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Regolamento Prospetto: il punto normativo a (quasi) un anno dalla sua piena applicabilità

Tra le maggiori novità in tema di regolamentazione finanziaria attese per il prossimo anno vi è senza dubbio l’entrata in vigore del Regolamento Prospetto. Tale Regolamento, infatti, si pone nell’ambito delle riforme volte alla creazione dell’unione dei mercati dei capitali in Europa[1].

Il 20 luglio 2017, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 giugno 2017, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (il “Regolamento Prospetto”, o “Regolamento”), relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

Il Regolamento, che ha abrogato la c.d. Direttiva Prospetti[2], così come modificata e integrata nel corso della sua applicazione, diventerà pienamente efficace in maniera graduale secondo la seguente tempistica:

  • dal 20 luglio 2017 hanno già trovato applicazione le disposizioni relative a:

(a) esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di azioni derivanti dalla conversione, scambio o esercizio di altri strumenti finanziari della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione sullo stesso mercato regolamentato e;

(b) all’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli della stessa classe già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato regolamentato al di sotto di una determinata soglia.

  • dal 21 luglio 2018, saranno applicabili le disposizioni relative all’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto di offerta in relazione alle offerte di titoli il cui controvalore sia inferiore a determinate soglie; e
  • dal 21 luglio 2019, per quanto riguarda le restanti disposizioni.

In particolare, in relazione a questo ultimo punto, si evince che manca circa un anno all’applicazione della parte più rilevante del Regolamento. Tra le principali novità vanno sicuramente annoverate:

  1. Documento di Registrazione Universale (DRU): l’art. 9 del Regolamento dispone un meccanismo di registrazione riservato agli emittenti titoli ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o MTF, che può essere effettuato su base volontaria dagli emittenti stessi. Laddove l’emittente abbia redatto, per ciascun anno finanziario, un DRU approvato dall’autorità competente per due anni consecutivi, potrà depositare i successivi DRU presso la stessa autorità senza un procedimento di approvazione preventivo. Il controllo, quindi, sarà svolto solo successivamente, con la possibilità (per le rispettive autorità competenti) di richiedere eventuali modifiche o integrazioni. L’emittente che si avvale del DRU potrà richiedere lo status di frequent issuer beneficiando così di un procedimento di approvazione del prospetto molto più rapido. Inoltre, si potrà utilizzare il DRU anche nel regime di passaporto.
  1. Risk Factors: tale sezione del base prospectus subirà una sostanziale modifica. I fattori di rischio, infatti, saranno limitati ai rischi valutati come “specifici” dell’emittente e/o dei titoli e che sono rilevanti per assumere una decisione d’investimento informata e consapevole. Ciascun fattore di rischio, infatti, dovrà essere descritto adeguatamente, spiegando come possa incidere sull’emittente o sui titoli oggetto dell’offerta o da ammettere alla negoziazione. All’emittente sarà dunque richiesto di effettuare un assessment sulla materialità dell’impatto dei rischi. Tale valutazione di rilevanza potrà anche essere comunicata ricorrendo a una scala di tipo qualitativo: bassa, media o alta.
  1. Supplementi: l’art. 23 del Regolamento ha ridotto la tempistica per l’approvazione dei supplements al prospetto, ora pari a 5 giorni lavorativi, rispetto ai precedenti 7 giorni lavorativi. Inoltre, se il prospetto si riferisce all’offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente.
  1. Disclosure semplificata: al di fuori del prospetto base, che mantiene le sue caratteristiche principali già delineate nella Direttiva Prospetto, si aggiungeranno due nuove tipologie di prospetto in forma semplificata: il “Prospetto semplificato per le emissioni secondarie” ed il “Prospetto UE per la crescita”.
  • Prospetto semplificato per le emissioni secondarie” – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, in caso di offerta al pubblico di titoli o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto semplificato secondo il regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie i soggetti seguenti:
  1. Gli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato per la crescita delle PMI in modo continuativo per gli ultimi diciotto mesi ed emettano titoli fungibili con i titoli emessi in precedenza;
  2. Gli emittenti i cui titoli di capitale siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato per la crescita delle PMI in modo continuativo per gli ultimi diciotto mesi ed emettano titoli diversi dai titoli di capitale;
  3. Gli offerenti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato per la crescita delle PMI in modo continuativo negli ultimi diciotto mesi.

Tale prospetto, semplificando al massimo la produzione documentale, si sostanzierà in una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione ed una specifica nota informativa sui titoli. Le informazioni incluse devono permettere agli investitori di maturare una valutazione complessiva circa le prospettive dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nell’attività e nella situazione finanziaria dell’emittente e del garante; i diritti connessi ai titoli; le ragioni dell’offerta e il suo impatto sull’emittente, insieme alla struttura complessiva del capitale ed all’impiego dei proventi.

  • EU Growth Prospectus – Prospetto UE per la Crescita: allo scopo di facilitare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali, l’art. 15 del Regolamento ha introdotto nel panorama legislativo uno strumento semplificato volto a ridurre i costi di redazione del prospetto, stabilendo comunque un’informativa tailored rispetto alle dimensioni dell’emittente.

Il prospetto UE della crescita potrà essere utilizzato dai seguenti soggetti nel caso di offerta al pubblico di titoli, a condizione che tali soggetti non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

  1. PMI;
  2. emittenti i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500.000.000 di Euro, sulla base delle quotazioni di fine anno degli ultimi tre esercizi;
  3. emittenti le cui offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’UE (calcolato su un periodo di dodici mesi) non superiore a 20.000.000 di Euro, a condizione che non abbiano titoli quotati su MTF e durante l’esercizio precedente non abbiano avuto in media più di 499 dipendenti; e
  4. offerenti di titoli emessi dalle prime due categorie di soggetti.

Anche in questo caso, la documentazione da produrre sarà molto snella, limitandosi ad una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione ed una nota informativa sui titoli.

Con l’entrata in vigore del Regolamento Prospetto, infine, la Commissione Europea è stata autorizzata ad adottare atti delegati e di esecuzione per specificare in che modo le autorità competenti e gli operatori di mercato debbano rispettare gli obblighi stabiliti nel Regolamento.

È stata pertanto richiesta all’ESMA una consulenza tecnica su specifici aspetti regolamentari. La Commissione Europea, infine, dovrà adottare tali atti delegati entro il 21 gennaio 2019. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti non appena saranno ufficializzati i sopra richiamati atti delegati e di esecuzione. 

[1] https://www.iusinitinere.it/european-capital-markets-union-possibili-vantaggi-e-rischi-6162

[2] Direttiva 2003/71/CE

Francesco Cimino

Francesco Cimino, Deputy Director dell'area Banking&Finance, 28 anni, laureato in giurisprudenza nel 2015 presso l'Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Compliance nelle banche e nelle società finanziarie".  Ha conseguito un International Master in Export Compliance con project work dal titolo "Corporate compliance towards sanctions era: embedding banking approach in non-financial corporations". E' accreditato come Export Compliance Officer presso European Institute for Export Compliance. Ha lavorato come junior associate presso studio legale internazionale Allen&Overy (sede di Roma) nel dipartimento di International Capital Markets, curando attività di Debt Capital Markets e Regulatory Banking&Finance. Attualmente lavora nella Direzione Finanza di una grande corporate italiana.

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