, il regime particolare di sorveglianza comporta delle restrizioni, necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario. Le restrizioni hanno comunque del limiti. Esse non possono essere relative all’igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario e il corredo, il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi e oggetti permessi dal regolamento della struttura, nei limiti nei quali non comporti pericolo per la sicurezza, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l’utilizzo di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno, salve le disposizioni dell’articolo 10, i colloqui con i difensori, quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli[3].

Dalla descrizione sopra effettuata, risulta evidente la ratio di tale regime. Si evince l’intento del legislatore, all’alba dell’introduzione di tale regime particolare di sorveglianza, quello di non punire il singolo evento o la singola turbativa, ma tutelare la sicurezza e l’ordine dell’istituto e dei carcerati dai comportamenti di coloro che nel loro complesso minano questi.

Conferma questo aspetto il Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 27 settembre 2011, il quale mette fine ad una annosa questione riguardo la possibilità o meno che il regime particolare di sorveglianza possa essere attuato mediante l’isolamento diurno. Permettere l’applicazione dell’isolamento diurno significherebbe qualificare il regime come una sanzione, facendogli assumere un carattere afflittivo. Questo, però, tradirebbe la ratio della sua introduzione e tutto ciò che ne consegue.

Allo stesso modo, il medesimo Tribunale non ritiene legittima l’attuazione della c.d. cella liscia, come misura facente parte del regime particolare di sorveglianza. Non avrebbe, infatti, senso, l’allocazione del detenuto in una cella priva di televisore, fornellino e armadio, ove collocare per ben sei mesi i propri vestiti ed effetti personali e dotata unicamente di letto, tavolo e sgabello. Essa non potrebbe essere considerata funzionale al mantenimento dell’ordine e della sicurezza interna[4] (N. SIUS 2011 / 1690 – TDS BOLOGNA).

 

[1] R. Grippo, Illegittimità dell’isolamento totale e della cella liscia. Rapporti tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, “41 bis” e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[2] A. Concas, Il regime di sorveglianza particolare, in www.diritto.it, 30 aprile 2015.

[3] A. Concas, Il regime di sorveglianza particolare, in www.diritto.it, 30 aprile 2015.

[4] R. Grippo, Illegittimità dell’isolamento totale e della c.d. cella liscia. rapporti tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, “41-bis” e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 15 marzo 2012.

Fonte immagine: www.pixabay.com

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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