venerdì, Marzo 29, 2024
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Com’è regolato lo spazio?

Nel corso della storia il diritto si è dovuto costantemente aggiornare per tenere il passo con le innovazioni tecnologiche e l’esplorazione spaziale non fa eccezione. Se prima lo spazio era appannaggio solo delle Nazioni, ora, grazie alle nuove scoperte tecnologiche ed alla formazione di aziende private capaci di lanciare in autonomia satelliti artificiali nell’orbita terrestre, si fa sempre più pressante la necessità di regolare le attività esterne all’atmosfera terrestre.

Le implicazioni economiche legate allo sfruttamento dello spazio sono notevoli, basti pensare a tutte le tecnologie basate sui satelliti artificiali come telecomunicazioni, previsioni meteorologiche e sistemi di tracciamento della posizione.

Analizzando l’attuale disciplina del diritto internazionale in tema di spazio troviamo cinque trattati fondamentali ratificati in un periodo che va dal 1967 al 1975. Non è un caso che questi trattati siano stati tutti sottoscritti nel periodo di massima espansione , ovvero della cosiddetta “corsa allo spazio” tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, proprio perchè i trattati sono una chiara fotografia dei timori che le due superpotenze avevano sul controllo indiscriminato dello spazio per mano dell’altra.

Il primo di questi trattati, cronologicamente, è il quello del 1967 sui “Principi che governano l’attività degli stati nell’esplorazione ed uso dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi celesti” noto semplicemente come “Trattato sullo spazio extra-atmosferico”.

Il trattato si compone di 17 articoli che hanno creato le fondamenta del diritto internazionale dello spazio. In particolare l’art. 1 che garantisce che l’uso dello spazio extra-atmosferico sia portato avanti nell’interesse di tutti i Paesi (The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind), l’art. 2 vieta alle nazioni di rivendicare risorse e di occupare in qualsiasi forma i corpi celesti (“Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means”) e, infine, l’art. 4 prevede esclusivamente un uso pacifico dello stesso vietando l’utilizzo di qualsiasi arma di distruzione di massa e la costruzioni di basi militari (“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner”).

Inoltre il trattato estende le regole sulla responsabilità di diritto internazionale a tutte le attività poste in essere nello spazio prevedendo che anche per le operazioni poste in essere da entità non governative, che necessitano di una autorizzazione e della supervisione dello Stato, il responsabile per il diritto internazionale rimane sempre lo Stato presso cui il lancio è stato effettuato.

Nonostante il trattato preveda l’impossibilità degli Stati di rivendicare risorse al di fuori dell’atmosfera terrestre è previsto che la giurisdizione ed il controllo degli oggetti presenti nello spazio sia esclusivo dello Stato che ha effettuato il lancio dello stesso; a ciò si collegano anche le eventuali richieste di risarcimento per i danni causati dalle attività umane nello spazio.

I principi previsti da questo primo trattato sono stati poi espansi nei quattro trattati successivi:

  • L’Accordo sul Salvataggio” (1968) prevede una procedura in caso di pericolo per la vita degli astronauti attraverso una notifica presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite a seguito della quale tutti i Paesi firmatari hanno l’obbligo di dare la migliore assistenza possibile, prevedendo anche una compensazione economica per costi legati al salvataggio e al recupero dell’oggetto spaziale.
  • La “Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali” (1972) espande ulteriormente i principi previsti dal “Trattato sullo spazio extra-atmosferico” con una disciplina ad hoc per i lanci congiunti e, quindi, dando la possibilità alle parti danneggiate di richiedere l’intero risarcimento agli Stati che hanno collaborato all’operazione. La Convenzione, inoltre, regola le procedure per le richieste di risarcimento, le quali possono essere effettuate solo da uno Stato nei confronti di un altro Stato, rendendo quindi impossibile per i singoli individui ed organizzazioni non-governative di richiedere direttamente un risarcimento nei confronti della Nazioni nel cui territorio è stato lanciato l’oggetto. È stata utilizzata per la prima ed unica volta nel 1978 quando il satellite Sovietico Kosmos 954 precipitò sul suolo Canadese disperdendo 50kg di Uranio-235 in un territorio vasto 124.000km.
  • La “Convezione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico” (1972) indica la procedura burocratica da seguire per registrare gli oggetti lanciati nello spazio con lo scopo di semplificare le richieste di risarcimento e le rivendicazione sugli oggetti in orbita intorno alla Terra.
  • Il trattato sulla Luna (1979) in un primo momento pensato per essere un aggiornamento del trattato “Sullo spazio extra-atmosferico” fu un fallimento a causa della mancata ratifica da parte delle maggiori nazioni capaci di effettuare lanci spaziali.

Nel corso degli anni sempre più Paesi hanno aderito a questi trattati, ma è chiaro che con il trascorrere del tempo sarà necessaria una revisione degli stessi. All’epoca della redazione, infatti, era considerato improbabile effettuare un’operazione di colonizzazione su altri Corpi Celesti diversi dalla Terra, e nonostante ciò lo sfruttamento delle risorse fu la causa principale della mancata ratificata del “Trattato sulla Luna”  delle del ’79  che avrebbe previsto una condivisione tra tutte le Nazioni della Terra delle risorse estratte. Oggi enti governativi e non hanno annunciato l’avvio di programmi spaziali con lo scopo di colonizzare e sfruttare le risorse presenti nel Sistema Solare; se le tabelle di marcia verranno rispettate,  questi progetti non avverranno in un futuro lontano ma in poco più di 20 anni e sarà fondamentale a quel punto sedersi al tavolo delle negoziazioni per decidere nuovamente come si dovrà evolvere il diritto internazionale.

 

Mattia Monticelli

Mattia Monticelli è nato a Napoli nel 1993, diplomato al Liceo Scientifico Elio Vittorini ed attualmente studente di Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli, collabora con Ius in Itinere per l'area di Diritto Internazionale. È da sempre appassionato dei risvolti pratici del diritto. Il suo interesse lo ha spinto ad entrare in ELSA Napoli ed a partecipare alla MOOT Court di Diritto Privato fin dal primo anno. Ama viaggiare e scoprire culture e modi di vivere diversi, questo lo ha portato a studiare, fin dal Liceo, l'Inglese conseguendo numerosi certificati. La voglia di viaggiare lo ha motivato a specializzarsi in futuro nel Diritto Internazionale. Email: mattia.monticelli@iusinitinere.it

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