giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

Responsabilità degli amministratori nelle s.p.a: la fattispecie ex art. 2409 c.c.

Che una gestione oculata di una società reca con sé maggiori profitti, è una seria possibilità. Che una conduzione corretta dell’apparato societario passi per una responsabilizzazione degli amministratori, è una certezza. A tal riguardo il legislatore ha scandito più accorgimenti sul piano sostanziale e processuale al fine di favorire una pronta risposta alle imperizie degli amministratori, diversamente modulandoli a seconda dell’interesse che sottendono: la protezione dei creditori, quella di terzi non creditori ovvero quella dei soci di minoranza. Si avrà riguardo solo a quest’ultima ipotesi, non potendo dar conto esaustivamente degli altri rimedi regolati nel codice civile.

L’art.2409 c.c. tratteggia i presupposti della “denunzia al tribunale”, ovverosia l’azione di responsabilità che possono esperire i soci di minoranza contro gli amministratori. Il fatto che il conditor iuris abbia regolato nel codice di diritto sostanziale un’azione processuale non desta stupore, prestando fede ad una linea di tendenza che si palesa anche in altri luoghi del codice civile (si pensi all’azione revocatoria), e, da un lato, testimonia come il tema di cui si tratta sia un ponte tra il profilo sostanziale e quello processuale, dall’altro, non esime l’interprete dal cogliere la ratio di siffatto regime.

L’azione si basa su due presupposti oggettivi: “il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione” ed il “potenziale danno alla società o ad una o più società controllate”. Sul primo punto una nutrita giurisprudenza si è sforzata di dare una configurazione meno evanescente ai fondati sospetti che, com’è preventivabile, avrebbero dato adito ad azioni pretestuose. L’allegazione verterà, pertanto, non su prove certe di gravi irregolarità gestionali ma su indizi con alto indice di verosimiglianza che devono essere seri, precisi e gravi, non essendo ammissibile un intervento giudiziale fondato da sospetti solo generici. Dall’incartamento processuale dovrà emergere, ictu oculi, che gli amministratori sono venuti meno alle loro prerogative gestionali e, per la giurisprudenza, sarà grave quella irregolarità che provoca grave turbamento nell’attività sociale[1].

Il danno cui allude la norma non va desunto unicamente dall’andamento economico della società, ma si estende a qualunque documento patrimoniale che la società o le controllate patiscano a causa della mala gestio. Fermo restando che si richiede l’attualità della grave irregolarità allorché l’azione è proposta, non è invece necessaria l’attualità del danno.

  • Al ricorrere dei due presupposti i soci di minoranza rappresentanti un decimo del capitale sociale ovvero un ventesimo, se si tratta di società che fanno ricorso al mercato di rischio e salvo che lo statuto non preveda percentuali più basse, possono adire il giudice, accedendo alla volontaria giurisdizione dello stesso. Tanto è vero che in subiecta materia il giudice non compone una lite ma regola interessi privati, difatti la giurisprudenza di merito è proclive a limitare la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, asserendo che il giudice possa anche rilevare anomalie gestionali desumibili dagli atti e non censurate dalle parti, predisponendo poi le soluzioni necessarie. Il provvedimento che i soci richiedono al giudice consiste nella rimozione collettiva dell’organo amministrativo a cui fa seguito un temporaneo commissariamento della società per ripristinare una condizione di salubrità sociale, non a caso è dubbio se nell’evenienza
  • di violazioni ascrivibili ad un amministratore sia “parcellizzabile” il potere di removal del giudice, si propende però per la tesi negativa[2]. Invero, il rimedio poc’anzi descritto rappresenta una extrema ratio poiché è preceduto da soluzioni endosocietarie che l’art. 2409 c.c. descrive con dovizia: a) ispezione dell’amministrazione della società; b) opportuni provvedimenti provvisori e convocazione dell’assemblea per le necessarie delibere.

Dubbio era, in un primo momento, se l’azione si potesse rivolgere non solo agli amministratori ma anche ai sindaci. Il nodo cruciale era la peculiarità del ruolo di controllo dei sindaci che non poteva essere direttamente fonte di danno, quanto meno in senso commissivo. Il mancato controllo, cioè, si rivolgeva ad azioni lesive degli amministratori, e queste ultime erano eziologicamente collegate al danno.

Al legislatore è parso artificioso questo modo di ragionare, a tal punto da introdurre al comma 4 un esplicito riferimento alla rimozione dei sindaci. Come la giurisprudenza ha chiarito però, in questo caso, è necessario accertare se qualora il controllo dei sindaci ci fosse stato il danno non si sarebbe verificato. Da notare, in ultimo, che i sindaci possono esperire anch’essi l’azione di responsabilità avverso gli amministratori, previsione quest’ultima che si inserisce a pieno nella funzione garantistica da essi svolta.

[1] Cassaz. N.1530, 19.05.1972

[2] Trib.Roma, 30.06.1984

Angelo D'Onofrio

Angelo D'Onofrio è uno studente di giurisprudenza iscritto al IV anno all'Università Federico II di Napoli. Ha partecipato alla NMCC Elsa tenutasi a Perugia nel 2016 , alla NMCC Elsa in diritto penale tenutasi a Napoli nel 2017 ed alla Local Moot Court Elsa in diritto privato a Napoli , vincitore del premio miglior oratore in quest'ultima . Vanta, inoltre, una partecipazione alla National Negotiation di Elsa a Siena. Attualmente sta lavorando ad un LRG in diritto bancario dal titolo " Il nuovo diritto societario della crisi dell'impresa bancaria. Profili di specialità rispetto al diritto comune " .

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